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Firma digitale e registro delle imprese
31/10/01
L'art. 31 della legge 340/2000 ha
disposto che, a partire dal 9 dicembre 2001, tutte le comunicazioni relative al registro
delle imprese devono avvenire per via telematica o su supporto informatico. I documenti
trasmessi devono in ogni caso essere sottoscritti con firma digitale.
Questo termine, però, sta apparendo irrealistico, visto che imprese e società stanno
tardando a fornirsi delle smart card per la firma digitale. Così che appare ragionevole
aspettarsi un boom di domande di certificati di firma digitale in prossimità del termine
del 9 dicembre, che non potranno essere evase in tempo da Infocamere (che tuttavia non è
che uno dei certificatori abilitati al rilascio di certificati di firma).
Per questo il Ministero delle Attività Produttive sta vagliando l'opportunità di una
circolare che ponga una soluzione a questo problema. Sembra che, invece di una mera
proroga del termine, si intenda tenere fermo l'obbligo di deposito delle comunicazioni in
formato digitale, con l'accorgimento di permettere il deposito delle stesse su floppy
disk, insieme ad una distinta cartacea sottoscritta tradizionalmente.
Dunque dovrebbe essere consentito, almeno per alcuni mesi, il deposito di iscrizioni,
bilanci, variazioni societarie, etc. su floppy accompagnato da documento cartaceo
sottoscritto.
Non appena emanata dal Ministero, la circolare sarà pubblicata su Infogiur.
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