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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2002
(GU 6 giugno 2002 n. 131)

Schema  nazionale  per  la  valutazione  e  la  certificazione  della
sicurezza  delle  tecnologie  dell'informazione, ai fini della tutela
delle  informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed
esterna dello Stato.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  gli  articoli  1  e  12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
recante  "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e
la sicurezza e disciplina del segreto di Stato";
  Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161 recante "Norme
relative al segreto militare";
  Vista  la  pubblicazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S.  1/R  -  Norme  unificate  per la tutela del segreto di
Stato - Volume I - Sistema di sicurezza - Edizione 1987;
  Vista  la  pubblicazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S.  1/R  -  Norme  unificate  per la tutela del segreto di
Stato - Volume III - Sicurezza industriale - Edizione 1993;
  Vista  la  pubblicazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S.  1/R/A  -  Norme unificate per la tutela del segreto di
Stato  -  Direttiva  per la protezione delle informazioni coperte dal
segreto  di Stato trattate nei sistemi di elaborazione automatica e/o
elettronica di dati (E.A.D.) - Edizione 1993;
  Vista  la  pubblicazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S.  1/R  -  Norme  unificate  per la tutela del segreto di
Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazioni e
procedure del servizio cifra - Edizione 1994;
  Vista  la  pubblicazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S.  COMSEC  256  (B) - Norme relative all'installazione di
apparati   elettrici   ed   elettronici  che  elaborano  informazioni
classificate - Edizione 1998;
  Visto  l'atto  della  Commissione europea datato giugno 1991 con il
quale  sono  stati stabiliti i criteri di valutazione della sicurezza
dei  sistemi  informatici  denominati "ITSEC" (Information Technology
Security Evaluation Criteria);
  Vista   la   Raccomandazione   del  Consiglio  dell'Unione  europea
(95/144/CE)  in  data  7 aprile  1995  concernente  l'applicazione di
omogenei  criteri per la valutazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione  (ITSEC) nell'ambito delle procedure di valutazione
e certificazione;
  Visto  l'atto del Comitato di gestione dell'ISO che recepisce quale
International  Standard  ISO/IEC  IS  n.  15408,  la versione 2.1 dei
"Common  Criteria",  documento  recante  la  definizione  dei criteri
tecnici di valutazione delle tecnologie dell'informazione;
  Visto  l'accordo  sul  Mutuo  riconoscimento dei certificati emessi
secondo  i  predetti  Criteri  comuni nel campo della sicurezza della
tecnologia  dell'informazione, sottoscritto il 23 maggio 2000 al fine
di  assicurare  la  cooperazione e il mutuo riconoscimento, a livello
comunitario  e  internazionale,  dei certificati di valutazione della
sicurezza delle tecnologie dell'informazione;
  Visto  l'art.  5  del citato accordo che dispone che le valutazioni
siano condotte secondo uno schema da adottare a cura di ciascun Paese
aderente,  che  garantisca  la  competenza tecnica dei centri adibiti
alla valutazione e l'imparzialita' del procedimento;
  Vista   la   Risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del
28 gennaio 2002 relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche
nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;
  Ravvisata  pertanto  la necessita' di definire uno schema nazionale
per  la valutazione e certificazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione,   dei   sistemi  e  dei  prodotti  destinati  alla
trattazione delle informazioni classificate, che individui procedure,
competenze  e  responsabilita' dei soggetti coinvolti nei processi di
valutazione e certificazione;
  Acquisito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, espresso nell'adunanza del 28 febbraio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Oggetto e ambito di applicazione dello schema nazionale
  Il presente schema nazionale per la valutazione e la certificazione
della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione per la
tutela delle informazioni classificate disciplina le linee essenziali
per  la definizione dei criteri e delle procedure da osservare per il
funzionamento  degli organismi di certificazione e per la valutazione
dei prodotti e dei sistemi che gestiscono informazioni classificate.
  Lo  schema si applica ogniqualvolta una persona fisica o giuridica,
le  amministrazioni pubbliche e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo  chiede  la  fornitura o lo sviluppo di un prodotto o di un
sistema per la trattazione di tali informazioni.

      
                               Art. 2.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    1.  "Autorita' Nazionale per la Sicurezza", in seguito A.N.S., il
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso
delegato  per  l'esercizio  delle funzioni in materia di tutela delle
informazioni, documenti e materiali classificati;
    2.  "Ufficio  Centrale  per  la Sicurezza", l'articolazione della
Segreteria   Generale   del  Comitato  esecutivo  per  i  servizi  di
informazione  e  sicurezza  (CESIS),  di  cui  l'A.N.S. si avvale per
l'attivita'  amministrativa concernente la tutela delle informazioni,
documenti e materiali classificati;
    3.  "informazione  classificata",  ogni informazione, documento o
materiale  cui  sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una
classifica di segretezza;
    4.  "criteri  di  valutazione  della  sicurezza  delle tecnologie
dell'informazione"  ITSEC,  i  criteri  uniformi  di  base, a livello
europeo, per la valutazione e la certificazione della sicurezza della
tecnologia   della   informazione   idonei   a  consentire  il  mutuo
riconoscimento   di   un   prodotto   o   di  un  sistema  a  livello
internazionale;
    5.  "manuale  di  valutazione  della  sicurezza  delle tecnologie
dell'informazione" ITSEM, il manuale recante i criteri base necessari
per    la    valutazione    della    sicurezza    delle    tecnologie
dell'informazione;
    6.  "criteri  comuni"  (o  Common Criteria) i criteri base per la
valutazione   della  sicurezza  delle  tecnologie  dell'informazione,
definiti  in un documento tecnico costituente, nella versione 2.1, lo
standard   internazionale   ISO  denominato  "International  standard
15408";
    7.  "schema  nazionale", l'insieme delle procedure e delle regole
nazionali   necessarie   per  la  valutazione  e  certificazione,  in
conformita'  ai  criteri  europei  ITSEC  e  ITSEM  o  agli  standard
internazionali    ISO/IEC   IS-15408,   emanati   dall'Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione - ISO;
    8.   "tecnologie  dell'informazione",  l'insieme  delle  tecniche
hardware   e   software  applicate  alla  gestione  automatica  delle
informazioni;
    9. "sistema", l'insieme di prodotti, funzionalmente o fisicamente
interconnessi, destinato al trattamento automatico delle informazioni
per un utilizzo specifico in un ambiente definito;
    10.    "sistema   classificato",   un   sistema   impiegato   per
l'elaborazione, la trattazione, la conservazione e la trasmissione di
informazioni classificate;
    11. "prodotto", un elemento software o hardware, idoneo a fornire
una  determinata  funzionalita',  progettato  per essere utilizzato o
incorporato in uno o piu' sistemi;
    12.  "manuale  di valutazione comune" o CEM, il documento tecnico
recante  i metodi e le procedure di valutazione della sicurezza della
tecnologia  dell'informazione,  secondo  i  criteri  comuni, idonei a
consentire  il  mutuo riconoscimento di un prodotto o di un sistema a
livello di omologhi organismi internazionali;
    13.  "linee  guida",  gli  elementi  di  base  esplicativi  delle
modalita'  di  applicazione  dello  schema nazionale di valutazione e
certificazione;
    14. "committente", il soggetto pubblico o privato che richiede al
fornitore lo sviluppo o la fornitura di un prodotto o di un sistema;
    15.  "fornitore",  il  soggetto  pubblico o privato fornitore del
prodotto o del sistema;
    16.  "ente  di certificazione", l'organismo pubblico responsabile
della   certificazione   dei  prodotti  e  dei  sistemi  informatici,
dell'accreditamento   dei   centri   di   valutazione  nonche'  della
definizione,  dell'applicazione  e  dell'aggiornamento  dello  schema
nazionale;
    17.  "certificazione", l'attestazione della corretta applicazione
dei  criteri  di  valutazione  adottati  per  la  realizzazione di un
prodotto o sistema;
    18.  "centro di valutazione" o "CE.VA.", un organismo accreditato
dall'A.N.S.  in  conformita' agli standard internazionali, competente
per le valutazioni di sicurezza di un prodotto o di un sistema;
    19.  "valutazione", l'analisi e la verifica da parte di un centro
di  valutazione  della  conformita' di un prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza;
    20.      "accreditamento",      il     riconoscimento     formale
dell'imparzialita'  e  competenza  di  un  centro  di  valutazione ad
effettuare le valutazioni;
    21.   "target   di  sicurezza",  l'insieme  degli  obbiettivi  di
sicurezza  predefiniti  per  un  prodotto  o un sistema da utilizzare
quale  parametro  di riferimento per la valutazione e per la condotta
cui attenersi nel corso delle valutazioni;
    22.   "oggetto  della  valutazione"  il  prodotto  o  il  sistema
sottoposto a valutazione;
    23. "piano di valutazione", il documento prodotto da un centro di
valutazione  sottoposto  all'approvazione dell'ente di certificazione
recante   la   descrizione   dell'organizzazione  e  delle  attivita'
necessarie per una specifica valutazione;
    24.   "profili   di   protezione",  l'insieme  dei  requisiti  ed
obbiettivi  di  sicurezza richiesti ad una categoria di prodotti o di
sistemi;
    25.  "integrita'",  l'idoneita' di un prodotto o di un sistema ad
impedire  che  le  informazioni  classificate trattate possano essere
modificate senza autorizzazione;
    26.   "disponibilita'   delle   informazioni",   la  possibilita'
riconosciuta agli utenti autorizzati, di accedere alle informazioni o
ai prodotti dell'attivita' di elaborazione;
    27.   "assistenza",   il  complesso  dell'attivita'  di  supporto
connessa  alla  formazione  dei  criteri,  all'interpretazione  delle
disposizioni  e  alla  redazione della documentazione richiesta dallo
"schema";
    28.  "rapporto  finale di valutazione", il rapporto, emesso da un
centro  di  valutazione  e  sottoposto  all'approvazione dell'ente di
certificazione,  recante  in dettaglio le operazioni e le conclusioni
di una valutazione di un prodotto o di un sistema;
    29.  "rapporto  di certificazione", il rapporto redatto dall'ente
di  certificazione nel quale viene attestata l'idoneita' del prodotto
o  del  sistema  a  garantire la sicurezza predefinita nel "target di
sicurezza".

      
                               Art. 3.
                       Organismi responsabili
  L'ente  di  certificazione  e'  l'A.N.S.  che  a tal fine si avvale
dell'Ufficio  Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del
Comitato  di  cui  all'art.  3  della  legge 24 ottobre 1977, n. 801.
L'ente   di   certificazione  assicura  l'applicazione  dello  schema
nazionale  per  la valutazione e certificazione della sicurezza delle
tecnologie   dell'informazione  per  la  tutela  delle  informazioni,
documenti ed elementi classificati dalle stesse trattati.
  Il Centro di valutazione e' l'organo respensabile delle valutazioni
di  verifica  della  conformita'  di  un  prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza predefiniti.

      
                               Art. 4.
                 Compiti dell'ente di certificazione
  L'ente di certificazione:
    a) definisce  le  regole  procedurali  per  la certificazione dei
prodotti  o  dei  sistemi  sulla  base  delle  norme  e  direttive di
riferimento nazionali ed internazionali;
    b) cura   l'accreditamento   dei   Ce.Va.  secondo  le  procedure
individuate  dall'art.  7;  determina  la  sospensione  o  la  revoca
dell'accreditamento  in  caso di accertate inadempienze agli obblighi
nascenti dalle presenti disposizioni;
    c) approva  i  piani  di  valutazione  ed  emana  i  rapporti  di
certificazione  dei  prodotti  e  dei sistemi sulla base dei rapporti
finali di valutazione redatti dal CE.VA., ai sensi dell'art. 8;
    d) rilascia   le  certificazioni  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate;
    e) esamina,  secondo  le  procedure  individuate dall'art. 10, le
eventuali  controversie  tra  le  parti coinvolte nel presente schema
allo   scopo   di   pervenire,  ove  possibile,  ad  una  definizione
consensuale delle stesse;
    f) approva  le disposizioni per la valutazione dei prodotti e dei
sistemi;
    g) esprime  pareri sulle procedure concernenti l'attuazione dello
schema nazionale di valutazione e certificazione;
    h) coordina le attivita' dei CE.VA.;
    i) cura  le  relazioni con gli enti di certificazione degli altri
Paesi;
    l)  sottoscrive  accordi  di mutuo riconoscimento con le omologhe
strutture  degli  altri  Paesi e sovrintendere alla loro applicazione
nell'ambito nazionale;
    m) cura   la  tenuta  dell'elenco  dei  CE.VA.  accreditati,  con
l'indicazione  dei  settori  di  attivita'  e  del livello massimo di
classifica  delle  informazioni  classificate  cui  i  medesimi  sono
abilitati ad avere accesso;
    n) vigila  sull'attivita' dei CE.VA. nel corso delle attivita' di
valutazione;
    o) redige  ed  aggiorna  periodicamente  la  lista  nazionale dei
prodotti valutati;
    p)  provvede  alla  formazione tecnico professionale dei soggetti
adibiti  alla  certificazione  e  valutazione,  curando  altresi'  il
rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste agli stessi;
    q)   istruisce   in   materia   di  tutela  amministrativa  delle
informazioni  classificate  il  personale  a diverso titolo impiegato
nelle attivita' di valutazione.

      
                               Art. 5.
                  Compiti dei Centri di Valutazione
  I  CE.VA.  valutano  i  prodotti  o  i  sistemi  secondo criteri di
indipendenza   e   imparzialita',  nel  rispetto  degli  obblighi  di
segretezza e di riservatezza. A tal fine:
    a)  assistono  il committente ed il fornitore di un prodotto o di
un sistema nella redazione dei documenti di sicurezza;
    b) forniscono  all'ente  di certificazione gli elementi utili per
l'individuazione   delle   metodologie   piu'   idonee  da  adottare,
informandolo sulle attivita' compiute ai fini della valutazione;
    c) assicurano   la   salvaguardia   di   tutte   le  informazioni
classificate  relative  al prodotto o al sistema sottoposto alla loro
valutazione,   anche  quelle  concernenti  le  informazioni  tecniche
acquisite nel corso dell'attivita' di valutazione;
    d) il  valutatore  di  un CE.VA. che abbia prestato assistenza al
fornitore per un "oggetto della valutazione" o per parte di esso, non
puo' partecipare alla valutazione dello stesso.

      
                               Art. 6.
               Compiti del committente e del fornitore
  1.  Il  committente  provvede  alla  definizione  dei  requisiti di
sicurezza  del  prodotto  o  del sistema richiesti, ai quali perviene
attraverso un'adeguata analisi del rischio del prodotto o del sistema
di cui si chiede la certificazione.
  2.  Il  fornitore  presenta  al CE.VA. la documentazione di propria
competenza  necessaria  per  la  condotta  della  valutazione.  Egli,
inoltre, fornisce al CE.VA. l'oggetto della valutazione, il target di
sicurezza  e  tutta  la  documentazione  e  il  materiale di supporto
relativi  agli  aspetti  di  efficacia,  correttezza e funzionalita',
previsti dai criteri di valutazione applicati. A tale scopo egli puo'
chiedere la collaborazione del committente e del CE.VA.
  3.  Il  fornitore puo' chiedere al CE.VA. una stima del costo della
valutazione,   al   fine  di  definire  l'offerta  da  presentare  al
committente. A tale scopo fornisce:
    a) la documentazione concernente i requisiti di sicurezza redatti
dal committente;
    b) il disegno architetturale della soluzione;
    c) le  proposte  identificative  dei  prodotti e dei sottosistemi
previsti dalla soluzione proposta;
    d) eventuali profili di protezione di riferimento.
  4.  Il  fornitore puo' chiedere in qualsiasi momento l'interruzione
di  una  valutazione  in  corso,  dandone  comunicazione  all'ente di
certificazione.

      
                               Art. 7.
              Procedure per l'accreditamento del CE.VA.
  L'ente  pubblico  o  privato, che intende ottenere l'accreditamento
del  proprio laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di
sistemi  in  conformita'  al  presente  schema,  deve  farne  domanda
all'ente   di   certificazione.   L'accreditamento   e'   subordinato
all'accertamento  del  possesso da parte del laboratorio dei seguenti
requisiti:
    a) lo  svolgimento  dell'attivita' in locali adeguati e con mezzi
idonei ad effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi;
    b) l'esistenza   di   un'organizzazione   interna   in  grado  di
assicurare  il  controllo  ed  il  rispetto delle misure di sicurezza
prescritte  e di operare in piena autonomia di giudizio, indipendenza
e imparzialita';
    c) il   possesso  delle  abilitazioni  di  sicurezza  industriali
prescritte;
    d) la   presenza   di   personale  in  possesso  delle  capacita'
professionali  necessarie per la valutazione di prodotti o di sistemi
di sicurezza, in conformita' ai criteri in vigore;
    e) il   possesso   da   parte   del   personale  impiegato  delle
abilitazioni di sicurezza richieste dall'ente di certificazione;
    f) la conformita' ai parametri definiti dalla "european norm (EN)
45001".
  L'ente  di  certificazione,  ricevuta la domanda di accreditamento,
istruisce  la  pratica e avvia le necessarie procedure finalizzate ad
esaminare   le   effettive   capacita'   valutative  del  laboratorio
richiedente.   L'ente   di   certificazione   richiede   altresi'  al
laboratorio  di effettuare una valutazione di prova, al termine della
quale il laboratorio produce il rapporto di valutazione.
  L'ente  di certificazione, a conclusione della prova di valutazione
e   di   eventuali   accertamenti   suppletivi  e  sulla  base  della
documentazione  relativa  alle  caratteristiche del laboratorio e del
personale  impiegato,  redige  entro  90 giorni dalla ricezione della
domanda  di  accreditamento  un  verbale recante la descrizione delle
procedure  osservate  nonche'  l'assenso o il diniego al rilascio del
certificato di accreditamento.
  L'accreditamento ha validita' triennale.

      
                               Art. 8.
            Procedure per la valutazione e certificazione
                   di un prodotto o di un sistema
  1.  Il committente interessato alla realizzazione e acquisizione di
un  prodotto  o  di  un  sistema definisce le specifiche di sicurezza
richieste  che costituiscono il riferimento base per lo sviluppo e la
valutazione dell'oggetto della valutazione.
  2.  La  valutazione di un prodotto o di un sistema e' effettuata su
richiesta  del fornitore che fornisce all'ente di certificazione e al
CE.VA.  gli  elementi  necessari  per  il  giudizio.  A  tal  fine il
fornitore produce l'oggetto della valutazione e ogni documentazione o
materiale necessari per la valutazione del prodotto o del sistema.
  3.  Il fornitore individua tra i CE.VA. accreditati quello al quale
affidare  la valutazione di sicurezza, dandone comunicazione all'ente
di certificazione.
  4.  Il  CE.VA.  produce  all'ente  di  certificazione  il  piano di
valutazione  recante  la  descrizione  delle  attivita' necessarie al
processo  di  valutazione.  Il  piano  viene  valutato  dall'ente  di
certificazione  che  si  esprime  per  l'approvazione entro 60 giorni
dalla sua ricezione.
  5.  Il CE.VA. redige il rapporto finale di valutazione inoltrandolo
all'ente  di  certificazione.  Il  rapporto  e'  un documento recante
informazioni  classificate e non puo' essere rilasciato a terzi senza
il consenso delle parti coinvolte nel procedimento.
  6.   L'ente   di  certificazione,  sulla  base  dell'analisi  della
documentazione  prodotta dal committente, dal fornitore e dal CE.VA.,
redige  il rapporto di certificazione entro 90 giorni dalla ricezione
del  rapporto finale di valutazione approvato, rilasciandone copia al
committente, al fornitore e al CE.VA.
  7.  In  ordine  al  piano  di  valutazione ed al rapporto finale di
valutazione  prodotti  dai  CE.VA., possono essere formulate da parte
dell'ente di certificazione osservazioni e richieste di chiarimenti.
  8.  In  relazione  alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai
numeri 4 e 6 del presente articolo possono essere differiti, d'intesa
tra  le  parti,  in ragione della complessita' del sistema stesso. Ai
fini  del  decorso  dei  predetti  termini  non e' computato il tempo
richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.
  9.   Nel  caso  in  cui  un  fornitore  realizza  autonomamente  un
"prodotto"  e  questo  si  rivela  d'interesse  di un ente pubblico o
privato,   il  fornitore  puo'  chiederne  direttamente  all'ente  di
certificazione l'attestazione di sicurezza.

      
                               Art. 9.
                     Rapporto di certificazione
  Il  rapporto  di certificazione redatto dall'ente di certificazione
attesta  l'idoneita' del prodotto o del sistema a garantire i livelli
di  sicurezza  predefiniti.  A  tal  fine  il  rapporto  dichiara  la
conformita' della valutazione alle procedure individuate nel presente
decreto  e  la  rispondenza  del  prodotto  o  del sistema ai criteri
tecnici  predefiniti  per  garantire  la sicurezza delle informazioni
trattate.
  Quando  il rapporto di certificazione si conclude con una decisione
negativa,  l'ente  di  certificazione  inoltra  motivato  rapporto al
CE.VA. e al fornitore, informandone nel contempo il committente.
  Sulla  base  del  rapporto,  l'ente  di  certificazione rilascia il
certificato  attestante  la conformita' del prodotto o del sistema ai
requisiti previsti dai criteri di riferimento.

      
                              Art. 10.
       Clausole di risoluzione consensuale delle controversie
  In    caso    di    controversia    relativa   all'applicazione   o
all'interpretazione  delle disposizioni contenute nel presente schema
nazionale,  il rappresentante del CE.VA. e il fornitore richiedono il
preventivo  intervento dell'ente di certificazione per la definizione
della stessa anche quando la richiesta attenga il riesame del diniego
relativo  all'accreditamento  del  laboratorio,  la sua sospensione o
revoca  ovvero  il  rifiuto  di  certificazione  del  prodotto  o del
sistema.
  A  tal  fine,  le  parti  interessate formulano specifica richiesta
all'ente  di  certificazione  da  comunicarsi  anche alle altre parti
coinvolte nella procedura.
  La richiesta reca una sintetica esposizione e descrizione dei fatti
e  degli  elementi  attinenti  alle questioni, anche quelle di natura
interpretativa, sulle quali e' fondata la controversia.
  L'ente  di  certificazione convoca le parti che si riuniscono entro
30    giorni   dalla   ricezione   della   richiesta   per   definire
consensualmente la questione.

      
                              Art. 11.
                  Abrogazioni e disposizioni finali
  Sono    abrogate,    in    particolare,   le   direttive   tecniche
P.C.M.-A.N.S./TI-006 e P.C.M.-A.N.S./TI-007, recanti disposizioni per
l'omologazione  dei centri di valutazione della sicurezza informatica
e  per  la  certificazione  dei  prodotti  e  dei sistemi informatici
destinati  a  gestire  dati coperti dal segreto di Stato o di vietata
divulgazione,   approvate   in  data  30 agosto  1995  dall'Autorita'
nazionale per la sicurezza.
  Con separati atti da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, l'Autorita' nazionale per la sicurezza delibera
le  linee  guida  per  la  realizzazione dei piani di valutazione cui
dovranno  attenersi  il  personale  dei  CE.VA.,  il committente e il
fornitore  al  fine  di  assicurare  la piena attuazione del presente
schema nazionale.
  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto entrano in vigore dal
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2002

                                     Il Presidente
                              del Consiglio dei Ministri
                                       Berlusconi
 

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