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Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE DI PARTANNA
Il Giudice di
Pace Avv. Francesco CANNIA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa
civile n° 206/2001 R.G.A.C.
TRA
Società Alfa
ATTORE
CONTRO
Società Beta
CONVENUTA
avente ad
oggetto: Condannatorio.
Conclusioni delle
parti
Per l’attore:
Voglia il Giudice
di Pace
-
Ritenere e dichiarare che la
Società Beta
ha ricevuto indebitamente dall’attrice l’importo di £. 2.870.400 senza che alla
corresponsione di tale somma abbia fatto fronte la specifica prestazione della
consegna di quanto ordinato (Notebook Toshiba SAT 1700 500 dvd);
-
Condannare, per l’effetto, la medesima
Società Beta,
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del
predetto importo di £. 2.870.400, oltre al risarcimento dei danni patiti e
derivanti dall’indisponibilità della macchina ordinata ed oltre ancora gli
interessi dalla data del pagamento dell’indebito all’effettivo soddisfo, il
tutto nei limiti della somma complessiva di £. 5.000.000;
-
Con
vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la convenuta
Società Beta:
Voglia il Giudice
di Pace
Respinta ogni
contraria eccezione e deduzione
-
In
via preliminare/pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza per territorio
a favore del Giudice di Pace di Desio;
-
In
via principale e nel merito: rigettare la domanda di ripetizione e risarcimento
danni siccome infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre alle spese, diritti ed onorari della fase monitoria già
liquidati.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con citazione
notificata il 25/9/2001, la
Società Alfa,
corrente in Partanna, ha convenuto in giudizio avanti l’intestato Giudice di
Pace la
Società Beta.
in persona del legale rappresentante pro tempore, , per sentire far diritto alla
sua richiesta di restituzione della somma di £. 2.870.400 per merce pagata, ma
non consegnata.
Narrava l’attrice
che il 28 maggio 2001 riceveva tramite corriere espresso materiale informatico,
contenuto in n.10 colli, in precedenza ordinato alla ditta convenuta – il cui
importo di £. 15.991.878 veniva pagato in contanti al corriere all’atto della
consegna.
Soggiungeva che
tra la merce ordinata e figurante in fattura, e quindi pagata, vi era un
NOTEBOOK TOSHIBA SAT 1700 500 dvd (matr. S41733810G) che all’atto del disimballo
dei dieci colli non veniva rinvenuto tra la merce recapitata.
Continuava
affermando che l’inconveniente era stato immediatamente denunziato alla Società
convenuta, la quale ometteva, tra l’altro, di riscontrare i fax del 4/6/2001,
del 5/6/2001 e del 6/6/2001, nonché la formale diffida del 5/7/2001. Concludeva
chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di quanto indebitamente
ricevuto, oltre risarcimento danni e interessi nei limiti della competenza per
valore del Giudice adito.
Costituitasi
regolarmente la
Società Beta,
eccepiva in via preliminare/pregiudiziale l’incompetenza territoriale del
Giudice adito essendo, a suo avviso, competente il Giudice di Pace di Desio e
ciò sia per deroga convenzionale tra le parti, sia con riferimento al foro
generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., sia infine con riferimento
al foro concorrente di cui all’art. 20 c.p.c..
Nel merito
chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza. Alla prima udienza
la causa veniva rinviata per note e successivamente posta in decisione sulla
competenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L'eccezione di
incompetenza territoriale, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta e
riproposta dalla
Società Beta.
all’udienza di prima comparizione, è infondata e deve essere respinta.
Non è, infatti, condivisibile la tesi della Società Beta. secondo cui, essendosi
svolta la contrattazione per via telematica, l’adesione al contratto manifestata
dalla Società Alfa comporta accettazione incondizionata di tutte le clausole
contenute nelle condizioni generali di vendita, e quindi anche di quella che
assegna alla competenza del Tribunale di Monza la risoluzione di ogni
controversia.
Il D.P.R. 513/97 che all’art. 5 riconosce efficacia di scrittura privata ai
sensi dell’art. 2702 al documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi del successivo art. 10, nulla dice a proposito delle clausole
cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico, con la conseguenza
che esse continuano ad essere regolate dall’art. 1341 co. 2, secondo il quale
non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono a favore di colui che li ha predisposte, deroghe
alla competenza dell’autorità giudiziaria. (Per inciso, il riferimento che
l’attrice fa al solo Tribunale di Monza deve essere interpretato in senso
tecnico come organo più noto di giurisdizione, mentre in effetti con la clausola
de quo si è voluta regolare la competenza territoriale di ogni causa, di
qualsiasi valore, relativa al contratto). Dagli atti prodotti non risulta che la
Società Beta
abbia posto in particolare risalto la clausola derogativa della
competenza territoriale; né dal modello del contratto né dalla successiva
conferma risulta la specifica approvazione della clausola de quo, riportandone
il contenuto ovvero il numero progressivo.
Anche nella fattura accompagnatoria, in fondo alla pagina, lato destro, a
caratteri quasi illeggibili, si indicano come approvate le clausole riportate a
tergo del foglio, senza alcun specifico riferimento a quella sulla competenza
territoriale.
Secondo la Corte Suprema di Cassazione “Non è idonea a
integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, prevista
dall’art. 1341 C.C. 2 co., l’approvazione della clausola di deroga convenzionale
del foro contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate
secondo l’ordine, contenenti condizioni generali di contratto, perché è
necessario che invece essa sia specifica e separata, si da richiamare
l’attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la
ripetizione del suo contenuto (Cass. 1999/5832)”.
Va evidenziato inoltre che da nessun documento in atti
risulta che parte attrice abbia dichiarato di aver preso visione delle clausole
contenute nel contratto e che le abbia tutte approvate. Infatti quella
pubblicata nel Web dalla
Società Beta
deve essere considerato un invito a contrattare.
Tali inviti possono poi essere perfezionati con i mezzi tradizionali (fax e
lettere) in modo che possa essere valutata la provenienza delle richieste e si
possono fare debitamente sottoscrivere le clausole di deroga al foro competente
o alla legge applicabile.
La convenuta ritiene invece che la conferma dell’ordine espressa dall’attrice
“cliccando” nell’apposito tasto, ha comportato accettazione incondizionata
di tutte le condizioni generali di vendita. Il che non è, essendo sempre
applicabile l’art. 1341 C.C.
Ritiene il decidente che nella fattispecie la Società Beta avrebbe dovuto
ottenere un doppio assenso, premendo sull’apposito stato: uno di adesione e
l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie, tra le quali va
annoverata quella relativa alla deroga sul foro territorialmente competente.
Rettamente, invece, la controversia è stata radicata avanti l’Ufficio del
Giudice di Pace di Partanna, quale foro alternativo. Infatti ex art. 20 c.p.c.
per le cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice
del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Ed invero,
la pattuizione della consegna della merce al domicilio dell’acquirente mediante
un mezzo di trasporto del venditore, quella relativa al “franco porto” ed
infine la pattuizione del pagamento in contanti da effettuarsi nelle mani del
corriere delegato dal venditore alla riscossione, costituiscono nel loro insieme
deroga alla regola del luogo di consegna della merce al vettore fissato
dall’art. 1510 co. 2 C.C., con le relative conseguenze quanto al locus
destinatae solutionis ai fini della competenza territoriale.
Per i motivi sopra specificati rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale
del Giudice adito proposta dalla convenuta Società Beta. Rinvia al definitivo il
regolamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di
Pace di Partanna, definitivamente pronunziando, rigetta l’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito perché infondata in fatto e in
diritto.
Rinvia al definitivo il regolamento delle spese del giudizio.
Così deciso nell’Ufficio del Giudice di Pace di Partanna il
12/11/2001
IL GIUDICE DI PACE
(Avv.
Francesco CANNIA)
IL CANCELLIERE
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