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Il garante
blocca per violazione della privacy i data-base di 7 società operanti su
Internet.
11/10/01
Dopo la recente decisione del
28 maggio 2002 il Garante torna ad occuparsi dello spamming. La cosa
potrebbe sembrare tutto sommato ormai consueta, tuttavia la natura e la portata
di questo ultimo provvedimento vanno oltre quanto finora deciso dal Garante
stesso in questa materia.
Nel provvedimento del 26 luglio 2002 infatti il Garante ha disposto, in seguito
al ricorso proposto da alcuni cittadini, il blocco dei database, di proprietà di
7 diverse società, contenenti gli indirizzi e-mail dei ricorrenti.
La particolarità del provvedimento risiede nel fatto di non avere semplicemente
intimato alle società la sospensione dell'invio della posta indesiderata nei
confronti dei ricorrenti, bensì nell'avere bloccato l'intero database contenente
i dati personali dei ricorrenti e di molte altre persone.
E' evidente la natura preventiva del provvedimento: il Garante infatti nel corso
degli accertamenti, avvenuti nell'ambito di procedimenti di controllo avviati
d'ufficio dopo le decisioni sui primi ricorsi, ha raccolto elementi sufficienti
per ritenere che siano trattati in modo illecito i dati di altre persone al di
fuori dei ricorrenti.
In base a questo provvedimento di blocco le società interessate non potranno più
utilizzare illecitamente i dati contenuti nel database ma dovranno limitarsi
alla conservazione degli stessi fino a che non venga pronunciata la decisione
definitiva in merito al procedimento di controllo.
E' bene tra l'altro precisare che il mancato rispetto del provvedimento di
blocco comporta la pena della reclusione da tre mesi a due anni.
In tutti i casi esaminati dal Garante nel corso del procedimento in oggetto, le
società non avevano mai richiesto il consenso informato dei destinatari delle
e-mail, così come previsto dalla legge 675/96
oltre che dalla recente direttiva europea su privacy e telecomunicazioni.
Dal canto loro, le società si sono difese sostenendo che gli indirizzi e-mail
cui venivano spedite le informazioni non sollecitate sono stati ricavati da
elenchi ritenuti pubblici e da procedure automatizzate attraverso appositi
software, che in modalità casuale ricavano gli indirizzi dalla rete stessa.
Visti quindi gli elementi emersi nel corso delle varie istruttorie, è apparsa
opportuna la misura preventiva adottata tempestivamente dal Garante allo scopo
di prevenire ulteriori illeciti nei confronti di altre persone.
A cura di Luigi Martin
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