Pubblicità ingannevole: dietro al sito Internet ci deve essere una struttura
"reale"
15/03/02
Se si pubblicizza un'attività attraverso un sito Interet, questa deve avere
un'organizzazione effettiva e una struttura idonea a prestare i servizi pubblicizzati.
Quindi non è possibile esercitare un'attività, semplicemente construendo un sito
Internet.
Queste sono le conlcusioni a cui è pervenuta l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato con il
provvedimento 7/2/02, n. 10413,
pubblicato sul bollettino n. 6/2002.
Nel caso esaminato la Camera di commercio di Firenze, sollecitata da alcuni consumatori
"insoddisfatti", ha segnalato all'Autority i messaggi pubblicati attraverso i
siti Internet "www.belcantoitalia.net" e "www.artcollegium.com". In
questi siti venivano indicate due scuole, una per l'insegnamento delle tecniche vocali e
del canto, e l'altra per l'insegnamento di storia dell'arte, pittura, scultura, ecc.
Dall'istruttoria effettuata dall'Autorità, anche con l'ausilio del comando della
Guardia di finanza di Firenze, è emerso che:
- Entrambe le scuole sono riconducibili ad un solo soggetto ed ad un'unica sede;
- L'indirizzo indicato nei siti Internet della scuola corrisponde ad una casella delle
poste centrali di Firenze;
- La sede legale della scuola risulta presso lo studio di un commercialista;
- Non risulta alcuna dichiarazione IVA e imposte dirette da parte del soggetto
responsabile della scuola;
- Le lezioni di canto erano tenute (saltuariamente) presso una stanza affittata in un
negozio di strumenti musicali a Firenze.
Il titolare della scuola si è difeso sostenendo che la sede della stessa è in fase di
trasferimento e di essere affiancato da docenti specializzati nei suoi corsi.
L'Autorità non ha accolto tali difese, e ha ritenuto che quella dei siti
www.artcollegium.com e www.belcantoitalia.net è pubblicità ingannevole.
La decisione è basata sul fatto che mentre l'attività esposta nei siti web pare disporre
di una organizzazione complessa di mezzi e di persone, è risultato invece che non
vi è una sede effettiva della scuola né una struttura e un'organizzazione idonea ad
offrire i servizi pubblicizzati.
L'Autorità ha deliberato il divieto di diffondere ulteriormente i messaggi
"incriminati" e a pubblicare sui relativi siti Internet un annuncio che
pubblicizza il provvedimento dell'Autorità stessa.
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