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pubblicate le prescrizioni relative alle semplificazioni degli adempimenti per i
trattamenti per finalità amministrative e contabili.
Nell’ottica di una maggiore semplificazione
nell’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, in
aggiunta al provvedimento di carattere generale del 24 maggio del 2007 “Guida
pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese”, con la
prescrizione n. 96/2008 il Garante introduce una serie di ulteriori
semplificazioni relative a taluni adempimenti rispetto ai trattamenti per
finalità amministrative e contabili.
Il Garante, nella recente prescrizione, individua una serie di soluzioni
concrete volte ad agevolare l’attività di gestione amministrativa e contabile da
parte di tutti i titolari in ambito pubblico e privato e, in particolare, da
parte di piccole medie imprese, professionisti e artigiani.
Il Garante nel provvedimento n. 96/2008 ha enunciato nuove linee-guida
interpretative della normativa vigente ed ha individuato alcune modalità
innovative per semplificare taluni adempimenti, soprattutto per ciò che riguarda
l’informativa agli interessati e il consenso.
In particolare, il Garante:
1) ha stabilito che tutti i titolari del trattamento in ambito privato e
pubblico, in particolare le piccole e medie imprese, liberi professionisti,
artigiani, per semplificare l'informativa rispetto allo svolgimento di correnti
finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di
obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, possono:
a) fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per
singoli aspetti del rapporto con gli interessati;
b) fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con
linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;
c) indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e
correttezza;
d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato,
anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie
chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del
trattamento. In linea di massima l'informativa breve, quando è scritta, può
avere la seguente formulazione:
"I SUOI DATI PERSONALI
Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano
esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li
comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto
di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su...";
e) per l'informativa, specie per quella breve, si possono utilizzare gli spazi
utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già,
ordinariamente, per finalità amministrative e contabili;
f) l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile
agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente
accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare,
tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e
cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili
digitando un numero telefonico gratuito).
Anche questa più ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo
conto di possibili modifiche del trattamento, ed essere basata su espressioni
sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per legge (art. 13,
comma 1) devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo
aggiornamento;
g) è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti
all'interessato (art. 13, commi 2 e 4). E' opportuno omettere riferimenti
meramente burocratici o circostanze ovvie, per esempio quando alcune
informazioni, compresi gli estremi identificativi del titolare, risultano da
altre parti del documento in cui è presente l'informativa. Vanno utilizzate
espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i diritti
degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli.
Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola
informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che
saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non
essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli (art. 13, comma 5);
h) è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema
tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del
trattamento;
i) è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il
trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad
esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di
utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze
amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli
interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici
o di controllo delle attività dei lavoratori). Se il titolare del trattamento è
un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede
per i dati sensibili e giudiziari;
2) invita le associazioni di categoria a predisporre informative-tipo per
determinati settori o categorie di trattamento, anche in collaborazione con
questa Autorità. Il Garante si riserva in questo quadro di porre a disposizione
gratuita (chiedendo anche la collaborazione delle camere di commercio), un kit
contenente concrete istruzioni e fac-simile per semplificare tutti gli
adempimenti in materia;
3) richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che la
designazione degli incaricati del trattamento può avvenire in modo semplificato
evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun
incaricato, individuando i trattamenti di dati e le relative modalità che sono
consentiti all'unità cui sono addetti gli incaricati stessi (art. 30);
4) richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che, per
effetto delle previsioni del Codice e delle determinazioni già adottate da
questa Autorità, la notificazione telematica al Garante non è necessaria per
perseguire finalità amministrative e contabili, salvo che per eventuali casi
eccezionali indicati per legge (art. 37);
5) ai sensi degli artt. 2, comma 2, 24 e 154, comma 1, lett. c), del Codice
invita tutti i titolari del trattamento pubblici e privati a non chiedere il
consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in
relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi,
esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i
dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da
chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono
trattati da un soggetto pubblico;
6) in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi (art. 24,
comma 1, lett. g)), dispone che i titolari del trattamento in ambito privato che
hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento
di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il
consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge)
di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di
proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento
di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando
anche le garanzie previste per le attività di profilazione degli interessati (Provv.
24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045), a condizione che:
a) tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e
analoghi a quelli oggetto della vendita;
b) l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le menzionate finalità, sia informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del
telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di
tale trattamento (art. 7, comma 4);
c) l'interessato medesimo, così adeguatamente informato già prima
dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni.
A.P.
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