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Recupero crediti commerciali da parte di soggetti extra U.E.

10/12/07

La provvisoria esecutività di una ingiunzione di pagamento non può essere negata o sospesa in ragione del fatto che l’impresa intimante abbia la propria sede in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea. È quanto affermato dal Tribunale di Pinerolo, che con ordinanza del 3 aprile 2007, rigetta sulla base di tale motivazione l’istanza del debitore di sospendere la provvisoria esecuzione. Il tribunale infatti ritiene che “la circostanza che l’intimante abbia la propria sede in un Paese extra U.E. non implica l’impossibilità del recupero di quanto dovesse eventualmente risultare indebitamente versato”.


Si riporta, di seguito, il testo integrale dell'ordinanza.

TRIBUNALE DI PINEROLO

Il G.I. sciogliendo la riserva che precede,

rilevato che, al momento  - e salvi gli approfondimenti istruttori che si renderanno necessari nel corso dell'instaurata causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx/2006 Trib. Pinerolo - non emergono elementi tali da far ritenere assolutamente evidente (o evidentemente prospettabile) l'estinzione, anche soltanto parziale, del credito azionato dall’impresa ALFA* (per compensazione o per altre ragioni);

atteso che neppure emerge il difetto dei presupposti formali di emissione del decreto ingiuntivo, il quale  è stato concesso a favore dell’impresa ALFA e contro l’impresa BETA** sulla base degli assegni da quest’ultima dati in pagamento (ma rimasti impagati) a fronte della consegna, da parte dell’impresa ALFA, di merce che ancora oggi  (pacificamente) si trova nella disponibilità dell’impresa BETA;

ritenuto comunque insussistente, nella specie, qualsiasi rischio di danno irreparabile per l’impresa BETA conseguente all’esecuzione dell’ingiunzione di cui si tratta, avente ad oggetto una somma capitale di euro xxxxx,xx oltre accessori;

osservato, infatti, che la sola circostanza che l’intimante abbia la propria sede in un Paese extra U.E. non implica l’impossibilità del recupero di quanto dovesse eventualmente risultare indebitamente versato.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso proposto ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

RISERVA la decisione sulle spese del presente procedimento cautelare alla sentenza definitiva della causa.

Pinerolo, 3 aprile 2007     

IL GIUDICE

Dr.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE

*   con sede in Paese extra U.E.
**  con sede in Italia.

 

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