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Giurisprudenza sulla L. 675/96
Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico), per la quale si richiede che il sistema sia
"protetto da misure di sicurezza", non occorre che tali misure siano costituite
da "chiavi di accesso" o altre analoghe protezioni interne assumendo invece
rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso, anche
quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto
destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi.
Pertanto, e' da considerare responsabile del reato in questione chi acceda senza titolo ad
una banca dati privata contenente i dati contabili di un'azienda essendo in una tale
ipotesi indubitabile, pur in assenza di meccanismi di protezione informatica, la volonta'
dell'avente diritto di escludere gli estranei. E cio' senza che possa assumere rilievo in
contrario, il fatto che nella gestione, del sistema non siano stati adottati, da parte del
titolare, le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dal
regolamento emanato ai sensi dell'art. 15 l. 31 dicembre 1996 n. 675 e si renda quindi
configurabile, a carico dello stesso titolare, il reato di cui all'art. 36 di detta legge.
Cassazione penale sez. V, 7 novembre 2000, n. 12732
Riv. pen. 2001, 258 Dir. informatica 2001, 17
Non puo' disporsi il sequestro di computers contenenti banche dati le quali, a loro volta,
conterrebbero dati lesivi della altrui riservatezza, cio' in quanto un tale provvedimento
si risolverebbe in un eccesso di tutela.
Tribunale Napoli, 13 settembre 2000
Giur. napoletana 2000, 462
Il provvedimento emesso dal garante adito ai sensi dell'art. 29 l. 31 dicembre 1996 n. 675
che sancisca, in via preventiva e sotto comminatoria penale, le modalita' cui dovranno
conformarsi ulteriori articoli di cronaca giornalistica sul conto di una determinata
persona, si pone in insanabile contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 21
comma 2, ed e', percio', illegittimo.
Tribunale Milano, 14 ottobre 1999
Giur. milanese 2000, 381
Deve ritenersi che l'operativita' della l. 31 dicembre 1996 n. 675 si estenda al
trattamento del dato anche singolo e non organizzato in un insieme strutturato.
Tribunale Milano, 14 ottobre 1999
Giur. milanese 2000, 281
Il regolamento di attuazione dell'art. 15 l. 31 dicembre 1996 n. 675, recante le misure
minime di sicurezza da adottare in via preventiva per la salvaguardia della sicurezza del
trattamento dei dati personali (la cui inosservanza integra una specifica fattispecie
penale introdotta dalla medesima legge), dovendosi intendere per "dato
personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica o ente, va
applicato in generale a qualsiasi banca dati contenente informazioni personali e in ogni
altra ipotesi, ancorche' si tratti di raccolta e di trattamento di dati per fini
esclusivamente personali, ad esclusione dei sistemi di reti di telecomunicazione
disponibili per il pubblico ma riguardanti dati non personali di tipo statistico, degli
indirizzari ed elenchi telefonici ad uso personale e delle agendine elettroniche.
Consiglio St. Atti norm., 26 aprile 1999, n. 68
Ragiusan 2000,f. 189, 34 - Cons. Stato 1999,I,1795
Configura il reato di trattamento illecito di dati, l'organizzazione di dati in un
archivio informatico ed il successivo uso per inviare di lettere promozionali a clienti,
senza il loro consenso.
Pretura Palermo, 4 febbraio 1999
Dir. informatica 2000, 299 nota (CORRIAS LUCENTE)
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