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Medici di medicina generale: il Garante non ha chiarito se deve essere effettuata la notificazione in caso di utilizzo di software per la medicina in rete, di gruppo e in associazione.

Aggiornamenti:

Modificato il codice privacy: semplificazioni per i medici di medicina generale 20/05/04

Medicina in rete: niente  notificazione privacy 27/04/04

26/04/04
Il Garante della Privacy ha pubblicato, venerdì scorso, alcuni ulteriori chiarimenti sull'obbligo di notificazione del trattamento che, si ricorda, deve essere adempiuto entro il 30 aprile prossimo.

Sui trattamenti relativi a servizi sanitari per via telematica, nel chiarimento pubblicato venerdì scorso sul sito del Garante, si precisa che:

"Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)).
É tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica relativi ad una banca di dati o alla fornitura di beni.
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati sanitari -e/o sulla vita sessuale- effettuati nell’ambito di servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi telefonici gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di esercenti professioni sanitarie
".

Quindi continua a non essere del tutto chiaro se siano tenuti alla notificazione i medici che utilizzino una banca dati, raggiungibile per via telematica, utilizzata per gestire le cartelle cliniche dei pazienti, anche senza erogare direttamente servizi on-line agli stessi (come avviene con i software per gli studi di medicina in rete, in associazione e di gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 40 del d.p.r. 270/00).
Noi siamo convinti che in questo caso, secondo una corretta interprestazione dell'art. 37 del Codice Privacy, i medici non sarebbero tenuti alla notificazione, restano tuttavia irrisolti i dubbi ed i problemi esposti nella nostra news del 21 aprile scorso.

CR

 

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