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Medici di base e privacy: lettera del Garante della Privacy

7/2/04

L'entrata in vigore delle nuove regole sul trattamento dei dati personali introdotte, dal 1° gennaio scorso, con il nuovo Codice della Privacy ha provocato una levata di scudi da parte dei medici di base e delle relative associazioni di categoria. Benché il nuovo Codice preveda alcune semplificazioni rispetto alla abrogata legge 675/96, si ritiene comunque che anche le nuove regole siano di difficile applicazione pratica e comportino un onere, che si aggiunge al già pesante carico di adempimenti che grava su medici di base. Inoltre le nuove regole sono state imposte ai medici senza l'ausilio di circolari interpretative che ne spieghino chiaramente le applicazioni pratiche, o di moduli da poter utilizzare per l'informativa ed il consenso, lasciando il tutto all'iniziativa dei medici, che quindi dovrebbero, di conseguenza, sottrarre risorse di tempo dalla propria attività di diagnosi e cura dei pazienti.
Il Garante ha quindi ritenuto opportuno intervenire con una lettera inviata al Ministro della Salute (che non è stata pubblicata).

Si riporta il relativo comunicato stampa del Garante (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it).

Comunicato stampa - 06 febbraio 2004

Medici di base, consenso e ricette: garanzie per i cittadini senza burocrazia. Lettera del Garante al Ministro Sirchia


Con riferimento ad alcune recenti polemiche relative all'applicazione del nuovo Codice al settore sanitario, l'Autorità garante ha inviato al prof. Sirchia, Ministro della salute , una nota di ringraziamento per la collaborazione prestata.

Con la lettera, l'Autorità ha ringraziato il Ministro per i commenti espressi in una lettera dell'8 gennaio, circa il percorso di crescita di una cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone interessate dai trattamenti di dati.

Il Garante ha poi:

rinnovato la disponibilità di collaborazione al Governo ed al Parlamento per la razionalizzazione in materia di sanità prevista dal Codice appena entrato in vigore, confermando il proprio impegno nella delicata fase di prima attuazione del Codice per ricercare, anche nella prassi applicativa, ogni soluzione utile per garantire diritti e libertà fondamentali nel rispetto del principio di semplificazione (art. 2 del Codice);

precisato che, con la collaborazione degli operatori sanitari, l’Autorità definirà a breve un modello semplificato di informativa agevolmente utilizzabile anche dai medici di base senza approcci burocratici (artt. 13, comma 3, e 78, comma 3);

anticipato che suggerirà agli operatori sanitari formule sintetiche e colloquiali per raccogliere gli eventuali consensi, anche in questo caso nell'ottica di prevedere garanzie efficaci anziché inutili soluzioni formalistiche, e tenendo presenti le varie situazioni nelle quali, dal 1° gennaio scorso, il consenso non è più necessario o può essere differito per assicurare la tempestività e l’efficacia della prestazione medica;

confermato che è già a buon punto un proficuo confronto con la FNOMCeO per permettere ai medici di base di non doversi privare dei dati dei propri assistiti che non dovessero entrare in contatto con essi entro il termine transitorio del 30 settembre 2004;

manifestato l'impegno a fornire a breve termine altri chiarimenti per porre fine agli allarmismi ingiustificati che si sono creati, specie per i medici di base, a proposito delle misure per rispettare la dignità e la riservatezza delle persone nelle sale d’attesa e riguardo alla notificazione dei trattamenti di dati al Garante;

anticipato che le misure da adottare per tutelare le persone nelle situazioni di promiscuità o in occasione di prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 83 del Codice, interesseranno solo le strutture sanitarie e non le anticamere di singoli medici di base, i quali hanno un rapporto diverso e più personalizzato con i propri assistiti;

precisato che la stessa notificazione al Garante, già notevolmente ridotta a pochissimi casi dal Codice, non interesserà l’intera categoria dei medici di base, riguardando esclusivamente alcuni particolari trattamenti di dati suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone e per i quali, in ossequio al chiaro dettato comunitario, è però irrinunciabile una trasparenza quale che sia l’operatore sanitario. Anche per questo aspetto l’Autorità interverrà con specifici chiarimenti ed eventuali semplificazioni (art. 37, comma 2). E’ comunque già da escludere che si tratti di un adempimento gravoso: riguarda infatti solo una tantum l’intera attività svolta e non certo, caso per caso, ogni singolo rapporto con i pazienti;

ringraziato il Ministero della ulteriore collaborazione che si svilupperà, entro il 1° gennaio 2005, sulla disciplina delle ricette mediche, fiduciosa del fatto che anche in questo caso si individueranno modalità attuative ragionevoli e praticabili per attuare le doverose scelte di garanzia più volte confermate dal Governo e dal Parlamento.

 

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