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28 Maggio 2002
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott.
Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara nei confronti di
Consulenza immobiliare Maggio;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli
18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il Prof. Stefano Rodotà ;
PREMESSO:
1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta
formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di
Consulenza immobiliare Maggio, alla quale aveva chiesto di conoscere gli estremi
identificativi del responsabile del trattamento e di verificare alcuni
presupposti del trattamento dei dati personali che lo riguardano, relativo
all’invio di una e-mail pubblicitaria che era stata indirizzata alla casella di
posta elettronica assegnata al ricorrente in qualità di docente presso una
Università degli studi.
Nel riscontro effettuato il titolare del trattamento ha fornito alcune
precisazioni su tali presupposti, senza però indicare il nominativo del predetto
responsabile. Ha poi aggiunto di avere incluso il nominativo del ricorrente in
una lista di soggetti non interessati al ricevimento della corrispondenza.
Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996,
l’interessato si è dichiarato insoddisfatto ed ha ribadito le proprie richieste
chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del
procedimento.
2. A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24
aprile 2002, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 501/1998, Consulenza
immobiliare Maggio ha replicato ritenendo di avere effettuato un trattamento
lecito in quanto riferito a indirizzi riportati sulle pagine web della predetta
Università.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
3. Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere gli estremi
identificativi del responsabile del trattamento e a formulare un’istanza che va
qualificata come opposizione al trattamento dei dati personali effettuato
attraverso l’invio di corrispondenza per finalità commerciali e ad un indirizzo
di posta elettronica.
Il ricorso è fondato.
Il titolare del trattamento non ha anzitutto fornito un riscontro in relazione
all’ eventuale designazione del responsabile del trattamento. Consulenza
immobiliare Maggio dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che
appare congruo fissare al 17 giugno 2002, l’eventuale designazione del
responsabile del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia
proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornirne, in conformità
all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, gli estremi
identificativi.
Per quanto riguarda poi la richiesta con cui il ricorrente ha manifestato una
sostanziale opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il
titolare ha riscontrato le istanze dell’interessato fornendo alcune precisazioni
sulle modalità del trattamento, e comunicando, nella sostanza, di detenere
ancora dati personali dell’interessato sia pure in una lista di soggetti non
disponibili a ricevere materiale pubblicitario.
Tale riscontro non è idoneo in relazione alle specifiche richieste
dell’interessato e al genere di trattamento che risulta illecito.
Consulenza immobiliare Maggio ha infatti desunto l’indirizzo e-mail dal sito
Internet dell’Università di Parma, ove è riportato per finalità istituzionali e
non anche contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente per finalità
commerciali e pubblicitarie.
Va ribadito, a tal fine, quanto affermato dall’Autorità in relazione ai
presupposti che permettono di prescindere dal consenso in caso di utilizzo dei
dati provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da
chiunque (art. 12, comma 1 lett. c) legge n. 675/1996).
Come rilevato in particolare, nel provvedimento del Garante dell’ 11 gennaio
2001 (pubblicato in Bollettino "Cittadini e società dell’informazione n. 16,
pag. 39), "La previsione contenuta nella citata lettera c) si riferisce non a
qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di
persone, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri,
elenchi, atti o documenti "pubblici" (in particolare in quanto formati o tenuti
da uno o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di
piena conoscibilità da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere
modalità o limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso di
comunicazione o diffusione dei dati (art. 20, comma 1, lett. b), legge 675)".
Nella medesima circostanza l’Autorità ha affermato che la pubblicità di alcuni
indirizzi resi conoscibili attraverso i siti Internet va collegata agli scopi
per cui essa si verifica, non potendosi sostenere che i dati posti a
disposizione del pubblico per circoscritte finalità, ad esempio istituzionali,
siano liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail anche quando
queste non abbiano un contenuto commerciale o pubblicitario".
Di conseguenza Consulenza immobiliare Maggio non poteva procedere senza consenso
all’invio delle e-mail pubblicitaria all’indirizzo e-mail del docente presso
l’Università. La resistente non deve, quindi, limitarsi ad inserire il
nominativo del ricorrente in una lista dei soggetti non interessati all’invio di
messaggi pubblicitari, ma deve cancellare i dati del ricorrente e astenersi, per
il futuro, dall’ utilizzare ulteriormente per finalità commerciali l’indirizzo
e- mail presso l’Università.
4. Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento
metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato
in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria,
tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del
ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale
compensazione delle spese per giusti motivi.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:
a) accoglie il ricorso e ordina a Consulenza immobiliare Maggio di comunicare
all’interessato i dati riferiti all’eventuale designazione del responsabile del
trattamento entro il 17 giugno 2002;
b) ordina, altresì, alla resistente di procedere entro la medesima data alla
cancellazione dei dati del ricorrente e di astenersi dalla loro ulteriore
utilizzazione per finalità commerciali e pubblicitarie, nei termini di cui in
motivazione;
c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 19, del D.P.R. n. 501/1998, nella
misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria,
l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura
pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a
carico di Consulenza immobiliare Maggio, la quale dovrà liquidarli direttamente
a favore del ricorrente.
Roma, 28 maggio 2002
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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