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Medici di medicina generale: il Garante non ha chiarito se deve essere effettuata la notificazione in caso di utilizzo di software per la medicina in rete, di gruppo e in associazione.Aggiornamenti: Modificato il codice privacy: semplificazioni per i medici di medicina generale 20/05/04 Medicina in rete: niente notificazione privacy 27/04/04
26/04/04 Sui trattamenti relativi a servizi sanitari per via telematica, nel chiarimento pubblicato venerdì scorso sul sito del Garante, si precisa che:
"Dati sulla salute o sulla vita
sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37,
comma 1, lett. b)).
Quindi continua a non essere del tutto chiaro
se siano tenuti alla notificazione i medici che utilizzino una banca dati,
raggiungibile per via telematica, utilizzata per gestire le cartelle cliniche
dei pazienti, anche senza erogare direttamente servizi on-line agli stessi (come
avviene con i software per gli studi di medicina in rete, in associazione e di
gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 40 del d.p.r. 270/00). | ||