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Firma digitale e registro delle imprese: Circolare del ministero delle attività produttive n. 3529/C

Circolare n. 3529/C concernente l’attuazione dell’art. 31, comma 2 della legge 24/11/2000, n. 340.

L’art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000 n. 340 dispone, come noto, che “Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, a esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’art. 9 del dpr 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.


Tale disposizione è confermativa e, per quanto non coincidente, sostitutiva dell’analoga previsione di cui all’art. 4, comma 1, del dpr 14 dicembre 1999, n. 558.
Deve darsi atto del forte impegno del sistema camerale e in particolare di alcune camere di commercio, per garantire la piena attuazione della disposizione sopra richiamata. In ogni caso occorre evidenziare che, a oggi, sussistono alcuni impedimenti obiettivi che non hanno consentito la totale distribuzione, ai soggetti individuati nell’art. 31, del dispositivo di firma digitale.


Pertanto, anche al fine di evitare che gli utenti possano essere assoggettati ad adempimenti diversi a seconda della camera di commercio presso cui si rivolgono, si ritiene che nella prima fase di applicazione della legge gli utenti medesimi potranno adempiere a quanto previsto dall’art. 31 citato, nei seguenti modi:
1) presentazione di domande denunce e atti mediante l’utilizzo del software FeDra (in sostituzione dei modelli cartacei, che dal 9 dicembre 2001 non saranno più utilizzati), unitamente alla distinta di presentazione e alla produzione degli atti informa cartacea;
2) presentazione di domande, denunce e atti mediante l’utilizzo della modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale, accompagnata dagli atti informa cartacea (la distinta di presentazione in tal caso non sarà, ovviante, necessaria);
3) presentazione su supporto informatico o per via telematica di domande, denunce e atti sottoscritti con il dispositivo di firma digitale.

Nel caso in cui al punto 1, a seguito dell’adempimento, l’ufficio avvierà la procedura per il rilascio gratuito al legale rappresentante o amministratore della società, ai sensi del dm 23 marzo 2000, di un dispositivo di firma digitale. Nel caso di cui al punto 3, occorre distinguere a seconda che le camere di commercio, alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, abbiano già ottenuto o meno l’autorizzazione dai competenti uffici del ministero dell’economia e delle finanze per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo.

Le camere di commercio in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale potranno continuare a riscuotere tale imposta e i diritti di segreteria camerali mediante i sistemi di pagamento già previsti (per esempio, tele-pay ecc.).

Le camere di commercio, invece, che non abbiano ancora ottenuto tale autorizzazione dovranno, fino al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione stessa, chiedere l’invio degli atti in forma cartacea, in regola con l’imposta di bollo.

In ogni caso, qualora all’adempimento della presentazione per via telematica provveda un soggetto diverso dall’obbligato, alla firma digitale dell’obbligato dovrà essere associata, sul modello di presentazione, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.

Nel rappresentare che lo spirito della norma in esame è quello di semplificare gli adempimenti amministrativi, sia a carico degli uffici sia degli utenti, eliminando l’invio e la conservazione di documenti cartacei, si invitano le camere di commercio a volersi adoperare per completare la diffusione del dispositivo idi firma digitale tra i soggetti interessati al fine di consentire la piena applicazione delle disposizioni recate dall’art. 31 cit. in occasione del deposito dei bilanci relativi all’anno 2001.