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MARCHIO - Penalità di mora - distinzione dal risarcimento del danno accertatoIn tema di marchi, l'art. 66,
comma 2 r.d.21 giugno 1942 n. 929 (abrogato dall'art. 246 d.lg. 10 febbraio 2005
n. 30 e sostituito dall'art. 124 del medesimo d.lg., ma applicabile ratione
temporis nel caso di specie), nella parte in cui attribuisce al giudice il
potere di fissare, con la sentenza che accerta la contraffazione, una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni
ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa, non
presuppone che con quest'ultima si sia provveduto anche alla liquidazione del
danno, ma solo l'avvenuta adozione di provvedimenti inibitori. La collocazione
della norma nel medesimo comma dedicato alla liquidazione del danno,
giustificata dal riferimento di entrambe le disposizioni alle obbligazioni
risarcitorie conseguenti alla commissione dell'illecito, non esclude infatti la
distinzione tra le due forme di risarcimento, l'una riguardante i danni
accertati, e quindi già verificatisi, l'altra eccezionalmente relativa ad un
pregiudizio futuro, la cui incerta verificazione ed imprevedibile collocazione
nel tempo comportano l'inutilizzabilità degli ordinari criteri di liquidazione
del danno. | ||