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Denominazioni tradizionali e storiche dei prodotti vitivinicoli
03/04/06 Si ricorda brevemente che il ricorso dell'Italia mirava al parziale annullamento del regolamento 316/2004 CEE, che modifica il Regolamento 753/2002, che fissa a sua volta alcune modalità applicative del Regolamento 1493/1999 del Consiglio sulla designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli. Con tale regolamento in particolare è stato reso possibile ai paesi comunitari ed ai paesi terzi l'utilizzo per i propri vini di denominazioni che non hanno alcun legame con il territorio cui fanno riferimento. In questo modo è ora possibile apporre ad esempio la denominazione Brunello, Gattinara, Morellino, ecc. anche a vini prodotti al di fuori dell'Italia e dell'Europa.
Il Regolamento 316/2004 elimina
quindi quella che di fatto era un'importante forma di tutela, ovvero l'uso
esclusivo delle denominazioni tradizionali e storiche come strumento per
distinguere i prodotti vitivinicoli provenienti da una determinata regione e
proprio in virtù di ciò associati a riconosciuti standard qualitativi.
Si segnala del resto che,
prevedendo il rigetto del ricorso, diversi consorzi e produttori vitivinicoli
italiani si sono già attivati ed hanno già provveduto a registrare come marchi,
sia a livello nazionale che internazionale, le proprie denominazioni
tradizionali. | ||