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Notificazioni al garante: slitta fino al 15 maggio il termine previsto dal Codice della privacy

03/05/04
A seguito delle difficoltà d'accesso al proprio sito Internet, il Garante per la protezione dei dati personali ha dovuto prorogare fino al 15 maggio il termine per la notificazione dei trattamenti.
Come più volte ricordato, il termine previsto dal Codice scadeva il 30 aprile 2004, ma a causa di problemi tecnici, dovuti all'aumento del traffico telematico sul server che ospita il sito dell'Autorità non è stato possibile portare  a compimento molte delle procedure di notificazione iniziate nelle giornate immediatamente precedenti il 30 aprile.
Per ovviare a questo problema il Garante, utilizzando la prerogativa attribuitagli dall'art. 38, comma 2, del Codice, ha "impartito una prescrizione nella notificazione" che in questo caso si sostanzia in quella che atecnicamente può definirsi una proroga. La precisazione è doverosa in quanto la concessione di una proroga in senso tecnico sarebbe stata possibile solo attraverso un provvedimento legislativo ma non certo con una decisione del Garante.
Occorre peraltro precisare che potranno avvalersi di questo nuovo termine ed effettuare la notificazione fino al 15 maggio solo coloro i quali abbiano già iniziato e non concluso la notificazione alla data del 30 aprile, ad es. chi ha sospeso la procedura per effettuare il pagamento dei diritti di segreteria; oppure chi non è riuscito ad effettuare la notificazione a causa dell'intenso traffico sulla rete telematica. In questo caso, per poter usufruire della cd. proroga, occorreva però comunicare all'Autorità entro le ore 24 del 30 aprile, attraverso un fax o un'e-mail, le difficoltà incontrate nella procedura di notificazione.
Chi invece avrebbe dovuto notificare e non ha neppure comunicato per fax o per e-mail, rischia la sanzione pecuniaria per omessa notifica da euro 10.000 a 60.000. 

Si riporta di seguito l'avviso del Garante come pubblicato sul sito www.garanteprivacy.com

Avviso

Nel quadro delle prescrizioni che il Garante può impartire per la trasmissione della notificazione per via telematica e per la conferma del suo ricevimento (art. 38, comma 2, d.lg. n. 196/2003), e per venire incontro alle esigenze rappresentate dai soggetti che solo nelle ultime ore si accingono a procedere alla sottoscrizione della notificazione con firma digitale, si fa presente che le notificazioni iniziate e sospese verranno considerate validamente effettuate anche se completate ed inviate entro le ore 24.00 del 15 maggio p.v.


Eventuali soggetti che incontrino difficoltà relative all’intenso traffico telematico di queste ore, possono rappresentare tali difficoltà entro le ore 24.00 del 30 aprile 2004, contattando l’Ufficio del Garante, ai seguenti indirizzi e-mail: rgt-conferma@garanteprivacy.it, o fax: nn. 06.69677810/06.69677915, ed indicando gli estremi identificativi del titolare del trattamento oggetto della notificazione, l’indirizzo e i propri recapiti telefonici o di posta elettronica. Anche per questi soggetti sarà possibile completare la procedura entro la data sopra indicata.

Roma, 29 aprile 2004

LM
 

 

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