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MARCHIO - Preuso di fattoArt. 9 r.d. 929/1942 (ora art. 12, c. 1, lett. b, D.lgs. 10/02/2005, n. 30) Alla luce delle disposizioni del
r.d. 21 giugno 1942 n. 929, come modificate a seguito della riforma realizzata
con il d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480, il preuso locale di un marchio non
registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad
utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone,
senza tuttavia che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che
successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di
diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di regime di "duopolio",
atto a consentire, nell'ambito locale, la "coesistenza" del marchio preusato e
di quello successivamente registrato. | ||