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Tribunale Bari sez. V
Sentenza 09 dicembre 2009 n. 3615
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA
PROPRIET? INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Nicola Magaletti - Presidente
Dott. Enrico Scoditti - Giudice
Dott. Valentino Lenoci - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8484/2004 R.G.,
vertente tra: XXX S.R.L., con sede in …, in persona
del legale rappresentante pro-tempore,
- attrice/convenuta in riconvenzionale -
e
SENSO UNICO s.n.c., con sede in …, in
persona del legale rappresentante protempore,
- convenuta/attrice in riconvenzionale -
OGGETTO: Tutela di Marchio.
Conclusioni precisate all'udienza del 2 febbraio 2009 come segue:
- per l'attrice XXX s.r.l.: "...si riporta integralmente
al contenuto di tutti i propri atti e scritti difensivi e precisa le
proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate
nell'atto di citazione insistendo nel loro accoglimento";
- per la convenuta Senso Unico s.n.c.: "...precisa le conclusioni
come da atti, riportandosi integralmente alla comparsa di
costituzione e risposta".
Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine
di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e
l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di
replica.
I termini suddetti sono scaduti il 23 aprile 2009.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2004 la XXX s.r.l., con sede in …,
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale - sezione specializzata per
la proprietà industriale ed intellettuale, la Senso Unico s.n.c., con sede in …,
esponendo che: 1) essa attrice era un'affermata azienda che svolgeva attività di
produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento su tutto il
territorio nazionale e comunitario, attraverso una serie di punti vendita con la
formula del franchising; 2) per contraddistinguere la propria attività ed i
propri prodotti, utilizzava il marchio "Senso Unico", oggetto di intense
campagne pubblicitarie sulle più diffuse riviste, e del quale essa attrice aveva
l'esclusiva in virtù di n. 4 registrazione di marchio nazionale e comunitario
("Senso Unico", Senso Unico Us", Senso Unico Enter J", "Senso Unico"
comunitario); 3) nel corso del 2003 essa attrice aveva verificato l'esistenza in
… di un esercizio commerciale di abbigliamento che aveva adottato come ditta ed
insegna la denominazione "Senso Unico", foneticamente identica a quella
registrata; tale punto vendita era di proprietà della Senso Unico s.n.c.; 4) la
condotta della convenuta integrava gli estremi della contraffazione del marchio
e della concorrenza sleale, posto che la Senso Unico s.n.c. esercitava
un'attività direttamente concorrenziale con l'attrice, utilizzando una dicitura
identica a quella di cui la P. & D. XXX era titolare dei diritti di privativa;
5) il marchiò della attrice era stato registrato sin dal 1993, mentre la s.n.c.
Senso Unico si era costituita solo nel 2001.
Tutto ciò esposto, pertanto, la P. & D. XXX s.r.l. ha concluso, chiedendo che
fosse accertato e dichiarato il compimento, da parte della ditta Senso Unico
s.n.c., di atti di contraffazione del marchio Senso Unico, del quale essa
attrice era titolare, nonché di atti di concorrenza sleale, e che pertanto fosse
inibito alla Senso Unico s.n.c. l'uso in ogni forma e modo di detto marchio, con
condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni nella misura che
sarebbe stata accertata in corso di causa, eventualmente con valutazione
equitativa che si indicava in euro 150.000,00, con divieto di
commercializzazione di prodotti con il segno Senso Unico, con la distruzione del
materiale pubblicitario contenente detto segno e con la pubblicazione del
dispositivo della sentenza; il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari
di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Senso Unico di
s.n.c., con sede …, la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del
marchio di cui l'attrice pretendeva di essere titolare, in quanto tale marchio
risultava registrato con brevetto n. (...) del 27 gennaio 1986, a seguito di
domanda presentata dalla società T.R.D. s.a.s. d Meghnagi & C. e riguardante la
stessa classe di prodotti (abbigliamento).
Ha poi proseguito, la convenuta, eccependo ancora la nullità del marchio, per
mancanza di capacità distintiva (consistendo in parole comuni), e per essere
identico a segni già noti come ditta, denominazione o ragione sociale. Ancora,
ha rilevato la convenuta che il marchio in questione, inteso come marchio
comunitario, era nullo in quanto esisteva un marchio anteriore registrato, ed ha
eccepito che la cessione del marchio alla società attrice non era opponibile ad
essa convenuta, trattandosi di marchio, per l'appunto, nullo.
Tutto ciò esposto, pertanto, la Senso Unico s.n.c. ha concluso, chiedendo che
fosse rigettata la domanda attrice e, in via riconvenzionale, che fosse
dichiarata la nullità dei marchi nazionali e comunitario ''Senso Unico''
registrati dalla P. & D. XXX s.r.l., con condanna di quest'ultima società alla
rifusione delle spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio, non è stata espletata attività istruttoria relativa a
prove costituende.
All'udienza del 2 febbraio 2009 i procuratori delle parti hanno precisato le
propriie conclusioni, come riportate in epigrafe.
Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per
il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il
deposito delle memorie di replica.
I termini suddetti sono scaduti il 23 aprile 2009.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dalla P. & D. XXX sia
fondata, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, deve essere innanzitutto rilevato che la società attrice è titolare
dei seguenti diritti di privativa, in relazione a prodotti di abbigliamento che
essa produce e commercializza:
- registrazione nazionale n. 672652 di cui alla domanda del 2 agosto 1993
rinnovata il 29 luglio 2003 sul marchio "Senso Unico" (acquistato dalla
precedente titolare Imperium s.r.l.);
- domanda di marchio n. (...) del 7 febbraio 2000 "Senso Unico Us";
- domanda di marchio nazionale n. (...) del 26 giugno 2001 "Senso Unico Enter
J";
- registrazione di marchio comunitario n. (...) del 13 maggio 2002 "Senso
Unico".
La convenuta gestisce un esercizio commerciale in …, per la vendita di
abbigliamento, con ditta ed insegna "Senso Unico": è indubbio che tale
comportamento integri una contraffazione di marchio, posto che la convenuta, per
lo svolgimento della propria attività e per la commercializzazione di prodotti
di abbigliamento, utilizza un segno distintivo identico, sotto il profilo
alfabetico e fonetico, al marchio registrato dalla società attrice (proprio per
prodotti di abbigliamento), con il rischio, quindi, di confusione e/o di
associazione tra le imprese, e pertanto di sviamento della clientela.
Il marchio in questione appare, peraltro, pienamente valido ed efficace.
Ed invero, va innanzitutto rilevato che la domanda riconvenzionale - volta a far
dichiarare la nullità del marchio in questione - proposta dalla Senso Unico
s.n.c. è da considerarsi tardiva, in quanto la predetta convenuta si è
costituita in giudizio l'11 novembre 2004, e quindi meno di 20 gg. prima
dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione, fissata per
il 29 novembre 2004, ed è quindi incorsa nella decadenza di cui all'art. 167
c.p.c.
In ogni caso, la domanda riconvenzionale in questione è infondata, in quanto il
marchio "Senso Unico" del quale la P. & D. XXX è titolare è costituito da un
segno avente piena capacità distintiva, non essendo certo le parole "Senso
Unico" comuni nel settore dell'abbigliamento. Peraltro, per quel che riguarda
l'asserita preventiva registrazione del marchio da parte della società Trs di G.
M. & c. s.a.s., va rilevato che, in ogni caso, il marchio di cui è titolare la
P. & D. s.r.l. è ormai convalidato ex art. 28 c.p.i. (nel quale è stato trasfuso
l'art. 48 del precedente r.d. 21 giugno 1942, n. 929), essendo decorsi cinque
anni dalla sua registrazione, senza che ne sia stata chiesta la declaratoria di
nullità, pur dovendosi ritenere che, per la diffusione dei prodotti "Senso
Unico", la precedente registrante dovesse essere a conoscenza dell'utilizzo di
detto marchio.
Va quindi inibito alla Senso Unico s.n.c. l'utilizzo, in ogni forma e modo, ed
in particolare come segno distintivo della propria attività (ditta, insegna o
marchio), della dicitura "Senso Unico" nonché l'utilizzo di tale dicitura per la
pubblicazione e la diffusione di materiale o messaggi pubblicitari.
Per quel che riguarda la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte
attrice, va rilevato che questa non ha fornito la prova di avere subito dei
danni specifici dalla condotta posta in essere dalla convenuta, ragion per cui
tale domanda deve essere rigettata.
Va ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una
volta e per estratto sul, giornale "Il Quotidiano" - edizione di Taranto, a cura
di parte attrice ed a spese della convenuta, dietro presentazione di fattura.
Per ogni violazione della presente sentenza successivamente constatata viene
fissata la penale di euro 1.000,00, ed una penale di euro 100,00 al dì per ogni
giorno di ritardo nella sua esecuzione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta, secondo la
liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata per la proprietà industriale ed
intellettuale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado n.
8484/2004 R.G. sulla domanda proposta dalla P. & D. XXX s.r.l. nei confronti
della Senso Unico s.n.c., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da
quest'ultima, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda principale, inibisce alla Senso Unico
s.n.c. l'utilizzazione, in qualunque forma e modo, delle parole "Senso Unico",
ed in particolare quale segno distintivo della propria impresa, nonché
l'utilizzo di tale dicitura per la pubblicazione e la diffusione di materiale o
messaggi pubblicitari;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla P. & D. XXX
s.r.l.;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Senso Unico
di s.n.c.;
4) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una
volta, sul giornale "Il Quotidiano - edizione di Taranto", a cura della parte
attrice ed a spese della convenuta, dietro presentazione di fattura;
5) fissa una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione della presente
sentenza, ed una penale di euro 100,00 al dì per ogni giorno di ritardo nella
sua esecuzione;
6) condanna la Senso Unico di s.n.c. alla rifusione, in favore della P. & D. XXX
s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
6.732,00, di cui euro 316,00 per esborsi, euro 1.916,00 per diritti ed euro
4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Bari, camera di consiglio della sezione specializzata in materia
di proprietà industriale ed intellettuale, il 29 giugno 2009.
Giudice Valentino Lenoci
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