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Offerta
fuori sede di strumenti finanziari.
Il
Tribunale di Padova (con ben 16 sentenze) ha ribadito la nullità dei contratti
di investimento sprovvisti dell’indicazione della facoltà di recesso del
cliente.
L’art. 30 del
d.lgs n. 58/98 (c.d. TUF) stabilisce che i contratti di collocamento di
strumenti finanziari conclusi fuori sede (ovvero in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio) debbano
contenere, a pena di nullità, l’indicazione con cui si informa il cliente della
facoltà di recesso nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione del
contratto.
Tuttavia l’ambiguità dell’espressione “contratti di collocamento” utilizzata dal
legislatore, che aveva insinuato il dubbio, anche tra gli specialisti, di una
(improbabile) applicazione dell’art. 30 TUF limitata a questa categoria
contrattuale (i contratti collocamento sono quegli accordi tra emittente ed
intermediari finalizzati all’offerta al pubblico – v. Consob DAL97006042 del
9/07/97) è stata risolta dal Tribunale di Padova il quale, ribadendo un
indirizzo già presente in giurisprudenza, ha precisato che il concetto di
“collocamento” deve essere inteso in senso non tecnico, ma semplicemente come
“piazzamento” di strumenti finanziari e di servizi di investimento presso il
pubblico dei risparmiatori.
Se ne ricava che se anche i contratti finanziari (contratti quadro o per lo meno
i singoli ordini d’acquisto), diversi dai contratti di collocamento,
sottoscritti fuori sede devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione della
facoltà di recesso dell’investitore.
Nel caso di specie la pronuncia di nullità ha consentito a tutti gli
obbligazionisti “Argentina” che avevano agito in giudizio con l’intento di
recuperare le somme perse a causa del noto default dell’emittente, di rientrare
in possesso di tutti i loro crediti.
G.L.
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