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Schema di
decreto del presidente della repubblica concernente regolamento recante norme
per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara su siti informatici
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2003)
Art.1
(Oggetto)
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340, le
modalità applicative per l'individuazione, l'esercizio e l'erogazione
dell'attività di pubblicazione elettronica su siti informatici, di seguito
denominata ´servizio di pubblicazione', dei bandi, degli avvisi, degli esiti di
gara e dei bandi di abilitazione relativi alle gare telematiche disciplinati
dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento di cui al decreto del presidente della
repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
Art. 2
(Modalità di pubblicazione)
1. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e i bandi di abilitazione adottati
dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti di cui all'articolo 24 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligatoriamente pubblicati, ai sensi
dello stesso articolo, su un sito informatico scelto dalle amministrazioni
medesime tra quelli che rispettano le modalità applicative definite dal presente
decreto. L'elenco dei siti autorizzati ai sensi dell'articolo 5 all'erogazione
del servizio di pubblicazione è pubblicato sul sito Internet
www.bandiinrete.gov.it.
2. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e i bandi di abilitazione sono resi
accessibili anche attraverso il sito www.bandiinrete.gov.it secondo le modalità
stabilite nel presente decreto; l'individuazione del sito può essere modificata
con decreto del presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. La pubblicazione sul sito, individuato dall'amministrazione secondo le
modalità indicate dal presente decreto, assolve gli effetti di pubblicità legale
ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 24 novembre
2000, n. 340.
Art. 3
(Requisiti dei siti)
1. I siti che erogano il servizio di pubblicazione devono essere raggiungibili
attraverso la rete internet e avere caratteristiche di indirizzabilità e di
ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione, anche se
posti all'interno di siti Internet più generali.
2. I siti di cui al comma 1 devono inoltre soddisfare, in relazione al servizio
di pubblicazione, i requisiti previsti da norme, direttive e circolari in
materia di domini Internet, organizzazione, accessibilità, usabilità,
riservatezza e sicurezza dei siti web.
3. I siti di cui al comma 1 devono avere le caratteristiche definite nelle
regole tecniche di cui all'articolo 7.
Art. 4
(Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione)
1. Il Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, d'ora
in poi ´Centro tecnico', di cui agli articoli 24, comma 6, della legge 24
novembre 2000, n. 340 e 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
gestisce il sito www.bandiinrete.gov.it e tutte le funzioni a esso correlate;
svolge inoltre funzioni di vigilanza e controllo concernenti le modalità
applicative del servizio di pubblicazione.
2. Il Centro tecnico, attraverso protocolli d'intesa e convenzioni, definisce
con le amministrazioni che ne abbiano necessità le opportune procedure per la
fornitura e l'accesso ai dati relativi ai bandi, agli avvisi, agli esiti di gara
e ai bandi di abilitazione.
Art. 5
(Requisiti per l'esercizio del servizio di pubblicazione)
1. Il servizio di pubblicazione elettronica dei bandi, degli avvisi, degli esiti
di gara e dei bandi di abilitazione su siti informatici può essere svolto da
soggetti pubblici e da soggetti privati.
2. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i soggetti
interessati all'esercizio del servizio di pubblicazione, prima dell'inizio
dell'attività, devono inviare al Centro tecnico, in via telematica, apposita
domanda di iscrizione nell'elenco dei soggetti che erogano il servizio di
pubblicazione contenente i propri dati identificativi e l'indirizzo del sito
informatico predisposto per la pubblicazione, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 7. Il Centro tecnico, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione
della domanda, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dal Centro tecnico. In caso di
divieto di prosecuzione dell'attività, restano salvi gli effetti delle
pubblicazioni in corso al momento della notifica del divieto, per tutta la
durata delle pubblicazioni già effettuate.
3. I soggetti di cui al comma 1 diversi dalle amministrazioni pubbliche devono
avere natura giuridica di società di capitali. Non possono rivestire la carica
di rappresentanti legali, di soggetti preposti alla amministrazione e di
componenti il collegio sindacale coloro i quali siano stati sottoposti a misure
di prevenzione, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
4. I soggetti di cui al comma 2 dovranno inoltre fornire i dati di cui alle
regole tecniche di cui all'articolo 7, necessari per l'iscrizione nell'elenco
dei gestori.
5. Alla domanda di cui al comma 2 i soggetti interessati al servizio di
pubblicazione devono allegare:
a) documentazione che dimostri l'affidabilità organizzativa e tecnica necessaria
per svolgere il servizio di pubblicazione;
b) dichiarazione di impegno a impiegare personale dotato delle conoscenze
specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica
nel settore dello sviluppo e conduzione di siti Internet e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le
norme del presente decreto;
c) dichiarazione di applicazione di procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e tecniche consolidate;
d) dichiarazione di utilizzazione di sistemi affidabili e di prodotti protetti
da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica in conformità a criteri
di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale;
e) documentazione relativa all'adozione di adeguate misure per garantire
l'integrità e la sicurezza del servizio di pubblicazione.
6. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati dal presente decreto
è causa di cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.
Art. 6
(Contenuti del servizio di pubblicazione)
1. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e i bandi di abilitazione sono
pubblicati sui siti informatici di cui al presente decreto nei termini previsti
dalla normativa per ciascuna categoria di bando, avviso di gara e restano
consultabili, sullo stesso sito, fino a tutto il settimo giorno successivo alla
data di scadenza dello stesso bando o avviso, unitamente alla scheda riassuntiva
di cui al comma 2. Devono, altresì essere pubblicati gli esiti di gara e restare
consultabili, sullo stesso sito, fino a tutto il 60° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'esito medesimo, unitamente alla scheda riassuntiva di cui
al comma 4.
2. Ogni bando, avviso, esito di gara e bando di abilitazione è pubblicato per
esteso, unitamente a una scheda riassuntiva recante le informazioni, pertinenti
per ciascuna tipologia di bando o avviso di gara, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 67, di attuazione della direttiva n. 2001/78/CE
sull'impiego di modelli e formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche e redatta conformemente allo schema reso disponibile presso
il sito www.bandiinrete.gov.it.
3. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e bandi di abilitazione sono
pubblicati sottoscritti mediante la firma digitale di cui al decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le informazioni sugli esiti dei bandi e delle gare di cui al comma 1,
pertinenti per ciascuna tipologia, previste dal citato decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 67, di attuazione della direttiva n. 2001/78/CE, sono pubblicate
attraverso una scheda riassuntiva degli esiti, redatta conformemente allo schema
reso disponibile presso il sito www.bandiinrete.gov.it. Detta scheda è
pubblicata entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, dall'approvazione
dell'aggiudicazione stessa ovvero dalla conclusione qualora la gara sia andata
deserta. La scheda è consultabile fino a tutto il 60° giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. Nel caso di mancata aggiudicazione, la scheda è
aggiornata entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento ed è consultabile
fino a tutto il 60° giorno dalla pubblicazione.
5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono liberamente consultabili senza
acquisizione di informazioni sull'utente né l'obbligo di acquisto di specifici
software di consultazione, a meno dell'installazione, comunque senza oneri e
vincoli per gli utenti, di componenti aggiuntivi ed estensioni del software
utilizzato per l'accesso ai siti Internet. Deve, inoltre, essere consentita la
ricerca delle stesse informazioni per parole chiave o per specifiche categorie.
6. I fornitori del servizio di pubblicazione devono garantire la continuità del
servizio stesso, l'integrità, l'autenticità e la non modificabilità delle
informazioni e dei testi pubblicati. Sono, inoltre, tenuti a salvaguardare
l'integrità, l'autenticità e la non modificabilità delle informazioni contenute
e gestite nell'ambito di eventuali servizi complementari correlati al servizio
di pubblicazione.
Art. 7
(Regole tecniche)
1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono definite le regole
tecniche concernenti le modalità applicative della pubblicazione di bandi,
avvisi, esiti di gara e bandi di abilitazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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