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Nuove norme sulla proprietà intellettuale
Il governo approva con decreto legislativo le disposizioni sul copyright  contenute nella direttiva 2001/29/CE

14/05/03
 

É stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, in ottemperanza alla legge comunitaria 2001, il DLgs 9 aprile 2003 n. 68 - attuativo della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
La normativa in questione modifica sostanzialmente vari aspetti del diritto sulla proprietà intellettuale disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio 1941, n. 166).
Vediamo alcune delle più importanti novità:

- ponendo fine ad una querelle che durava da anni viene prevista la legittimità della copia ad uso personale dei fonogrammi e dei videogrammi, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali  e nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art 102-quater, destinate ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (art. 71-sexies L. 633/41).

- autori, produttori, artisti, interpreti, esecutori e produttori di videogrammi hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi costituito, per quanto riguarda gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota sul prezzo al rivenditore (art. 71-septies L. 633/41). La quota sarà commisurata alla capacità di registrazione del supporto stesso o alla durata della registrazione:

supporto audio analogico, supporto video analogico, supporto audio digitale dedicato e supporto video digitale dedicato 0,29 euro/ora
supporto digitale non dedicato 0,23 euro/650 megabyte
memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili (flash memory, cartucce per MP3 ecc) 0,36 euro/64 megabyte
suppporto digitale idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (DVD-R, DVD-RW ECC) 0,87 euro/4,7 gigabyte
 
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento del prezzo di listino al rivenditore

(art. 39 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68).

Il legislatore ha tenuto presente la distinzione tra supporti dedicati e non dedicati, commisurando la quota nel primo caso alla durata della registrazione e nel secondo alla quantità di dati immagazzinabili sul supporto.

- viene espressamente prevista la possibilità di utilizzare misure tecnologiche di protezione dell'opera quali dispositivi di accesso, procedimenti di protezione, cifratura, distorsione, o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto (art. 102-quater L. 633/41).

- vengono riviste ed ampliate le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore contenute negli artt. 65 e segg. della L. 633/41: in particolare è prevista la riproduzione dell'opera e del materiale protetto per il portatore di handycap purché la stessa sia ad uso personale e necessaria alla fruizione dell'opera in relazione alla disabilità; sono inoltre previste altre limitazioni al diritto d'autore a favore dell'utilizzo dell'opera o del materiale protetto attraverso terminali situati nei locali di biblioteche, musei, istituti di istruzione  ma al solo scopo di ricerca o di attività privata di studio.

- viene introdotta una sanzione di natura penale anche per chi offre servizi o vende, noleggia, distribuisce, pubblicizza strumenti volti  alla violazione delle misure di sicurezza indicate nell'art. 102-quater  oltre che, come già previsto, per tutti i casi duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione abusiva dell'opera  o del materiale protetti (art. 171-ter, lett. f-bis, L. 633/41).

Molte altre sono le innovazioni alla disciplina della proprietà intellettuale introdotte col decreto legislativo suindicato e queste saranno sicuramente oggetto di futuri approfondimenti.
Per concludere ricordo che le disposizioni contenute nel decreto 9 aprile 2003, e quindi anche le modificazioni alla L. 633/41,  si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti alla data del 22 dicembre 2002 (art. 38 D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68).

Dott. Luigi Martin 

 

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