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MARCHIO - Penalità di mora - distinzione dal risarcimento del danno accertato

In tema di marchi, l'art. 66, comma 2 r.d.21 giugno 1942 n. 929 (abrogato dall'art. 246 d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30 e sostituito dall'art. 124 del medesimo d.lg., ma applicabile ratione temporis nel caso di specie), nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di fissare, con la sentenza che accerta la contraffazione, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa, non presuppone che con quest'ultima si sia provveduto anche alla liquidazione del danno, ma solo l'avvenuta adozione di provvedimenti inibitori. La collocazione della norma nel medesimo comma dedicato alla liquidazione del danno, giustificata dal riferimento di entrambe le disposizioni alle obbligazioni risarcitorie conseguenti alla commissione dell'illecito, non esclude infatti la distinzione tra le due forme di risarcimento, l'una riguardante i danni accertati, e quindi già verificatisi, l'altra eccezionalmente relativa ad un pregiudizio futuro, la cui incerta verificazione ed imprevedibile collocazione nel tempo comportano l'inutilizzabilità degli ordinari criteri di liquidazione del danno.

Cassazione civile , sez. I, 24 marzo 2006 , n. 6685

in Giust. civ. Mass. 2006, 3



 

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