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Monitoraggio automatico delle ricette mediche: interviene il Garante per la Privacy

28/10/03

Il Garante è intervenuto per porre l'attenzione sul contenuto dell'art. 50 del Decreto - Legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (G.U. 2 ottobre 2003, n.229 - Suppl. Ord.).
La disposizione in oggetto prevede la creazione di un sistema di monitoraggio automatico delle ricette mediche, attraverso la lettura ottica delle stesse, e l'invio dei relativi dati da parte delle farmacie (e di altri soggetti erogatori di servizi sanitari) al ministero dell'economia e delle finanze. Il ministero, una volta pervenuti i dati, dovrà verificare "con modalità esclusivamente automatica", attraverso l'anagrafe tributaria, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. Per gli altri, invece, il ministero, sempre con modalità esclusivamente automatiche, deve prevedere l'inserimento dei dati in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dalla relativa ricetta.
Ricordiamo infine che i soggetti tenuti all'invio dei dati (le farmacie in primo luogo) in nessun caso dovranno (e potranno) conservare i dati inviati, dopo la conferma della ricezione telematica da parte del ministero.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa del Garante relativo alla norma esaminata.

Comunicato stampa
28 ottobre 2003 del Garante per la protezione dei dati personali

Banche dati sulla salute: i rischi secondo il Garante
“Le banche dati sulla salute dei cittadini devono contenere solo dati anonimi”.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione sui delicatissimi problemi sollevati dall’art. 50 del decreto legge 30 settembre, n. 269, da oggi al voto del Senato, che prevede la realizzazione di un modello di ricetta medica a lettura ottica e la costituzione di una banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti, al fine di controllo della spesa sanitaria.

Tali finalità, sicuramente apprezzabili per l’obiettivo di un più razionale monitoraggio della spesa pubblica – ha spiegato il Garante - sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni riguardanti la salute e quindi protette da particolari garanzie.

L’Autorità ha ricordato che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti (permettendo, ad esempio, un rapido accertamento dei requisiti che danno diritto all’esenzione), ma non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali.

Se si intende mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, l’unica soluzione corretta è quella di escludere il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti, costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi. La garanzia prevista dal legislatore laddove stabilisce che “al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito trattare i dati acquisiti nell’archivio relativo ai codici fiscali degli assistiti” appare, infatti, insufficiente, dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire (ad opera di soggetti diversi) dal codice fiscale - e quindi dall’identità dell’assistito - all’intera sua storia sanitaria, documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche.

L’Autorità ha sottolineato che, qualora non si adottasse la soluzione dei dati anonimi, si correrebbe concretamente il rischio di introdurre nel sistema giuridico una disciplina che discriminerebbe i cittadini in base alla possibilità, per quanti possono pagare direttamente i farmaci e le prestazioni specialistiche, di non vedere inseriti i loro dati personali nella banca dati.

Infine, la nuova “carta sanitaria”, aggiungendosi a quelle già annunciate o in fase di sperimentazione, contribuirebbe alla proliferazione di carte elettroniche della quale il Garante ha più volte sottolineato i rischi.

Roma, 28 ottobre 2003


 

 

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