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Testo della raccolta di usi e consuetudini sugli Internet provider approvato dalla Camera di Commercio di Milano

Art. 1. (Definizione) - I contratto di fornitura di servizi Internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede a un'altra, il cliente, l'accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art. 2. (Forma) - Il contratto viene concluso anche on-line e suole essere confermato per iscritto.

Art. 3. (Durata) - Il contratto suole avere durata di un anno.

Art. 4. (Obblighi del cliente) - Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora talora denominate netiquette.
Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al provider.
Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.
Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio.

Art. 5. (Prestazioni e obblighi del provider) - Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete e i servizi Internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.
Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.
Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza.
In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Art. 6. (Responsabilità del cliente) - Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati e alle informazioni immesse in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art. 7. (Responsabilità del provider) - Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di:
* forza maggiore o caso fortuito;
* manomissioni sui servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
* errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
* mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica.

Art. 8. (Utilizzo dell'abbonamento) - L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente. L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente. Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

Art. 9. (Termini di pagamento) - nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

Art. 10. (Riservatezza) - Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli e attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate.

Art. 11. (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica). -
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (Contratti negoziati fuori dei locali commerciali).