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Nuove norme sulla
proprietà intellettuale
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supporto audio analogico, supporto video analogico, supporto audio digitale dedicato e supporto video digitale dedicato | 0,29 euro/ora |
supporto digitale non dedicato | 0,23 euro/650 megabyte |
memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili (flash memory, cartucce per MP3 ecc) | 0,36 euro/64 megabyte |
suppporto digitale idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (DVD-R, DVD-RW ECC) | 0,87 euro/4,7
gigabyte |
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: | 3 per cento del prezzo di listino al rivenditore |
(art. 39 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68).
Il legislatore ha tenuto presente la distinzione tra supporti dedicati e non dedicati, commisurando la quota nel primo caso alla durata della registrazione e nel secondo alla quantità di dati immagazzinabili sul supporto.
- viene espressamente prevista la possibilità di utilizzare misure tecnologiche di protezione dell'opera quali dispositivi di accesso, procedimenti di protezione, cifratura, distorsione, o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto (art. 102-quater L. 633/41).
- vengono riviste ed ampliate le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore contenute negli artt. 65 e segg. della L. 633/41: in particolare è prevista la riproduzione dell'opera e del materiale protetto per il portatore di handycap purché la stessa sia ad uso personale e necessaria alla fruizione dell'opera in relazione alla disabilità; sono inoltre previste altre limitazioni al diritto d'autore a favore dell'utilizzo dell'opera o del materiale protetto attraverso terminali situati nei locali di biblioteche, musei, istituti di istruzione ma al solo scopo di ricerca o di attività privata di studio.
- viene introdotta una sanzione di natura penale anche per chi offre servizi o vende, noleggia, distribuisce, pubblicizza strumenti volti alla violazione delle misure di sicurezza indicate nell'art. 102-quater oltre che, come già previsto, per tutti i casi duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione abusiva dell'opera o del materiale protetti (art. 171-ter, lett. f-bis, L. 633/41).
Molte altre
sono le innovazioni alla disciplina della proprietà intellettuale introdotte col
decreto legislativo suindicato e queste saranno sicuramente oggetto di futuri
approfondimenti.
Per concludere ricordo che le disposizioni contenute nel decreto 9 aprile 2003,
e quindi anche le modificazioni alla L. 633/41, si applicano a tutte le opere e
agli altri materiali protetti alla data del 22 dicembre 2002 (art. 38 D. Lgs. 9
aprile 2003 n. 68).