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Database consumatori: continuano i blocchi del Garante della Privacy

5/10/03
Nell'ultima Newsletter del Garante della Privacy, è stata pubblicata la notizia dell'ennesimo blocco disposto dal Garante nei confronti di società che utilizzavano banche dati contenenti indirizzi e-mail a scopi di marketing.
Ricordiamo che il blocco dei dati è definito, dal nuovo codice sulla protezione dei dati personali personali, come "la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento". L'art. 7, comma 3, del codice, prevede che l'interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il blocco, in particolare, viene utilizzato dal Garante come misura cautelare, da adottarsi durante il procedimento di accertamento sulla legittimità o meno di un trattamento, prima ancora della pronuncia definitiva. L'art. 150 del codice prevede che, se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte dei dati. Tale provvedimento può essere adottato ancor prima della comunicazione del ricorso al titolare del trattamento, e la sua efficacia cessa, se la decisione definitiva sul ricorso non è adottata entro 60 giorni.
L'art. 143 del codice, tuttavia, prevede che, esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato, e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, può disporre il blocco dei dati.
Come evidenziato dalla definizione stessa, il blocco dei dati comporta che la società detentrice degli stessi non deve cancellarli, anzi deve conservarli così come si trovano nel momento della notificazione del provvedimento di blocco. Tali dati non potranno tuttavia essere in alcun modo utilizzati e non potrà essere effettuata alcuna operazione di trattamento. La violazione del provvedimento di blocco è sanzionata, dall'art. 170 del codice, con la reclusione da tre mesi a due anni. Si precisa infine che i richiami al codice della privacy si devono intendere riferiti alle analoghe disposizioni della legge 675/96 fino al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore del codice stesso.

Si riporta la news del Garante dalla Newsletter N. 185 del 29 settembre - 5 ottobre 2003:

"Spamming: bloccate altre sette società in Internet
Inviavano sistematicamente e-mail pubblicitarie e commerciali senza il consenso degli interessati

Nuovo intervento del Garante contro lo spamming. “Bloccati” i data base di altre sette società che operano in Internet per gravi violazioni della legge sulla privacy. Le società inviavano sistematicamente e in modo massivo, utilizzando anche software di raccolta e creazione automatica di indirizzi e-mail, comunicazioni commerciali e pubblicitarie indesiderate, senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. Gli indirizzi e-mail sono infatti da considerarsi dati personali ed il loro utilizzo a fini di pubblicità è consentito solo dopo aver ottenuto il consenso del destinatario.

L’intervento del Garante si è reso necessario per prevenire ulteriori possibili illeciti nei confronti di migliaia di naviganti in Internet i cui nominativi sono presenti negli archivi delle sette società. Le violazioni nell’uso degli indirizzi e-mail, che hanno portato all’adozione dei provvedimenti di blocco, sono emerse dall’esame dei ricorsi di alcuni utenti che si erano rivolti al Garante denunciando l’invio di posta elettronica indesiderata. L’Autorità , all’esito dei ricorsi, oltre ad adottare i provvedimenti di blocco notificati in questi giorni alle società, ha aperto autonomi procedimenti per verificare possibili ulteriori violazioni della legge sulla privacy.

Entro un termine stabilito le società dovranno fornire al Garante una serie di informazioni utili alla valutazione dei casi.

Dovranno precisare, in particolare, modalità di raccolta ed utilizzo degli indirizzi e-mail, anche attraverso l’uso di eventuali software; i tipi di trattamenti effettuati sui dati raccolti e la loro eventuale diffusione a terzi; modalità e forme attraverso cui viene fornita l’informativa agli interessati e ove necessario, richiesto il consenso; i provvedimenti adottati per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati personali. Durante il “blocco” le società devono sospendere ogni trattamento dei dati personalieffettuato in modo illecito e non corretto e conservare i dati nello stato in cui si trovano. La violazione del provvedimento di blocco prevede la reclusione da tre mesi a due anni.

Di recente il Garante era intervenuto con un provvedimento generale contro lo spamming ribadendo che inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge e se questa attività è effettuata a fini di profitto si viola la norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria".

CR


 

 

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