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Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARTANNA

Il Giudice di Pace Avv. Francesco CANNIA  ha emesso la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile n° 206/2001 R.G.A.C.

TRA

Società Alfa

ATTORE

CONTRO

Società Beta

CONVENUTA

 

avente ad oggetto: Condannatorio.

Conclusioni delle parti

Per l’attore:

Voglia il Giudice di Pace

-         Ritenere e dichiarare che la Società Beta ha ricevuto indebitamente dall’attrice l’importo di £. 2.870.400 senza che alla corresponsione di tale somma abbia fatto fronte la specifica prestazione della consegna di quanto ordinato (Notebook Toshiba SAT 1700 500 dvd);

-         Condannare, per l’effetto, la medesima Società Beta, in persona del legale rappresentante pro tempore,  alla restituzione del predetto importo di £. 2.870.400, oltre al risarcimento dei danni patiti e derivanti dall’indisponibilità della macchina ordinata ed oltre ancora gli interessi dalla data del pagamento dell’indebito all’effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della somma complessiva di £. 5.000.000;

-         Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Per la convenuta Società Beta:

Voglia il Giudice di Pace

Respinta ogni contraria eccezione e deduzione

-         In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Giudice di Pace di Desio;

-         In via principale e nel merito: rigettare la domanda di ripetizione e risarcimento danni siccome infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese, diritti ed onorari della fase monitoria già liquidati.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione notificata il 25/9/2001, la Società Alfa, corrente in Partanna, ha convenuto in giudizio avanti l’intestato Giudice di Pace la Società Beta. in persona del legale rappresentante pro tempore, , per sentire far diritto alla sua richiesta di restituzione della somma di £. 2.870.400 per merce pagata, ma non consegnata.

Narrava l’attrice che il 28 maggio 2001 riceveva tramite corriere espresso materiale informatico, contenuto in n.10 colli, in precedenza ordinato alla ditta convenuta – il cui importo di £. 15.991.878 veniva pagato in contanti al corriere all’atto della consegna.

Soggiungeva che tra la merce ordinata e figurante in fattura, e quindi pagata, vi era un NOTEBOOK TOSHIBA SAT 1700 500 dvd (matr. S41733810G) che all’atto del disimballo dei dieci colli non veniva rinvenuto tra la merce recapitata.

Continuava affermando che l’inconveniente era stato immediatamente denunziato alla Società convenuta, la quale ometteva, tra l’altro, di riscontrare i fax del 4/6/2001, del 5/6/2001 e del 6/6/2001, nonché la formale diffida del 5/7/2001. Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di quanto indebitamente ricevuto, oltre risarcimento danni e interessi nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.

Costituitasi regolarmente la Società Beta, eccepiva in via preliminare/pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Giudice adito essendo, a suo avviso, competente il Giudice di Pace di Desio e ciò sia per deroga convenzionale tra le parti, sia con riferimento al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., sia infine con riferimento al foro concorrente di cui all’art. 20 c.p.c..

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza. Alla prima udienza la causa veniva rinviata per note e successivamente posta in decisione sulla competenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza territoriale, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta e riproposta dalla Società Beta. all’udienza di prima comparizione, è infondata e deve essere respinta.
Non è, infatti, condivisibile la tesi della Società Beta. secondo cui, essendosi svolta la contrattazione per via telematica, l’adesione al contratto manifestata dalla Società Alfa comporta accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di vendita, e quindi anche di quella che assegna alla competenza del Tribunale di Monza la risoluzione di ogni controversia.
Il D.P.R. 513/97 che all’art. 5 riconosce efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 al documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del successivo art. 10, nulla dice a proposito delle clausole cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico, con la conseguenza che esse continuano ad essere regolate dall’art. 1341 co. 2, secondo il quale non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che li ha predisposte, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. (Per inciso, il riferimento che l’attrice fa al solo Tribunale di Monza deve essere interpretato in senso tecnico come organo più noto di giurisdizione, mentre in effetti con la clausola de quo si è voluta regolare la competenza territoriale di ogni causa, di qualsiasi valore, relativa al contratto). Dagli atti prodotti non risulta che la
Società Beta abbia posto in particolare risalto la clausola derogativa della competenza territoriale; né dal modello del contratto né dalla successiva conferma risulta la specifica approvazione della clausola de quo, riportandone il contenuto ovvero il numero progressivo.
Anche nella fattura accompagnatoria, in fondo alla pagina, lato destro, a caratteri quasi illeggibili, si indicano come approvate le clausole riportate a tergo del foglio, senza alcun specifico riferimento a quella sulla competenza territoriale.
Secondo la Corte Suprema di Cassazione
“Non è idonea a integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, prevista dall’art. 1341 C.C. 2 co., l’approvazione della clausola di deroga convenzionale del foro contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate secondo l’ordine, contenenti condizioni generali di contratto, perché è necessario che invece essa sia specifica e separata, si da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto (Cass. 1999/5832)”.
Va evidenziato inoltre che da nessun documento in atti risulta che parte attrice abbia dichiarato di aver preso visione delle clausole contenute nel contratto e che le abbia tutte approvate. Infatti quella pubblicata nel Web dalla
Società Beta deve essere considerato un invito a contrattare.
Tali inviti possono poi essere perfezionati con i mezzi tradizionali (fax e lettere) in modo che possa essere valutata la provenienza delle richieste e si possono fare debitamente sottoscrivere le clausole di deroga al foro competente o alla legge applicabile.
La convenuta ritiene invece che la conferma dell’ordine espressa dall’attrice “cliccando” nell’apposito tasto, ha comportato accettazione incondizionata di tutte le condizioni generali di vendita. Il che non è, essendo sempre applicabile l’art. 1341 C.C.
Ritiene il decidente che nella fattispecie la Società Beta avrebbe dovuto ottenere un doppio assenso, premendo sull’apposito stato: uno di adesione e l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie, tra le quali va annoverata quella relativa alla deroga sul foro territorialmente competente.
Rettamente, invece, la controversia è stata radicata avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Partanna, quale foro alternativo. Infatti ex art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Ed invero, la pattuizione della consegna della merce al domicilio dell’acquirente mediante un mezzo di trasporto del venditore, quella relativa al “franco porto” ed infine la pattuizione del pagamento in contanti da effettuarsi nelle mani del corriere delegato dal venditore alla riscossione, costituiscono nel loro insieme deroga alla regola del luogo di consegna della merce al vettore fissato dall’art. 1510 co. 2 C.C., con le relative conseguenze quanto al locus destinatae solutionis ai fini della competenza territoriale.
Per i motivi sopra specificati rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito proposta dalla convenuta Società Beta. Rinvia al definitivo il regolamento delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Partanna, definitivamente pronunziando, rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito perché infondata in fatto e in diritto.
Rinvia al definitivo il regolamento delle spese del giudizio.
Così deciso nell’Ufficio del Giudice di Pace di Partanna il
12/11/2001

 

                                                                           IL GIUDICE DI PACE

                                                                    (Avv. Francesco CANNIA)

IL CANCELLIERE

    

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