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Tribunale Bari sez. V
Sentenza 09 dicembre 2009 n. 3615


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA
PROPRIET? INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Nicola Magaletti - Presidente
Dott. Enrico Scoditti - Giudice
Dott. Valentino Lenoci - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8484/2004 R.G.,
vertente tra: XXX S.R.L., con sede in …, in persona
del legale rappresentante pro-tempore,
- attrice/convenuta in riconvenzionale -
e
SENSO UNICO s.n.c., con sede in …, in
persona del legale rappresentante protempore,
- convenuta/attrice in riconvenzionale -
OGGETTO: Tutela di Marchio.


Conclusioni precisate all'udienza del 2 febbraio 2009 come segue:
- per l'attrice XXX s.r.l.: "...si riporta integralmente
al contenuto di tutti i propri atti e scritti difensivi e precisa le
proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate
nell'atto di citazione insistendo nel loro accoglimento";
- per la convenuta Senso Unico s.n.c.: "...precisa le conclusioni
come da atti, riportandosi integralmente alla comparsa di
costituzione e risposta".
Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine
di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e
l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di
replica.
I termini suddetti sono scaduti il 23 aprile 2009.
 

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2004 la XXX s.r.l., con sede in …, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale - sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, la Senso Unico s.n.c., con sede in …, esponendo che: 1) essa attrice era un'affermata azienda che svolgeva attività di produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento su tutto il territorio nazionale e comunitario, attraverso una serie di punti vendita con la formula del franchising; 2) per contraddistinguere la propria attività ed i propri prodotti, utilizzava il marchio "Senso Unico", oggetto di intense campagne pubblicitarie sulle più diffuse riviste, e del quale essa attrice aveva l'esclusiva in virtù di n. 4 registrazione di marchio nazionale e comunitario ("Senso Unico", Senso Unico Us", Senso Unico Enter J", "Senso Unico" comunitario); 3) nel corso del 2003 essa attrice aveva verificato l'esistenza in … di un esercizio commerciale di abbigliamento che aveva adottato come ditta ed insegna la denominazione "Senso Unico", foneticamente identica a quella registrata; tale punto vendita era di proprietà della Senso Unico s.n.c.; 4) la condotta della convenuta integrava gli estremi della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, posto che la Senso Unico s.n.c. esercitava un'attività direttamente concorrenziale con l'attrice, utilizzando una dicitura identica a quella di cui la P. & D. XXX era titolare dei diritti di privativa; 5) il marchiò della attrice era stato registrato sin dal 1993, mentre la s.n.c. Senso Unico si era costituita solo nel 2001.
Tutto ciò esposto, pertanto, la P. & D. XXX s.r.l. ha concluso, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il compimento, da parte della ditta Senso Unico s.n.c., di atti di contraffazione del marchio Senso Unico, del quale essa attrice era titolare, nonché di atti di concorrenza sleale, e che pertanto fosse inibito alla Senso Unico s.n.c. l'uso in ogni forma e modo di detto marchio, con condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, eventualmente con valutazione equitativa che si indicava in euro 150.000,00, con divieto di commercializzazione di prodotti con il segno Senso Unico, con la distruzione del materiale pubblicitario contenente detto segno e con la pubblicazione del dispositivo della sentenza; il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Senso Unico di s.n.c., con sede …, la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del marchio di cui l'attrice pretendeva di essere titolare, in quanto tale marchio risultava registrato con brevetto n. (...) del 27 gennaio 1986, a seguito di domanda presentata dalla società T.R.D. s.a.s. d Meghnagi & C. e riguardante la stessa classe di prodotti (abbigliamento).
Ha poi proseguito, la convenuta, eccependo ancora la nullità del marchio, per mancanza di capacità distintiva (consistendo in parole comuni), e per essere identico a segni già noti come ditta, denominazione o ragione sociale. Ancora, ha rilevato la convenuta che il marchio in questione, inteso come marchio comunitario, era nullo in quanto esisteva un marchio anteriore registrato, ed ha eccepito che la cessione del marchio alla società attrice non era opponibile ad essa convenuta, trattandosi di marchio, per l'appunto, nullo.
Tutto ciò esposto, pertanto, la Senso Unico s.n.c. ha concluso, chiedendo che fosse rigettata la domanda attrice e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la nullità dei marchi nazionali e comunitario ''Senso Unico'' registrati dalla P. & D. XXX s.r.l., con condanna di quest'ultima società alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio, non è stata espletata attività istruttoria relativa a prove costituende.
All'udienza del 2 febbraio 2009 i procuratori delle parti hanno precisato le propriie conclusioni, come riportate in epigrafe.
Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
I termini suddetti sono scaduti il 23 aprile 2009.
 

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dalla P. & D. XXX sia fondata, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, deve essere innanzitutto rilevato che la società attrice è titolare dei seguenti diritti di privativa, in relazione a prodotti di abbigliamento che essa produce e commercializza:
- registrazione nazionale n. 672652 di cui alla domanda del 2 agosto 1993 rinnovata il 29 luglio 2003 sul marchio "Senso Unico" (acquistato dalla precedente titolare Imperium s.r.l.);
- domanda di marchio n. (...) del 7 febbraio 2000 "Senso Unico Us";
- domanda di marchio nazionale n. (...) del 26 giugno 2001 "Senso Unico Enter J";
- registrazione di marchio comunitario n. (...) del 13 maggio 2002 "Senso Unico".
La convenuta gestisce un esercizio commerciale in …, per la vendita di abbigliamento, con ditta ed insegna "Senso Unico": è indubbio che tale comportamento integri una contraffazione di marchio, posto che la convenuta, per lo svolgimento della propria attività e per la commercializzazione di prodotti di abbigliamento, utilizza un segno distintivo identico, sotto il profilo alfabetico e fonetico, al marchio registrato dalla società attrice (proprio per prodotti di abbigliamento), con il rischio, quindi, di confusione e/o di associazione tra le imprese, e pertanto di sviamento della clientela.
Il marchio in questione appare, peraltro, pienamente valido ed efficace.
Ed invero, va innanzitutto rilevato che la domanda riconvenzionale - volta a far dichiarare la nullità del marchio in questione - proposta dalla Senso Unico s.n.c. è da considerarsi tardiva, in quanto la predetta convenuta si è costituita in giudizio l'11 novembre 2004, e quindi meno di 20 gg. prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione, fissata per il 29 novembre 2004, ed è quindi incorsa nella decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.
In ogni caso, la domanda riconvenzionale in questione è infondata, in quanto il marchio "Senso Unico" del quale la P. & D. XXX è titolare è costituito da un segno avente piena capacità distintiva, non essendo certo le parole "Senso Unico" comuni nel settore dell'abbigliamento. Peraltro, per quel che riguarda l'asserita preventiva registrazione del marchio da parte della società Trs di G. M. & c. s.a.s., va rilevato che, in ogni caso, il marchio di cui è titolare la P. & D. s.r.l. è ormai convalidato ex art. 28 c.p.i. (nel quale è stato trasfuso l'art. 48 del precedente r.d. 21 giugno 1942, n. 929), essendo decorsi cinque anni dalla sua registrazione, senza che ne sia stata chiesta la declaratoria di nullità, pur dovendosi ritenere che, per la diffusione dei prodotti "Senso Unico", la precedente registrante dovesse essere a conoscenza dell'utilizzo di detto marchio.
Va quindi inibito alla Senso Unico s.n.c. l'utilizzo, in ogni forma e modo, ed in particolare come segno distintivo della propria attività (ditta, insegna o marchio), della dicitura "Senso Unico" nonché l'utilizzo di tale dicitura per la pubblicazione e la diffusione di materiale o messaggi pubblicitari.
Per quel che riguarda la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, va rilevato che questa non ha fornito la prova di avere subito dei danni specifici dalla condotta posta in essere dalla convenuta, ragion per cui tale domanda deve essere rigettata.
Va ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta e per estratto sul, giornale "Il Quotidiano" - edizione di Taranto, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, dietro presentazione di fattura.
Per ogni violazione della presente sentenza successivamente constatata viene fissata la penale di euro 1.000,00, ed una penale di euro 100,00 al dì per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
 

P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado n. 8484/2004 R.G. sulla domanda proposta dalla P. & D. XXX s.r.l. nei confronti della Senso Unico s.n.c., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda principale, inibisce alla Senso Unico s.n.c. l'utilizzazione, in qualunque forma e modo, delle parole "Senso Unico", ed in particolare quale segno distintivo della propria impresa, nonché l'utilizzo di tale dicitura per la pubblicazione e la diffusione di materiale o messaggi pubblicitari;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla P. & D. XXX s.r.l.;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Senso Unico di s.n.c.;
4) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, sul giornale "Il Quotidiano - edizione di Taranto", a cura della parte attrice ed a spese della convenuta, dietro presentazione di fattura;
5) fissa una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione della presente sentenza, ed una penale di euro 100,00 al dì per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
6) condanna la Senso Unico di s.n.c. alla rifusione, in favore della P. & D. XXX s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.732,00, di cui euro 316,00 per esborsi, euro 1.916,00 per diritti ed euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Bari, camera di consiglio della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, il 29 giugno 2009.
Giudice Valentino Lenoci



 

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