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Giurisprudenza sulla diffamazione via Internet
Affinché il "provider",
che si limiti ad ospitare sui propri "server" i contenuti di un sito Internet
predisposto dal cliente, possa rispondere per le attività illecite poste in
essere da quest'ultimo, non è possibile ravvisare un'ipotesi di colpa presunta,
ma è necessario che sussista la colpa in concreto, ravvisabile, ad esempio,
laddove venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di alcune pagine "web",
non si attivi immediatamente per farne cessare la diffusione in rete.
Tribunale Napoli, 4 settembre 2002, in Giur. napoletana 2002, 427
In caso di diffamazione
consumata mediante i contenuti di un sito Internet, sussiste la responsabilità
concorrente del "provider", ancorché quest'ultimo si sia limitato semplicemente
ad ospitare sui propri "server" il contenuto delle pagine "web" predisposti dal
cliente, ai sensi dell'art. 18 l. n. 675 del 1996, che estende la regola di cui
all'art. 2050 c.c. a colui che tratta dati personali.
Tribunale Napoli, 8 luglio 2002, in Giur. napoletana 2002, 427
Al di là delle ipotesi
in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile della persona umana,
costituzionalmente garantito, nelle quali solamente può configurarsi un
danno-evento, la fattispecie causativa di responsabilità aquiliana presuppone il
danno risarcibile, e poiché il danno risarcibile non si identifica con l'evento
illecito generatore del danno (che è solo una componente - insieme alla condotta
ed al nesso di causalità - del fatto illecito), il "luogo in cui è sorta
l'obbligazione" è il luogo in cui si è verificato detto danno, patrimoniale o
morale, conseguente al fatto illecito. Ciò comporta che, in caso di una lesione
della reputazione perpetrata a mezzo Internet lamentata da una persona
giuridica, l'obbligazione di risarcire il danno patrimoniale ed il danno morale
(tipicamente danni - conseguenze) può ritenersi sorta esclusivamente allorché i
predetti danni si siano verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento
diffamatorio, e quindi - salva diversa situazione fattuale prospettata dal
danneggiato - nel luogo del domicilio o della sede del soggetto offeso, posto
che il danno risarcibile diviene concreto con riferimento agli effetti del
discredito che derivano al danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove.
Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591, in Resp. civ. e prev.
2002, 1327 nota (DE CRISTOFARO; BUGIOLACCHI)
Anche la pubblicazione
su supporto informatico diffuso mediante strumento elettronico, quale la rete
Internet, è soggetta alla normativa contenuta nell'art. 1 d.l. 561/1946 che non
consente di procedere al sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, se
non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.
(Fattispecie nella quale il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento
di dissequestro di una "pagina Web" - che conteneva un articolo per il quale era
stata emessa sentenza di condanna non passata in giudicato in ordine al reato di
diffamazione).
Tribunale Milano, 15 aprile 2002, in Foro ambrosiano 2002, 322
In caso di messaggi
diffamatori collocati su pagine web accessibili da Internet, ricorre l'ipotesi
ai diffamazione solo nel momento in cui si prova che vi siano stati accessi al
sito mediante il quale vengono diffuse le affermazioni lesive della reputazione.
Non è invece possibile presumere la conoscenza del messaggio da parte di terzi,
in quanto il messaggio diffamatorio è raggiungibile solo da chi è a conoscenza
del sito o da chi vi capiti casualmente durante la navigazione.
Tribunale Teramo, 6 febbraio 2002, in Dir. e prat. soc. 2002, f. 6, 77
nota (CASSANO, CATULLO)
Nel caso di diffamazione compiuta in Internet,
mediante la partecipazione ad un "newsgroup", il "forum commissi delicti" è
quello del luogo dove si trova il "server" sul quale sono caricate le pagine
contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo
all'ubicazione del "server", nel qual caso la competenza va radicata presso il
foro del luogo di residenza del danneggiante.
Tribunale Lecce, 24 febbraio 2001, in Foro it. 2001, I,2031 nota (DI
CIOMMO)
Il giudice italiano è
competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella
rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche
nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa
sia stata percepita da più, fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto
reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i
terzi percepiscono la espressione ingiuriosa.
Cassazione penale, sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741, in Dir. &
Formazione 2002, 1727
Il "forum commissi
delicti", nel caso di diffamazione compiuta in internet, mediante la
partecipazione ad un "newsgroup" è quello del luogo dove si trova il "server"
sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti salvo
che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del "server", nel qual caso la
competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante.
Tribunale Lecce, 16 novembre 2000, in Dir. informatica 2001, 721 nota
(CASSANO, SISTO)
Alla diffamazione
realizzata mediante divulgazione di frasi offensive tramite un sito web non sono
applicabili le disposizioni speciali previste per la diffamazione commessa con
l'uso del mezzo della stampa o con l'uso del mezzo della radio televisione
stante il divieto di analogia in materia penale. La particolare capacità
divulgativa del mezzo telematico comporta, invece, l'applicazione della
circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità prevista, nel
codice penale, per la diffamazione in generale.
Tribunale Oristano, 25 maggio 2000, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2001,
1405 nota (SCOPINARO)
La diffamazione con il
conseguente pregiudizio all'onere ed alla reputazione può essere perpetuata
anche allorché la diffusione del messaggio lesivo avvenga attraverso la sua
pubblicazione su di un sito Internet (nella fattispecie è stata accolta la
domanda cautelare di inibizione all'ulteriore diffusione di una parte di un
bollettino dal contenuto diffamatorio).
Tribunale Napoli, 16 febbraio 2000, in Giur. napoletana 2000, 255
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