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Il garante blocca per violazione della privacy i data-base di 7 società operanti su Internet.

11/10/01
Dopo la recente decisione del 28 maggio 2002 il Garante torna ad occuparsi dello spamming. La cosa potrebbe sembrare tutto sommato ormai consueta, tuttavia la natura e la portata di questo ultimo provvedimento vanno oltre quanto finora deciso dal Garante stesso in questa materia.
Nel provvedimento del 26 luglio 2002 infatti il Garante ha disposto, in seguito al ricorso proposto da alcuni cittadini, il blocco dei database, di proprietà di 7 diverse società, contenenti gli indirizzi e-mail dei ricorrenti.
La particolarità del provvedimento risiede nel fatto di non avere semplicemente intimato alle società la sospensione dell'invio della posta indesiderata nei confronti dei ricorrenti, bensì nell'avere bloccato l'intero database contenente i dati personali dei ricorrenti e di molte altre persone.
E' evidente la natura preventiva del provvedimento: il Garante infatti nel corso degli accertamenti, avvenuti nell'ambito di procedimenti di controllo avviati d'ufficio dopo le decisioni sui primi ricorsi, ha raccolto elementi sufficienti per ritenere che siano trattati in modo illecito i dati di altre persone al di fuori dei ricorrenti.
In base a questo provvedimento di blocco le società interessate non potranno più utilizzare illecitamente i dati contenuti nel database ma dovranno limitarsi alla conservazione degli stessi fino a che non venga pronunciata la decisione definitiva in merito al procedimento di controllo.
E' bene tra l'altro precisare che il mancato rispetto del provvedimento di blocco comporta la pena della reclusione da tre mesi a due anni.
In tutti i casi esaminati dal Garante nel corso del procedimento in oggetto, le società non avevano mai richiesto il consenso informato dei destinatari delle e-mail, così come previsto dalla legge 675/96 oltre che dalla recente direttiva europea su privacy e telecomunicazioni.
Dal canto loro, le società si sono difese sostenendo che gli indirizzi e-mail cui venivano spedite le informazioni non sollecitate sono stati ricavati da elenchi ritenuti pubblici e da procedure automatizzate attraverso appositi software, che in modalità casuale ricavano gli indirizzi dalla rete stessa.
Visti quindi gli elementi emersi nel corso delle varie istruttorie, è apparsa opportuna la misura preventiva adottata tempestivamente dal Garante allo scopo di prevenire ulteriori illeciti nei confronti di altre persone.

A cura di Luigi Martin