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Finalmente arriva l'IVA per
cassa per le imprese
ecco come optare per questo regime
IVA
30/11/2012
Per scegliere il regime dell'IVA per cassa non è necessaria alcuna comunicazione preventiva.
La scelta dell'IVA per cassa va poi comunicata nel quadro
VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla
scelta effettuata.
Chi invece intende avvalersi del regime sin dall'inizio dell’attività, deve comunicare
la scelta con la dichiarazione di inizio attività.
In genere l'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata; in
caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, ha effetto dalla data di
inizio dell'attività. Limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione
del nuovo regime, l’opzione, da comunicare con la dichiarazione IVA per il 2012,
ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno
un triennio, salvo nel caso di superamento della soglia dei € 2 milioni di
volume d'affari, che comporta la cessazione del regime.
Trascorsoil triennio, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno
che non sia effettuata la revoca, con le stesse modalità previste per l'opzione
(comportamento concludente e comunicazione nella dichiarazione annuale IVA
presentata successivamente). Per coloro che hanno esercitato l'opzione a partire
dal 1°dicembre 2012, il triennio scade il 31 dicembre 2014 (in pratica, il mese
dicembre 2012 è considerato come un anno).
In definitiva, la revoca è possibile solo dopo il triennio iniziale (o in uno
degli anni successivi al triennio).
Il cedente/prestatore che ha optato per il regime IVA per cassa deve evidenziare
la volontà di differire l'esigibilità dell'IVA mediante la seguente annotazione
in fattura: «operazione con IVA per cassa ai sensi dell'articolo 32 bis DL
83/2012». L'omessa indicazione non determina tuttavia conseguenze sostanziali ai
fini dell'applicazione del regime, ma costituisce solo una violazione formale
Circolare n. 44/E 26 novembre 2012
avv. Carlo
Rossi |