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Medicina in rete: finalmente il Garante chiarisce che non deve essere effettuata la notificazione da parte dei medici di medicina generale.

27/04/04
Il Garante della Privacy ha
finalmente chiarito: niente notificazione del trattamento per la medicina in rete. Su espressa richiesta da parte delle rappresentanze di categoria il Garante, in una risposta inviata alla Fimmg, alla FnomCeo e all’Anisap, ha preso una posizione netta, affermando che:
"non devono essere notificati i trattamenti nei quali il medico utilizza una banca dati anche per via telematica, ma non presta - altresì - il servizio per via telematica, avendo un rapporto diretto con il paziente presso il proprio studio. Come si può notare, diversi trattamenti non devono essere quindi notificati anche all'interno delle varie ipotesi di c.d. medicina in rete (art. 40, commi 8 e 9, dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale posto in esecuzione dal d.p.r. 28 luglio 2000, n. 270)".

Ricordiamo che in tale previsione rientrano gli studi di medicina di gruppo e di medicina in associazione.

Per il momento restano soggetti all'obbligo di notificazione:
- I trattamenti nei quali ricorre la doppia condizione della prestazione del servizio sanitario per via telematica e dell'utilizzazione di una banca dati (o della fornitura di un bene), come ad esempio nel caso di insiemi di schede sanitarie organizzate in una banca dati accessibile a diversi soggetti, e consultata in rete telematica al momento della prestazione del servizio, oppure di cartelle cliniche rese accessibili on-line a strutture sanitarie e all'interessato ovunque questi si trovi nel mondo;
- I trattamenti effettuati non in forma associata nei termini indicati, ma da un soggetto associativo distinto dai professionisti che pure vi aderiscono. In questo caso, come in quello relativo ad eventuali sistemi informativi gestiti da aa.ss.ll. o da enti territoriali cui i professionisti abbiano accesso, la notificazione va effettuata dal soggetto associativo o dall'ente i quali assumono la qualità di titolare del trattamento, effettuando le scelte di fondo che competono a tale figura.

Documenti: >risposta a quesiti sui trattamenti in ambito sanitario da notificare al Garante del 26/04/04<

CR

 

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