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Medicina in rete: finalmente il Garante
chiarisce che non deve essere effettuata la notificazione da parte dei medici di
medicina generale.
27/04/04
Il Garante della Privacy ha
finalmente chiarito: niente notificazione del
trattamento per la medicina in rete. Su espressa richiesta da parte delle
rappresentanze di categoria il Garante, in una risposta inviata alla Fimmg, alla
FnomCeo e all’Anisap, ha preso una posizione netta, affermando che:
"non devono essere notificati i trattamenti nei quali il medico utilizza una
banca dati anche per via telematica, ma non presta - altresì - il servizio per
via telematica, avendo un rapporto diretto con il paziente presso il proprio
studio. Come si può notare, diversi trattamenti non devono essere quindi
notificati anche all'interno delle varie ipotesi di c.d. medicina in rete
(art. 40, commi 8 e 9, dell'accordo collettivo nazionale per i medici di
medicina generale posto in esecuzione dal d.p.r. 28 luglio 2000, n. 270)".
Ricordiamo che in tale previsione rientrano
gli studi di medicina di gruppo e di medicina in associazione.
Per il momento restano soggetti all'obbligo
di notificazione:
- I trattamenti nei quali ricorre la doppia condizione della prestazione del
servizio sanitario per via telematica e dell'utilizzazione di una banca dati (o
della fornitura di un bene), come ad esempio nel caso di insiemi di schede
sanitarie organizzate in una banca dati accessibile a diversi soggetti, e
consultata in rete telematica al momento della prestazione del servizio, oppure
di cartelle cliniche rese accessibili on-line a strutture sanitarie e
all'interessato ovunque questi si trovi nel mondo;
- I trattamenti effettuati non in forma associata nei termini indicati, ma da un
soggetto associativo distinto dai professionisti che pure vi aderiscono. In
questo caso, come in quello relativo ad eventuali sistemi informativi gestiti da
aa.ss.ll. o da enti territoriali cui i professionisti abbiano accesso, la
notificazione va effettuata dal soggetto associativo o dall'ente i quali
assumono la qualità di titolare del trattamento, effettuando le scelte di fondo
che competono a tale figura.
Documenti: >risposta
a quesiti sui trattamenti in ambito sanitario da notificare al Garante del
26/04/04<
CR
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