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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Busto Arsizio, dr. Antonio
Lombardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. ..., avente ad oggetto:
opposizione a precetto;
TRA
YYY, rappresentato e difeso dall'avv. ..., giusta
procura a margine dell'atto di citazione, elett. dom. presso lo
studio della medesima in ....;
- OPPONENTE -
E
XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. ... del Foro di Lecco e
... del Foro di Busto Arsizio, elettivamente
domiciliata in ..., presso lo studio di quest'ultima, come
da delega a margine dell'atto di precetto;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Sono state rassegnate all'udienza del 29/09/2009, il cui verbale
abbiasi qui integralmente riportato e trascritto.

Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente opposizione appare parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione, per le motivazioni qui di seguito enunciate.
Infondato appare l'assunto secondo cui le somme azionate nel precetto notificato in data 16/10/2008 non sarebbero dal YYY dovute alla XXX s.r.l. in relazione ai motivi dedotti a base dell'azione risarcitoria intentata dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio (R.G. ...).
Si osserva, preliminarmente, sul punto, come il notificatario di atto di precetto che contesti l'altrui diritto di procedere ad esecuzione forzata a mezzo di opposizione ex art. 615 1° co. c.p.c., ha l'onere di allegare e provare, negli atti dell'opposizione e nel rispetto delle preclusioni processuali, i fatti dedotti a base dell'opposizione medesima. L'odierno opponente, viceversa, si è limitato a dedurre genericamente in citazione le ragioni secondo cui all'opposta non spetterebbero le somme azionate in precetto, rinviando per la compiuta esposizione al contenuto dell'atto di citazione da cui ha preso origine il giudizio R.G. ....
Tanto configura un deficit di allegazione nell'ambito del presente giudizio di opposizione, rilevato già dal giudice dell'esecuzione in sede di pronuncia del 04/12/2008, resa sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che non può che condurre alla reiezione delle pretese di parte opponente.
A ciò va aggiunto che, come osservato in sede di ordinanza del 24/07/2009, la contestazione della debenza di un credito azionato da altri a mezzo precetto e fondato su titoli di credito (nella specie cambiali), non può fondarsi sulla base dell'esistenza di proprie ragioni di credito nei confronti del precettante, quando, come nel caso di specie, l'asserito controcredito, da accertarsi in separata sede, non sia liquido o facilmente e prontamente liquidabile (Cass. civ., sez. I, n. 6386/1990).
Quanto alle restanti deduzioni, relative all'esorbitanza delle somme esposte a titolo di diritti di collazione nell'atto di precetto, nella misura di euro 266,00, dell'imposta sul valore aggiunto e delle somme a titolo di anticipazioni per la posizione ad archivio e per la corrispondenza con il cliente, si osserva quanto segue.
Secondo il tariffario forense di cui al D.M. 8 aprile 2004, parte II, VII, par. 80, i diritti di collazione degli scritti, nel caso di impiego della stampa, per lo scaglione di riferimento per valore del precetto in questa sede opposta, sono previsti in misura fissa in euro 7 "per ogni foglio degli originali e delle sole prime copie", dove per foglio è da intendersi il foglio uso bollo, composto di quattro facciate (Cass. civ., sez. lav., n. 21841/2007). Ne consegue che, dovendosi calcolare euro 7 per l'originale del precetto, ed euro 7 per la prima copia, i diritti di collazione spettanti all'opposto ammontano a complessivi euro 14, in luogo degli euro 280 richiesti.
Le doglianze di parte opponente appaiono fondate anche con riferimento all'indebita esposizione del rimborso Iva in sede di precetto, calcolato al 20% su diritti ed onorari, nella misura di euro 119,57.
In particolare, tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di Iva, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.
La somma dovuta a titolo di Iva, in sostanza, accede per sua natura al credito del professionista per le prestazioni professionali da lui svolte in giudizio ed il soccombente è quindi tenuto a rimborsarne il relativo importo al vincitore nel processo. Si tratta di un mero accessorio fiscale che deve intendersi rimborsabile dal soccombente soltanto "se dovuto", ossia soltanto se il vincitore non sia autorizzato (non essendo "soggetto Iva") a portare tale imposta in detrazione.
L'accertamento della circostanza dedotta in condizione va riservato alla sede esecutiva, in quanto il giudice della cognizione, nell'emettere la relativa condanna alle spese, non compie alcun accertamento in punto di esistenza delle condizioni soggettive in capo al creditore di portare in detrazione il tributo, limitandosi ad una condanna "condizionale" legittimata dalla natura meramente fiscale dell'accessorio in questione che, se detraibile non sarà rimborsabile, se non detraibile dovrà essere rimborsato (Trib. Torino, 29 gennaio 2005, Cass. civ., sez. III, n. 11877/2007).
Essendo pacificamente ed incontestatamente il precettante soggetto Iva, le somme calcolate a tale stregua, nella misura indicata, non risultano dovute.
Infondata appare, infine, la doglianza relativa alla non debenza delle somme esposte a titolo di anticipazioni per posizione archivio e corrispondenza informativa col cliente, nella complessiva misura di euro 20,00. Tali somme appaiono, difatti, dovute, in quanto relative ad attività ordinariamente rientranti nella preparazione dell'atto di precetto, e congrue nella misura determinata in via forfettaria.
Per tutto quanto innanzi esposto ed argomentato l'opposizione va accolta nella misura indicata. Vertendosi in materia di parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 1° comma c.p.c. da YYY nei confronti di XXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed istanza disattesa e respinta così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad agire esecutivamente nei confronti di B.L., limitatamente alla minor somma di euro 266,00, esposta a titolo di diritti di collazione su precetto, ed alla complessiva somma di euro 119,57, esposta a titolo di Iva su diritti ed onorari di procuratore;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
Busto Arsizio, 12/01/2010
Il Giudice
dr. Antonio Lombardi

 

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