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Tribunale Ordinario di Roma
Ordinanza del 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato O. De Masi
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede
Osserva
La Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel Spa (avvocati: Alfredo Antonini e Enzo
Fogliani) con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via durgenza, di
ordinare alla Crowe Italia Srl (avvocato Massimo Bersani) di eliminare il riferimento
"Genertel" dal sorgente della pagina HTML sita allindirizzo
http://www.crowe.it/index.htm e da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio
crowe.it ove contenenti il nome di essa istanza, nonché di disporre adeguata forma di
pubblicità su internet dellestratto dellemanando provvedimento ed infine, di
imporre alla società resistente lobbligo di pagamento della somma di lire 5.000.000
milioni, salvo altro importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella
ottemperanza degli ordini sopra indicati.
Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita
di polizze assicurative per telefono o tramite internet, che allutente di internet
che digiti, quale parola per la ricerca, "Genertel" tramite il motore di ricerca
"Virgilio" ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca Godado ed
Altavista, compare anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe Italia, attiva
dal 1998 nel mercato assicurativo come rappresentante per lItalia di uno dei
sindacati dei Lloyds di Londra (cfr. la stampa delle pagine web depositate in atti)
Evidenzia la ricorrente che visualizzando il file sorgente della pagine HTML della
Crowe Italia appaiono inserite "etichette nascoste" e cioé parole che se
digitate dallutente per la ricerca conducono a Crowe Italia (cfr. la stampa della
visualizzazione della pagina web in versione HTML sita allindirizzo
http://www.crowe.it/index .htm).
Di contro, la società resistente deduce che una cosa è lelenco/indice dei siti
richiamati dalle parole chiavi digitate dallutente della rete ed altra cosa è il
"sito" cui corrisponde il dominio registarto da ciascuna azienda che intenda
dare visibilità nel "cyberspazio" ai propri servizi o prodotti. Dunque, secondo
la Crowe Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non considerata dalla
ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso proposto allesame dal
Tribunale, ad informare lutente della rete dellesistenza nonché
dellindirizzo internet dei vari operatori commerciali ivi presenti attraverso
limpiego di parole chiavi e riferimenti incrociati alluopo combinati.
Comè noto, con il termine mega-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi,
codificate nel linguaggio della rete html e non immediatamente visibili
sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i veri
siti presenti sulla rete.
Nel caso di specie, luso da parte di Crowe Italia, quale meta-tag, della parola
Genertel, che contraddistingue lattività assicurativa per telefono o via internet
della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente,
di far comparire, tra i risultati della ricerca dellutente della rete, il proprio
sito e dunque, la propria presenza sul mercato dellassicurazione RCA grazie alla
notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di
una rilevante quota di mercato - dato non contestato - riportato nel ricorso introduttivo
sulla base delle rilevazioni ufficiali ANIA - ed impegnata in onerose campagne
pubblicitarie sui media.
Non vè dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte
dellutente di internet, dellesistenza di altri prodotti o servizi comparabili
con quelli della società istante, conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando
slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo
anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta
del consumatore.
Deve, in conclusione, ritenersi prevalente lesigenza, tutelata
dallordinamento e segnatamente dall'art. 2598, n. 3, C.C., che ciascun imprenditore
nella lotta con i concorrenti per lacquisizione di più favorevoli posizioni di
mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera
parassitaria, per quanto sopra rilevato dalleffetto di "agganciamento" ai
risultati dei mezzi impiegati da altri.
Va inibito luso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente
provvederà a che nei motori di ricerca sia eliminata la presente parola Genertel. Tale
misura, peraltro, appare sufficiente a realizzare le esigenza cautelari rappresentate
dalla ricorrente.
PQM
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per leffetto, ordina alla Crowe
Italia Srl di eliminare immediatamente il riferimento Genertel del sorgente sulla pagina
html sita allindirizzo www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste
entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il
termine di giorni 30 per la proposizione della causa di merito.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato
O. De Masi
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