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Multa di 15.000 euro più denuncia alla magistratura per violazione del blocco anti - spam del Garante

08/11/03
Il Garante per la Privacy è di recente intervenuto duramente contro una società che non solo aveva inviato comunicazioni commerciali senza il preventivo consenso dei destinatari, ma che non ha neppure rispettato il blocco di tali invii disposto dal Garante stesso. Per tale condotta, il Garante, oltre a comminare la sanzione amministrativa di 15.000 euro, ha denunziato il fatto alla magistratura.
Ricordiamo che il blocco dei dati è definito, dal nuovo codice sulla protezione dei dati personali personali, come "la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento". L'art. 7, comma 3, del codice, prevede che l'interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il blocco, in particolare, viene utilizzato dal Garante come misura cautelare, da adottarsi durante il procedimento di accertamento sulla legittimità o meno di un trattamento, prima ancora della pronuncia definitiva. L'art. 150 del codice prevede che, se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte dei dati. Tale provvedimento può essere adottato ancor prima della comunicazione del ricorso al titolare del trattamento, e la sua efficacia cessa, se la decisione definitiva sul ricorso non è adottata entro 60 giorni.
L'art. 143 del codice, tuttavia, prevede che, esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato, e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, può disporre il blocco dei dati.
Come evidenziato dalla definizione stessa, il blocco dei dati comporta che la società detentrice degli stessi non deve cancellarli, anzi deve conservarli così come si trovano nel momento della notificazione del provvedimento di blocco. Tali dati non potranno tuttavia essere in alcun modo utilizzati e non potrà essere effettuata alcuna operazione di trattamento. La violazione del provvedimento di blocco è sanzionata, dall'art. 170 del codice, con la reclusione da tre mesi a due anni. Si precisa infine che i richiami al codice della privacy si devono intendere riferiti alle analoghe disposizioni della legge 675/96 fino al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore del codice stesso.

CR

Si riporta la news del Garante dalla Newsletter N. 189 del 27 ottobre - 2 novembre 2003

Spam: azienda denunciata alla magistratura
Continuava ad inviare e-mail spazzatura dopo il blocco degli archivi e non aveva fornito le informazioni richieste dall’Autorità

L’Autorità Garante per la privacy ha denunciato alla magistratura il titolare di una azienda operante nel settore delle arti grafiche per aver continuato ad inviare e-mail pubblicitarie indesiderate nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di blocco dell’uso illecito dei dati impartito dalla stessa Autorità, e per non aver fornito informazioni - come disposto a seguito di ricorso dalla stessa Autorità - riguardo alla provenienza dei dati personali e ai responsabili del loro uso.

Entrambi i comportamenti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy (art. 37 della legge n. 675/1996 e oggi art.170 del Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede, in caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dal Garante, la reclusione da tre mesi a due anni. Quello del blocco è uno dei provvedimenti che il Garante può adottare specie nel caso si corra il rischio di una ripetizione dell’illecito.

Questa la vicenda. Alcuni cittadini, raggiunti da e-mail commerciali non richieste, si erano rivolti all’Autorità Garante con separati ricorsi, denunciando l’operato del titolare della tipografia che inviava pubblicità e proposte promozionali senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. Nell’accogliere tutti i ricorsi, il Garante ordinava al titolare dell’impresa di cancellare i nominativi dei ricorrenti e disponeva il blocco del trattamento illecito dei dati personali, per prevenire ulteriori possibili violazioni della legge nei confronti dei numerosi nominativi presenti nelle banche dati dell’impresa. Contestualmente, l’Autorità disponeva che l’azienda fornisse informazioni su origine dei dati, avvenuta cessazione degli illeciti, e nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati.

Gli indirizzi di posta elettronica - come sottolineato dall’Autorità in un recente provvedimento generale - recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy ed il loro uso per l’invio di messaggi pubblicitari senza il consenso informato e preventivo degli interessati viola la legge. Se poi, il trattamento dei dati è effettuato per trarne profitto o per arrecare un danno ad altri si commette un illecito penale. Durante il periodo di “blocco” al titolare è consentita la sola conservazione dei dati con esclusione di ogni altro tipo di operazione.

Anche sulla base della segnalazione di un altro ricorrente che precisava di aver ricevuto e-mail promozionali dopo la notifica del provvedimento, l’inosservanza alle prescrizioni del Garante ha comportato la denuncia alla magistratura.

Al titolare della società sono state, inoltre, contestate diverse violazioni amministrative pecuniarie per altre violazioni per una somma complessiva di oltre 15.000 euro.

 

 

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