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Dichiarato
incostituzionale
il divieto di pignoramenti contro le ASL
Corte
Costituzionale 12 luglio 2013 n. 186
La
Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore
delle pubbliche amministrazioni
Il divieto
di azioni esecutive nei confronti delle Asl delle Regioni soggette a
commissariamento si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto
vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai
numerosi creditori delle aziende sanitarie.
Con l'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
di stabilità 2011), come modificato dall'art. 17, co. 4, lett. e), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 il governo e le camere avevano disposto prima la sola
inefficacia e poi direttamente l'estinzione di diritto dei pignoramenti e
delle prenotazioni a debito operate nel corso delle procedure esecutive
sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni soggette a
commissariamento alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni
medesime.
I creditori
delle ASL hanno giustamente lamentato che, per effetto di tale legge, non
fosse possibile porre in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti ottenuti dai
tribunali per il recupero dei loro cediti e che fosse così leso il diritto
di agire in giudizio (art. 24 Cost.), il principio della parità delle parti
in causa (art. 111 Cost.), e la libertà di iniziativa economica (art. 41
Cost.).
La Corte Costituzionale ha confermato che la legge impugnata si pone in
contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto vengono vanificati gli effetti della
tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende
sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.
Infatti alcuni creditori si trovavano, dopo anni di peripezie giudiziarie,
nell'impossibilità di ottenere i soldi dovuti dalle ASL nonstante i giudici
gliene avessero riconosciuto il pieno diritto e oltrettutto dopo aver
sopportato ingenti spese legali e di tasse processuali.
La Consulta
ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle
pubbliche ammistrazioni .
Si spera
ora che i creditori delle ASL, che hanno intrapreso questa lunga ed
estenuante procedura, possano arrivare ad ottenere quanto a loro dovuto,
sempre che nel frattempo non abbiano dovuto chiudere i battenti!
CR
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