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Legittimo il controllo dell'e-mail (e del telefono) aziendale del dipendente
23/5/02
Il tribunale di Milano ha recentemente stabilito che il datore di lavoro non
commette reato se controlla la casella di posta elettronica del dipendente in
ferie.
Con
ordinanza del 10 maggio 2002, il
Tribunale di Milano ha disposto
l'archiviazione di un procedimento penale promosso, su denuncia-querela della
parte offesa, nei confronti del legale rappresentante di una società e di un suo
collaboratore, coinvolti in questa vicenda per aver letto quest'ultimo i
messaggi contenuti nella casella di posta elettronica di un dipendente, che in
quel momento si trovava in ferie.
Il reato ipotizzato era quello di violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.).
Il giudice ha ritenuto che tale reato non si era concretizzato, in quanto la
casella di posta elettronica aziendale (riportante cioè il nome del server della
società titolare) costituisce un bene aziendale soggetto al legittimo controllo
del datore di lavoro.
In un'altra recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito la
legittimità del controllo del tabulato delle telefonate effettuate dal
dipendente con il telefono aziendale. In questo caso la questione non era
penale, ma civile, riguardando la liceità della prova acquisita a seguito di
particolari controlli dell'attività del lavoratore.
La Suprema Corte, con
sentenza n. 4746 del 3 aprile 2002, ha stabilito che "Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 l. n. 300
citata, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente)
l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di
applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del
lavoratore (cd.controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo
dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di
telefonate ingiustificate".
Non è difficile immaginare che questo principio possa essere applicato
anche al controllo della posta elettronica.
Documenti:
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Tribunale di Milano:
Ordinanza 10 maggio 2002
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Corte di Cassazione:
sentenza 3 aprile 2002, n. 4647
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