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Giurisprudenza sulla diffamazione via Internet

Affinché il "provider", che si limiti ad ospitare sui propri "server" i contenuti di un sito Internet predisposto dal cliente, possa rispondere per le attività illecite poste in essere da quest'ultimo, non è possibile ravvisare un'ipotesi di colpa presunta, ma è necessario che sussista la colpa in concreto, ravvisabile, ad esempio, laddove venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di alcune pagine "web", non si attivi immediatamente per farne cessare la diffusione in rete.
Tribunale Napoli, 4 settembre 2002, in Giur. napoletana 2002, 427

In caso di diffamazione consumata mediante i contenuti di un sito Internet, sussiste la responsabilità concorrente del "provider", ancorché quest'ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui propri "server" il contenuto delle pagine "web" predisposti dal cliente, ai sensi dell'art. 18 l. n. 675 del 1996, che estende la regola di cui all'art. 2050 c.c. a colui che tratta dati personali.
Tribunale Napoli, 8 luglio 2002, in Giur. napoletana 2002, 427

Al di là delle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile della persona umana, costituzionalmente garantito, nelle quali solamente può configurarsi un danno-evento, la fattispecie causativa di responsabilità aquiliana presuppone il danno risarcibile, e poiché il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che è solo una componente - insieme alla condotta ed al nesso di causalità - del fatto illecito), il "luogo in cui è sorta l'obbligazione" è il luogo in cui si è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito. Ciò comporta che, in caso di una lesione della reputazione perpetrata a mezzo Internet lamentata da una persona giuridica, l'obbligazione di risarcire il danno patrimoniale ed il danno morale (tipicamente danni - conseguenze) può ritenersi sorta esclusivamente allorché i predetti danni si siano verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi - salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato - nel luogo del domicilio o della sede del soggetto offeso, posto che il danno risarcibile diviene concreto con riferimento agli effetti del discredito che derivano al danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove.
Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591, in Resp. civ. e prev. 2002, 1327 nota (DE CRISTOFARO; BUGIOLACCHI)

Anche la pubblicazione su supporto informatico diffuso mediante strumento elettronico, quale la rete Internet, è soggetta alla normativa contenuta nell'art. 1 d.l. 561/1946 che non consente di procedere al sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di dissequestro di una "pagina Web" - che conteneva un articolo per il quale era stata emessa sentenza di condanna non passata in giudicato in ordine al reato di diffamazione).
Tribunale Milano, 15 aprile 2002, in Foro ambrosiano 2002, 322

In caso di messaggi diffamatori collocati su pagine web accessibili da Internet, ricorre l'ipotesi ai diffamazione solo nel momento in cui si prova che vi siano stati accessi al sito mediante il quale vengono diffuse le affermazioni lesive della reputazione. Non è invece possibile presumere la conoscenza del messaggio da parte di terzi, in quanto il messaggio diffamatorio è raggiungibile solo da chi è a conoscenza del sito o da chi vi capiti casualmente durante la navigazione.
Tribunale Teramo, 6 febbraio 2002, in Dir. e prat. soc. 2002, f. 6, 77 nota (CASSANO, CATULLO)

Nel caso di diffamazione compiuta in Internet, mediante la partecipazione ad un "newsgroup", il "forum commissi delicti" è quello del luogo dove si trova il "server" sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del "server", nel qual caso la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante.
Tribunale Lecce, 24 febbraio 2001, in Foro it. 2001, I,2031 nota (DI CIOMMO)

Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più, fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa.
Cassazione penale, sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741, in Dir. & Formazione 2002, 1727

Il "forum commissi delicti", nel caso di diffamazione compiuta in internet, mediante la partecipazione ad un "newsgroup" è quello del luogo dove si trova il "server" sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti salvo che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del "server", nel qual caso la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante.
Tribunale Lecce, 16 novembre 2000, in Dir. informatica 2001, 721 nota (CASSANO, SISTO)

Alla diffamazione realizzata mediante divulgazione di frasi offensive tramite un sito web non sono applicabili le disposizioni speciali previste per la diffamazione commessa con l'uso del mezzo della stampa o con l'uso del mezzo della radio televisione stante il divieto di analogia in materia penale. La particolare capacità divulgativa del mezzo telematico comporta, invece, l'applicazione della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità prevista, nel codice penale, per la diffamazione in generale.
Tribunale Oristano, 25 maggio 2000, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2001, 1405 nota (SCOPINARO)

La diffamazione con il conseguente pregiudizio all'onere ed alla reputazione può essere perpetuata anche allorché la diffusione del messaggio lesivo avvenga attraverso la sua pubblicazione su di un sito Internet (nella fattispecie è stata accolta la domanda cautelare di inibizione all'ulteriore diffusione di una parte di un bollettino dal contenuto diffamatorio).
Tribunale Napoli, 16 febbraio 2000, in Giur. napoletana 2000, 255