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Monitoraggio automatico delle ricette
mediche: interviene il Garante per la Privacy
28/10/03
Il Garante è intervenuto per porre l'attenzione sul contenuto dell'art.
50 del Decreto - Legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (G.U.
2 ottobre 2003, n.229 - Suppl. Ord.).
La disposizione in oggetto prevede la creazione di un sistema di
monitoraggio automatico delle ricette mediche, attraverso la lettura ottica
delle stesse, e l'invio dei relativi dati da parte delle farmacie (e di altri
soggetti erogatori di servizi sanitari)
al ministero dell'economia e delle finanze. Il ministero, una volta
pervenuti i dati, dovrà verificare "con modalità esclusivamente automatica",
attraverso l'anagrafe tributaria, il diritto di ciascun assistito alla
prestazione sanitaria agevolata, cancellando subito e in via definitiva il
codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. Per gli altri,
invece, il ministero, sempre con modalità esclusivamente automatiche, deve
prevedere l'inserimento dei dati in archivi distinti e non interconnessi, uno
per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale
dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dalla relativa ricetta.
Ricordiamo infine che i soggetti tenuti all'invio dei dati (le farmacie in primo
luogo) in nessun caso dovranno (e potranno) conservare i dati inviati, dopo la
conferma della ricezione telematica da parte del ministero.
Riportiamo di
seguito il comunicato stampa del Garante relativo alla norma esaminata.
Comunicato stampa
28 ottobre 2003 del Garante per la protezione dei dati personali
Banche dati sulla salute: i rischi secondo il Garante
“Le banche dati sulla salute dei cittadini devono contenere solo dati anonimi”.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione
sui delicatissimi problemi sollevati dall’art.
50 del decreto legge 30 settembre, n. 269, da oggi al voto del Senato, che
prevede la realizzazione di un modello di ricetta medica a lettura ottica e la
costituzione di una banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli
assistiti, al fine di controllo della spesa sanitaria.
Tali finalità, sicuramente apprezzabili per l’obiettivo di un più razionale
monitoraggio della spesa pubblica – ha spiegato il Garante - sono tuttavia
perseguite attraverso una strumentazione che violerebbe il diritto dei cittadini
alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni
riguardanti la salute e quindi protette da particolari garanzie.
L’Autorità ha ricordato che la legislazione vigente già prevede procedure per il
monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate.
Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti (permettendo, ad
esempio, un rapido accertamento dei requisiti che danno diritto all’esenzione),
ma non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati
personali.
Se si intende mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto
dalla normativa sulla protezione dei dati personali, l’unica soluzione corretta
è quella di escludere il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli
assistiti, costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi. La
garanzia prevista dal legislatore laddove stabilisce che “al Ministero
dell’economia e delle finanze non è consentito trattare i dati acquisiti
nell’archivio relativo ai codici fiscali degli assistiti” appare, infatti,
insufficiente, dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva
nel sistema la possibilità di risalire (ad opera di soggetti diversi) dal codice
fiscale - e quindi dall’identità dell’assistito - all’intera sua storia
sanitaria, documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche.
L’Autorità ha sottolineato che, qualora non si adottasse la soluzione dei dati
anonimi, si correrebbe concretamente il rischio di introdurre nel sistema
giuridico una disciplina che discriminerebbe i cittadini in base alla
possibilità, per quanti possono pagare direttamente i farmaci e le prestazioni
specialistiche, di non vedere inseriti i loro dati personali nella banca dati.
Infine, la nuova “carta sanitaria”, aggiungendosi a quelle già annunciate o in
fase di sperimentazione, contribuirebbe alla proliferazione di carte
elettroniche della quale il Garante ha più volte sottolineato i rischi.
Roma, 28 ottobre 2003
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