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Legge 31 dicembre 1996 n. 675
(Suppl. ord. alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997)
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:
9 maggio 1997, n. 123
28 luglio 1997, n. 255
8 maggio 1998, n. 135
13 maggio 1998, n. 171
6 novembre 1998, n. 389
26 febbraio 1999, n. 51
11 maggio 1999, n. 135
30 luglio 1999, n. 281
30 luglio 1999, n. 282
28 dicembre 2001, n. 467
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una
o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con
o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione
europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di
un Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini
dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2.Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l’articolo 18.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di
cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o
della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai
diritti e alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità
individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una
nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono
essere indicati e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno
un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui
all’articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che
devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli
elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai
sensi del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è
effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero
del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24;
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità
alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui
all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente
ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica
e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi
professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo
restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice
civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell’attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati,
di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle
leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la
fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a
proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni
o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui
all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o
dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi
unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi
indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve
fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono
raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il
periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di
almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini
di cui all’articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco
aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa
all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d’intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 72, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h);
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti,
salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’
DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca
scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di
enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità d’intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito
dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o
un legittimo interesse dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica
e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22. Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o
enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della
presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e
per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il
trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e
comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai
dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati
non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente,
l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a
quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo
le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23. Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica
e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o
la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento può
avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative
di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei
seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da
parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più
titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento,
anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla
prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina
generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche
effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle
situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono
intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi
e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di
incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di
esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da
chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di
un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo
nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una verifica
preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale
interpello del titolare.
Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24,non si applicano quando
il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in
particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo
la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui
all’articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai
soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai
trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data
previa comunicazione nei modi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da
norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel
pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi
dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla
Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e
26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7.
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti,
sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove
risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto
dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 30. Istituzione del Garante
1. E’ istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I
membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti
di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi
di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale
da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di
legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui
all’articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se
il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto
nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e
le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività
assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria.
Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto
dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1,
della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi
dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
1-bis. E’ istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con
proprio regolamento il Garante definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le
modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall’articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le
modalità dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data
dell’entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico
del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e,
per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e
la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l’indennità di cui
all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data
di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L’ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una
indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel
limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle
qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento
dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All’ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di
cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonché della notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.57
3 bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3,
primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di
sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in
caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
CAPO VIII -SANZIONI
Art. 34. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni
in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero
indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione.
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a
tre anni.
Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto
applicabili.
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31,
comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore. La violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera
i) e 32.
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le
disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio
1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per
quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998
al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del
Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del
Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta
eccezione per la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere
applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere
date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non
oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale
Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.".
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui
al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali".
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la
presente legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto
comma dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente
legge, il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge
n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente
legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a
lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire
6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.
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