|
Provvedimento del Garante 11 Gennaio 2001
Con questo provvedimento il Garante ha ritenuto fondate le segnalazioni relative
all'invio non consensuale e generalizzato di e-mail per finalità di
comunicazione politica.
L'Autorità precisa anche la nozione di "pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque" e ricorda l'obbligo di adempiere senza
ritardo alle richieste di cancellazione dei dati.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l’ing. Claudio Manganelli;
PREMESSO:
1. In data 15 novembre 2000 il Garante ha avviato accertamenti nei confronti
dell’Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella per verificare la
liceità e la correttezza di alcuni trattamenti di dati relativi ad indirizzi di
posta elettronica, in relazione a circa trenta segnalazioni che lamentano la
ricezione non gradita di messaggi per via telematica per finalità di
comunicazione politica.
Diversi cittadini lamentano anche di aver ricevuto numerosi messaggi del
medesimo contenuto in un arco ravvicinato di tempo.
Altri hanno fatto invece presente che non è stato loro possibile cancellarsi
dagli elenchi dei destinatari secondo le modalità indicate nelle e-mail non
gradite, o di essere stati costretti a reiterare invano più richieste di
cancellazione.
L’Associazione ha fornito un riscontro alla richiesta di informazioni, all’esito
del quale il Garante osserva quanto segue.
2. Le
segnalazioni sono fondate.
L’Associazione ha fatto presente di aver reperito oltre 390.000 indirizzi di
posta elettronica a scopo di comunicazione politica utilizzando un software a
disposizione di un terzo il quale archivierebbe indirizzi e-mail visualizzati su
pagine web con suffissi ".it", ".org", ".com" e ".net" accessibili a chiunque in
rete senza l’uso di password o di altri sistemi di protezione.
La circostanza non ha trovato pieno riscontro in quanto, da accertamenti tecnici
effettuati, in almeno otto casi non è stato possibile reperire in rete gli
indirizzi di posta elettronica dei cittadini che hanno inviato una segnalazione.
Non appare tuttavia rilevante approfondire tale aspetto.
Infatti, anche ritenendo che pure questi otto indirizzi siano stati
effettivamente raccolti mediante il software menzionato dall’Associazione,
l’utilizzazione per finalità di comunicazione politica di tali indirizzi -e
degli altri che sono stati invece reperiti in rete - non risulta comunque lecita
e corretta.
Contrariamente a quanto infatti argomentato dall’Associazione, gli indirizzi di
posta elettronica dei segnalanti non provengono da "pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque" (art. 12, comma 1, lett. c), della
legge n. 675/1996 ) e la loro utilizzazione nel caso in esame non è quindi
consentita in mancanza di una previa manifestazione positiva di consenso da
parte degli interessati (essendo altresì inoperanti gli ulteriori presupposti
elencati nell’art. 12 della medesima legge).
La previsione contenuta nella citata lettera c) non si riferisce a qualunque
dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai
soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o
documenti "pubblici" (in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più
soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena
conoscibilità da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere modalità o
limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso di comunicazione o
diffusione dei dati (art. 20, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996 ).
Le citate disposizioni contenute negli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, di
cui è chiaro il significato letterale, possono essere semmai applicate in altri
casi di stretta analogia in cui un determinato registro, elenco, atto o
documento sia reso ad esempio accessibile a chiunque sulla base della
determinazione di un soggetto pubblico adottata in base ad una norma (si veda ad
esempio l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale, per il quale
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede affinché sia reso
disponibile agli utenti: art. 17, comma 1, d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318).
Inoltre, una legittimazione all’utilizzazione pubblica di determinati dati può
derivare anche dal consenso espresso degli interessati, manifestato in modo
specifico ed informato.
Al contrario, le citate disposizioni non possono essere estese arbitrariamente
in contrasto con la relativa ratio. In particolare, sul piano sistematico, esse
non possono essere applicate in modo da poter trattare liberamente qualsiasi
dato personale di natura non sensibile in base alla sola circostanza che il dato
sia stato conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di
soggetti.
Tale interpretazione, oltre a vanificare il sistema di garanzie introdotto dalla
citata legge, risulta anche in aperto contrasto con la direttiva europea n.
95/46/CE del 24 ottobre 1995 nella parte attinente ai presupposti di liceità del
trattamento (art. 7 ).
L’utilizzazione per finalità di comunicazione politica degli indirizzi di posta
elettronica dei segnalanti non poteva pertanto avvenire senza un preventivo
consenso manifestato dagli interessati eventualmente anche nei confronti di più
soggetti.
Per nessuno dei cittadini che ha presentato la segnalazione è invece risultato
dimostrato che l’interessato (al momento dell’attivazione del rapporto con il
fornitore di servizi di telecomunicazioni o successivamente) abbia espresso il
proprio consenso alla divulgazione e all’utilizzazione da parte di chiunque del
proprio indirizzo di posta elettronica. Non era pertanto corretto gravare
l’utente dell’onere di chiedere all’Associazione di interrompere l’invio dei
messaggi non richiesti.
3. E’ parimenti
per un verso infondata e per un altro ininfluente la tesi secondo cui, con la
partecipazione a forum e newsgroup, l’utente "decide di pubblicare (cioè di
rendere pubblico) il proprio indirizzo di posta elettronica" ed "è consapevole
che quell’indirizzo, quel dato, potrà esser letto ed acquisito da chiunque si
trovi "a passare" dalla pagina web interessata".
Va considerato infatti che la conoscenza di fatto degli indirizzi che si
realizza in tali casi non può essere disgiunta dalla finalità per cui essa
avviene. Contrasta, pertanto, con i principi di correttezza e finalità del
trattamento raccogliere i dati che singoli utenti "lasciano" in un newgroup,
forum, ecc. solo per le finalità di specifica discussione su determinati temi,
hobbies, ecc., ed utilizzarli per altri scopi che nulla hanno a che vedere
-anche indirettamente- con l’argomento per il quale l’utente partecipa ad una
discussione più o meno "pubblica" ed indica il proprio recapito e le proprie
generalità (art. 9, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996 ).
Una puntuale conferma della non correttezza di tale modalità di trattamento è
posta tra l’altro in evidenza nel parere n. 1/2000 che il Gruppo europeo delle
autorità garanti per la protezione dei dati ha adottato il 3 febbraio 2000 in
tema di reti e di commercio elettronico (pubblicato sul sito web del Garante
www.garanteprivacy.it). Anche tale atto pone infatti in evidenza che il solo
fatto della rinvenibilità di un indirizzo e-mail in uno spazio pubblico di
Internet non comporta un uso libero dell’indirizzo stesso per mailing
elettronici. Il principio in esso affermato vale, poi, per ogni tipo di uso
sistematico di una pluralità di recapiti non riconducibile ad un uso personale
(su quest’ultimo, si veda un altro provvedimento adottato in data odierna dal
Garante, sempre in tema di posta elettronica).
4. Ad una conclusione analoga a quella indicata nei precedenti punti deve
pervenirsi anche per ciò che riguarda altri casi oggetto di segnalazione, nei
quali gli indirizzi di posta elettronica sono stati acquisiti dall’Associazione
in quanto pubblicati su alcuni siti web per specifici fini di informazione
aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ed associativa.
La pubblicità di alcuni indirizzi resi conoscibili attraverso tali siti va
collegata anch’essa, infatti, agli scopi per cui essa si verifica, non potendosi
sostenere, anche in tali casi, che i dati posti a disposizione del pubblico per
circoscritte finalità siano liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato
di e-mail anche quando queste non abbiano un contenuto commerciale o
pubblicitario.
5. Le segnalazioni sono infine fondate anche per ciò che riguarda le modalità di
cancellazione dei dati.
A prescindere dalla liceità o meno dell’utilizzazione dei dati, l’Associazione
era tenuta a soddisfare senza ritardo le richieste di cancellazione ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 675/1996 , curando un servizio attivo ed efficace di
eliminazione degli indirizzi dei reclamanti. Il numero delle segnalazioni
pervenute al riguardo (che lamentano l’inerzia dell’Associazione o l’inattività
del meccanismo telematico predisposto) non sembra invece far ritenere che si sia
trattato solo di un disguido occasionale.
6.
L’Associazione deve quindi astenersi dall’utilizzare ulteriormente i dati
personali relativi agli utenti che non abbiano previamente manifestato un
consenso alla loro utilizzazione per finalità di comunicazione politica, il che
può ovviamente avvenire sia in occasione dell’attivazione del rapporto con il
fornitore di servizi telematici, sia al momento della partecipazione ad un forum
o newsgroup o in altra circostanza.
L’Associazione deve adottare inoltre ulteriori misure per dare effettivo seguito
alle richieste di cancellazione dei dati già pervenute o che pervengano
successivamente.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
dichiara fondate le segnalazioni riguardanti l’Associazione politica nazionale
Lista Marco Pannella nei termini di cui in motivazione e dispone che questa
fornisca al Garante un riscontro sulle misure adottate entro il 5 marzo 2001, ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 .
Roma, lì 11 gennaio 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

|