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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002 pubblicata su GU n. 192 del 17-8-2002

Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere
di  mercato  sul  mercato dell'accesso ad Internet. (Deliberazione n.
219/02/CONS).

 

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 10 luglio 2002;
  Vista   la   direttiva   del  Consiglio  90/387/CE,  relativa  alla
"Istituzione    del    mercato    interno   per   i   servizi   delle
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione  di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  90/388/CE,  relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista la direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al
fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete
aperta  (ONP)",  e  in  particolare  gli  articoli  4,  6, 7, 8, 18 e
l'allegato I, parti 1, 2 e 3;
  Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8
gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato delle
telecomunicazioni  liberalizzato  (parte 1 - fissazione dei prezzi di
interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8
aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in  un mercato delle
telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  2 - separazione contabile e
contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE,
relativa  alla  "Applicazione  del  regime  di  fornitura di una rete
aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
  Vista   la   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2002/21/CE,  che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
  Vista   la   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2002/19/CE,   relativa   all'accesso   alle   reti  di  comunicazione
elettronica  e  alle  risorse  correlate e all'interconnessione delle
medesime (direttiva accesso);
  Visto  il decreto legislativo 17 marzo, 1995, n. 103, di attuazione
della direttiva 90/388;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n.  420,  "Regolamento recante determinazioni delle caratteristiche e
delle  modalita'  di  svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di
cui  all'art.  2,  comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103";
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, relativa all'"Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  di attuazione di direttive comunitarie", ed in
particolare  gli  articoli 1,  comma 1, lettera am), 4, 5, 7, 8 e 22,
comma 1, lettera a), nonche' l'allegato A;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25   novembre  1997,  recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Vista la determinazione del Ministero delle comunicazioni in data 3
aprile   1998,   relativa  alla  determinazione  degli  organismi  di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;
  Vista  la  legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa
alla fornitura di accesso ad Internet";
  Vista   la  delibera  n.  197/99,  recante  "Identificazione  degli
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la delibera n. 287/99, recante "Procedura per lo svolgimento
di   consultazioni  pubbliche  nell'ambito  di  ricerche  e  indagini
conoscitive";
  Vista  la delibera 467/00/CONS, recante "Disposizioni in materia di
autorizzazioni  generali",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
  Vista  la  delibera  6/00/CIR,  recante  "Piano  di numerazione nel
settore  delle  telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 169 del 21
luglio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  25/01/CIR, recante "Disposizioni in merito
all'introduzione  dell'offerta di interconnessione di riferimento del
servizio  di  raccolta  su base forfetaria per il traffico internet",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17
del 14 gennaio 2002;
  Vista  la  delibera n. 132/92/CONS, recante "Consultazione pubblica
nell'ambito   del   procedimento   avente  ad  oggetto  aggiornamento
dell'elenco  degli  operatori  aventi significativo potere di mercato
sul  mercato  dell'accesso  ad  Internet  per gli effetti di cui agli
articoli  4,  5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19  settembre  1997,  n. 318, ai sensi della legge, 8 aprile 2002, n.
59", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
106 dell'8 maggio 2002;
  Vista  la  delibera  n.  9/02/CIR,  recante  "Norme  di  attuazione
dell'art.  1,  comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri
di  applicazione  agli  Internet  Service  Providers delle condizioni
economiche dell'offerta di riferimento";
  Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
  Vista la richiesta di informazioni trasmessa agli operatori in data
7 giugno 2002 e le risposte pervenute;
  Vista  la  nota  trasmessa  in  data  11  giugno 2002 all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato;
  Vista la nota trasmessa in data 13 giugno 2002 al commissario della
direzione  generale  concorrenza della Commissione europea, professor
Mario Monti;
  Vista  la  nota, trasmessa il 24 giugno 2002, dal commissario della
direzione  generale  concorrenza della Commissione europea, professor
Mario Monti;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato, trasmesso il 27 giugno 2002;
  Sentite,  in  data  19 giugno, le societa' SEAT Pagine Gialle, Wind
Telecomunicazioni,   Albacom,  Atlanet,  Edisontel,  Welcome  Italia,
Telecom  Italia  e le associazioni @iip e Assoprovider, e, in data 24
giugno  2002,  le  societa' BLU, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone
Omnitel e Wind Telecomunicazioni;
  Visti gli atti del procedimento;

                      Considerato quanto segue:

1.  L'istituto  del  significativo  potere  di  mercato  e  il  ruolo
dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  nel  quadro
                 normativo comunitario e nazionale.

  Tra   gli   strumenti  di  regolamentazione  asimmetrica  volti  al
perseguimento  degli  obiettivi di armonizzazione, liberalizzazione e
promozione    di    dinamiche    concorrenziali    nei   mercati   di
telecomunicazioni,  il vigente quadro regolamentare europeo, recepito
in  Italia  ad  opera  del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,  prevede  l'istituto  del  significativo  potere di mercato
(altrimenti  richiamato, nei testi nazionali, come "notevole forza di
mercato"),  stabilendone  la  nozione  ed  i criteri d'applicazione e
collegando  puntuali  obblighi  regolamentari  all'identificazione ed
alla  conseguente notifica alla Commissione europea di tale qualifica
in  capo  ad  uno  o  piu'  operatori  in relazione a ciascun mercato
rilevante.   Si   tratta,   in   particolare,   di  obblighi  di  non
discriminazione,  orientamento  ai costi, pubblicazione di un'offerta
di  riferimento  e  negoziazione  (rispettivamente,  in  relazione  a
servizi  di  interconnessione  e  accesso speciale), contabilita' dei
costi  e  separazione  contabile (articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997).
  L'art.  1,  comma  1,  lettera am) del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 318/1997 (che riproduce i contenuti dell'art. 4, comma
3,   della   direttiva  97/33/CE)  definisce  come  operatore  avente
significativo  potere  di  mercato  "[....]  un organismo che detenga
oltre   il   25%   della   quota  di  un  particolare  mercato  delle
telecomunicazioni  in  ambito  nazionale  o  nell'ambito  del mercato
geografico  ove  e'  autorizzato ad operare" e prosegue, specificando
che "L'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato,  puo'  comunque  stabilire che un organismo che detiene, nel
rispettivo  mercato,  una quota inferiore o uguale al 25% disponga di
una  notevole  forza  e,  viceversa,  che un organismo detentore, nel
rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una
notevole  forza.  In  entrambi  i casi, la decisione deve tener conto
della  capacita'  dell'organismo  di  influenzare  le  condizioni  di
mercato,  del  fatturato  relativo  alla  dimensione del mercato, del
controllo  dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle
risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti
e di servizi sul mercato".
  Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33, le Autorita'
nazionali  di  regolamentazione  hanno  l'obbligo di identificare gli
organismi  aventi  notevole  forza  di  mercato  e di notificare tali
organismi  alla  Commissione.  L'art.  22,  comma  1, lettera a), del
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   318/1997,   assegna
espressamente  all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni la
competenza   in   materia   di  disciplina  e  modalita'  applicative
dell'istituto del significativo potere di mercato; competono pertanto
all'Autorita'  la decisione sui parametri da adottare per misurare le
quote di mercato degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione
del peso dei criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla
normativa  comunitaria  e  nazionale  eventualmente utilizzati per la
determinazione  del  significativo  potere  di  mercato,  nonche'  la
definizione   delle   condizioni   di   applicazione  degli  obblighi
regolamentari conseguenti.
  La  normativa  nazionale  e  comunitaria  consente  di  individuare
quattro  mercati  rilevanti  ai  fini della notifica di significativo
potere di mercato:
    1)  mercato  dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa
(allegato  A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE);
    2)  mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato
I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);
    3)  mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile
(allegato  A, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);
    4)  mercato  nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia
alle  reti  telefoniche  pubbliche  fisse  (allegato  A, parte 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I,
parte  1,  della  direttiva  97/33/CE)  sia  alle  reti  pubbliche di
telefonia  mobile  (allegato A, parte 3, primo capoverso, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3,
punto 1, della direttiva 97/33/CE).
  In  adempimento al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorita'
ha provveduto, con la delibera del Consiglio n. 197/1999, a designare
e  notificare  alla Commissione europea gli organismi aventi notevole
forza di mercato nei mercati sopra individuati.
  La  lista dei mercati sinora identificati non e' peraltro una lista
chiusa;  se,  difatti,  in  sede  di prima applicazione dell'istituto
(coincidente  con  la  fase  di  avvio  dei meccanismi concorrenziali
definiti   dalla   normativa   europea),   l'Autorita'   ha  ritenuto
sufficiente  una  verifica delle condizioni dei mercati espressamente
richiamati  dalla  normativa  stessa,  nulla esclude che, in una fase
piu'   avanzata   del   percorso   di   apertura   dei   mercati   di
telecomunicazioni  ed  in  considerazione  del  forte  dinamismo  del
contesto    tecnologico,   si   renda   necessario   procedere   alla
individuazione  di  nuovi  mercati  rilevanti,  anche  attraverso  la
segmentazione dei mercati di riferimento precedentemente individuati.
Tale    possibilita'    risultava    gia'    espressamente   prevista
dall'Autorita'  in  occasione delle attivita' che hanno condotto alle
notifiche di cui alla delibera n. 197/99; in particolare, si richiama
il considerando 3 della citata delibera, in cui l'Autorita' segnalava
che  "[....]  l'evoluzione  dei  mercati e delle possibili variazioni
degli  elementi  rilevanti  ai  fini  dell'identificazione",  avrebbe
potuto  produrre  innovazioni nel quadro generale di riferimento, con
"..l'eventualita'  di  ridefinire gli operatori con notevole forza di
mercato,   nonche'   di   segmentare   ulteriormente   i  mercati  di
riferimento, laddove si ritenga necessario".
  La   ratio   stessa   dell'istituto   suggerisce,   d'altro  canto,
l'opportunita'  di  una  costante verifica di adeguatezza della lista
dei  mercati  rilevanti;  e'  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  lo
strumento  regolamentare della notifica, per poter risultare efficace
e  coerente  con  i  principi  generali che regolano le attivita' sui
mercati  di  telecomunicazioni,  richiamati  dall'art.  2,  comma  1,
lettera a),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
debba  essere quanto piu' possibile aggiornato e calibrato in ragione
delle  effettive  condizioni  di  sviluppo concorrenziale dei mercati
interessati.
  Tali  poteri  di  verifica competono all'Autorita'; a fortiori, una
indicazione  di  nuovi mercati puo' essere formulata dal legislatore,
ferme restando le competenze tecniche dell'Autorita' di settore nella
definizione  dei  criteri  applicativi  ex  art.  22, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997. In tale contesto, la legge 8
aprile  2002,  n.  59, ha inteso dedicare una specifica attenzione al
mercato  dei  servizi  di  accesso ad Internet, in considerazione del
grado  e  delle  condizioni  di  sviluppo,  nonche' delle esigenze di
diffusione   dei  servizi  stessi,  evidenziando  l'esigenza  di  una
disciplina  che  superi  l'attuale differenziazione regolamentare tra
Internet  Service Providers (di seguito, per brevita', indicati anche
con   l'aeronimo   ISP)   indipendenti,   operanti   sulla   base  di
autorizzazione  generale,  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  4  settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, e
operatori  titolari  di  licenza  individuale,  ai  sensi del decreto
ministeriale 25 novembre 1997. L'art. 1, comma 1, della legge dispone
inoltre    che   l'Autorita'   provveda,   entro   sessanta   giorni,
all'aggiornamento  dell'elenco  degli  operatori aventi significativo
potere  di  mercato  sul  mercato  dell'accesso  ad  Internet per gli
effetti  di  cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 318/1997. Le previsioni di legge
demandano  dunque  all'Autorita' l'esercizio delle proprie competenze
in  merito alla individuazione ed all'analisi di un nuovo segmento di
mercato  e,  ove  ne sussistano le condizioni, alla indicazione delle
modalita'  applicative delle misure regolamentari gia' definite dalle
norme vigenti.
  Una approfondita riflessione merita l'inquadramento delle attivita'
di  individuazione  di un nuovo mercato rilevante a livello nazionale
nella  prospettiva evolutiva del regime regolamentare europeo in tema
di  significativo potere di mercato e, specificamente, nelle more del
recepimento in Italia della direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro")
e   dei   documenti   applicativi  connessi  (in  particolare,  della
raccomandazione  di  cui all'art. 15, comma 1, della direttiva). Tale
riflessione  concerne  sia  gli aspetti procedurali, sia i potenziali
impatti    di   tali   attivita'   sull'efficacia   degli   strumenti
regolamentari di prossima attuazione. Al riguardo, si rileva in primo
luogo  che  l'applicazione  dell'istituto del significativo potere di
mercato  secondo modalita' efficaci e proporzionali in relazione allo
specifico  contesto  nazionale costituisce obiettivo confermato dalla
direttiva  2002/21/CE;  l'art.  15,  comma 3, della citata direttiva,
infatti,  prevede  espressamente  in capo alle Autorita' nazionali il
compito  di  definire  "[...] i mercati rilevanti corrispondenti alla
situazione  nazionale",  indicando  una  specifica  procedura  per la
individuazione  di  mercati  nazionali diversi da quelli che verranno
individuati   ad   opera  della  raccomandazione  della  Commissione,
richiamata al comma 1 del medesimo articolo.
  Sotto  il  profilo procedimentale, nelle more del recepimento della
nuova  direttiva  e  della  conseguente applicazione del nuovo regime
regolamentare  e procedurale, gli adempimenti procedimentali connessi
alle  attivita'  di  notifica sono necessariamente disciplinati dalle
norme  vigenti.  Dal  punto di vista sostanziale, sono attualmente in
corso  i lavori preparatori della citata raccomandazione a cura della
Commissione;  ad  oggi, tali lavori hanno condotto alla stesura di un
testo  preliminare, attualmente oggetto di consultazione pubblica. In
considerazione  di cio', appare indispensabile, al fine di assicurare
che  le  misure  assunte nella fase transitoria non pregiudichino una
piena  e  corretta applicazione della disciplina europea recentemente
pubblicata  in materia di significativo potere di mercato, prevedere,
sin   d'ora,   una  riconsiderazione  complessiva  del  quadro  delle
notifiche  di  significativo  potere  di mercato, ivi comprese quelle
effettuate  ai  sensi  della legge n. 59/2002, mediante gli strumenti
definiti  dal  nuovo  quadro  regolamentare europeo e alla luce della
nuova  lista dei mercati di cui alla raccomandazione, non appena tali
strumenti   si   renderanno   giuridicamente  applicabili  a  livello
nazionale. Tale impostazione e' in linea con le prescrizioni definite
dalla  stessa  direttiva  2002/21/CE  in ordine al regime transitorio
applicabile  in tema di significativo potere di mercato. Si richiama,
al   riguardo,   l'art.   27   (rubricato,   appunto,   "disposizioni
transitorie")  in  cui si dispone che gli Stati membri mantengano gli
obblighi vigenti in materia sulla base della normativa nazionale sino
a  quando  non  abbiano  completato  l'analisi  ai  sensi delle nuove
disposizioni  e  mediante  gli  strumenti  definiti  dalla  direttiva
stessa.
  In  considerazione  dell'attuale  fase  di  transizione  del quadro
regolamentare   comunitario  e  delle  sostanziali  novita'  da  esso
apportate  in  tema di significativo potere di mercato, ed al fine di
escludere   ogni   possibile   pregiudizio  al  raggiungimento  degli
obiettivi  stabiliti  da tale nuovo quadro regolamentare, l'Autorita'
ha  ritenuto  opportuno portare a conoscenza della direzione generale
concorrenza  della Commissione europea e dell'Autorita' garante della
concorrenza   e   del   mercato  l'inquadramento  regolamentare,  gli
obiettivi,  la  natura  e  l'iter  del presente procedimento. In tale
senso,   peraltro,   induce   la  considerazione  per  cui  la  nuova
disciplina,  di  cui  agli articoli 14-16 della direttiva 2002/21/CE,
fonda   l'analisi   del   significativo   potere   di  mercato  sulla
applicazione  di  strumenti  e  concetti  di analisi economica propri
della  disciplina  della concorrenza. Le note pervenute confermano la
correttezza   dell'impostazione   dell'Autorita'  di  procedere  alle
attivita'  indicate dalla legge n. 59/2002, utilizzando gli strumenti
disponibili  ai  sensi delle norme vigenti, prevedendone tuttavia una
applicazione  tale da assicurare una equilibrata transizione verso il
nuovo quadro regolamentare.
  La  lettera  della  Commissione  europea  del  24  giugno 2002, pur
confermando  che  il vigente quadro regolamentare europeo consente la
individuazione  a  livello  nazionale  di  mercati diversi rispetto a
quelli  definiti  dalla  direttiva  97/33/CE,  invita  l'Autorita'  a
considerare con particolare attenzione i potenziali impatti - sia sul
piano  generale  della  compatibilita'  con  gli obiettivi perseguiti
dalla  nuova  disciplina,  sia sotto il profilo degli effetti pratici
sui  meccanismi di mercato e negoziali - conseguenti ad una eventuale
individuazione,   a  livello  nazionale,  di  mercati  rilevanti  non
compresi  nella lista di cui all'allegato I alla direttiva 2002/21/CE
e,  in  particolare,  del  "... mercato  all'ingrosso dell'accesso ad
Internet".
  Al  riguardo, la commissione ricorda che, a decorrere dal 25 luglio
2003 (data fissata per l'applicazione negli Stati membri della citata
direttiva,  ai  sensi  del  suo  art.  28, comma 1), gli Stati membri
dovranno attivare la specifica procedura definita all'art. 7, qualora
intendano  procedere alla designazione di operatori con significativo
potere di mercato in mercati non indicati dalla raccomandazione.
  L'Autorita'   considera  di  fondamentale  rilievo  le  indicazioni
fornite dalla Commissione e si impegna a procedere ad una analisi dei
mercati  individuati  ai sensi del presente provvedimento, non appena
tutti  gli strumenti di cui all'art. 16 della direttiva n. 2002/21/CE
saranno   disponibili;  in  base  agli  esiti  di  tale  analisi  (da
concludersi entro la data del 25 luglio 2003), l'Autorita' procedera'
all'eventuale  attivazione  della  procedura  di  consultazione sopra
richiamata.
  Si  rileva  peraltro che la stessa Commissione indica criteri utili
ad  evitare  che  l'applicazione  del vigente quadro regolamentare in
tema di significativo potere di mercato si ponga in contrasto con gli
obiettivi   e   gli   strumenti  previsti  per  la  nuova  disciplina
dell'istituto.    In    particolare,    la   commissione   sottolinea
l'opportunita' che l'Autorita', nell'applicazione delle norme vigenti
e  degli  strumenti  regolamentari  ivi  previsti,  non  si limiti ad
applicare  il tradizionale criterio della quota di mercato, bensi' si
avvalga  in modo sostanziale e qualificato di tutti gli altri criteri
definiti   dalla  vigente  normativa  (capacita'  di  influenzare  le
condizioni  di  mercato,  controllo  dei mezzi di accesso agli utenti
finali,  fatturato  commisurato  al  valore del mercato, accesso alle
risorse   finanziarie,  esperienza  nella  fornitura  di  prodotti  e
servizi).  Cio',  al  fine  di assicurare che la valutazione relativa
alla sussistenza di un significativo potere di mercato si fondi nella
sostanza, nell'attuale fase transitoria e nelle more della entrata in
vigore  di  norme  che  ne  modificano radicalmente il funzionamento,
sugli  strumenti  dell'analisi  di mercato, evitando in tal modo ogni
possibile  discontinuita'  rispetto  all'applicazione degli strumenti
previsti dal nuovo regime.
  L'applicazione  dei  criteri  previsti dal regime vigente, modulata
secondo  le  indicazioni  suggerite  dalla Commissione, e l'immediata
riconsiderazione   complessiva   del   quadro   delle   notifiche  di
significativo  potere  di  mercato (ivi comprese quelle effettuate ai
sensi  della  legge n. 59/2002) attraverso gli strumenti definiti dal
nuovo  quadro  regolamentare  europeo, consentono pertanto, ad avviso
dell'Autorita',  di  assicurare che le misure assunte in tale fase di
transizione non pregiudichino l'applicazione della disciplina europea
in   materia   di   significativo  potere  di  mercato,  di  prossima
applicazione.
  Con  specifico  riferimento  alle  esigenze  di  rinegoziazione dei
contratti  tra operatori alla luce di eventuali notifiche nel mercato
all'ingrosso e ai connessi rischi di incertezza giuridica, si osserva
che  gli  stessi  operatori partecipanti al procedimento (titolari di
licenza  individuale,  ovvero Internet Service Providers autorizzati)
hanno  espresso,  in larghissima maggioranza, un parere favorevole in
merito  all'utilita'  di un intervento di notifica su detto mercato e
un  forte interesse a rinegoziare le vigenti condizioni contrattuali;
per una piu' dettagliata analisi della natura di tale mercato e degli
impatti  regolamentari  di  una eventuale notifica sulle dinamiche di
detto  mercato,  si rinvia alle considerazioni espresse al successivo
paragrafo 3.
  Analogamente,   il   parere  emesso  dall'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato,  oltre  a  proporre alcuni argomenti di
natura  regolamentare  ed  economica  in  merito alla possibilita' di
individuare ulteriori mercati rilevanti a fini regolamentari rispetto
a   quelli  definiti  dalla  direttiva  97/33/CE  e  in  merito  alla
compatibilita' di tali iniziative con le disposizioni della direttiva
2002/21/CE  (con  specifico riferimento all'ipotesi di individuazione
di  una pluralita' di mercati collegati alla definizione recata dalla
legge  n.  59/2002),  sottolinea  l'importanza  che  una attivita' di
definizione di mercati nuovi a fini regolamentari in ambito nazionale
debba  in  ogni  caso  essere  effettuata  in coerenza con i principi
informatori  della  nuova  disciplina  comunitaria e, in concreto, si
basi   su  una  analisi  approfondita  delle  dinamiche  del  mercato
rilevante  e  non si limiti alla mera applicazione del criterio della
quota  di  mercato.  Per  quanto  concerne  taluni  profili giuridici
segnalati  dall'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato,
relativi  alla  coerenza  del  provvedimento rispetto al nuovo quadro
regolamentare   comunitario,  si  ritiene  che  essi  possano  essere
utilmente  inquadrati  alla  luce  della  ricostruzione regolamentare
rappresentata nel parere della Commissione europea.
  L'esigenza  di  una  valutazione in merito alla opportunita' di una
segmentazione  del  mercato  dell'accesso  ad  Internet  in ulteriori
mercati  rilevanti ai fini regolamentari (con particolare riferimento
a  segmenti  di  mercato  riferiti  a servizi intermedi della filiera
produttiva)  emerge,  d'altro canto, in modo inequivoco dal dettato e
dalla ratio stessa della legge n. 59/2002.
  La  norma di apertura della legge (art. 1, comma 1) dispone infatti
l'equiparazione  degli  Internet  Service  Providers  agli  operatori
licenziatari   proprio   ai   fini   dell'accesso   alle   condizioni
dell'offerta  d'interconnessione  di  riferimento  pubblicata  da  un
operatore  avente  significativo  potere  di  mercato  e pone in capo
all'Autorita'  il  compito  di definire i criteri per la operativita'
dell'interconnessione  per  traffico  Internet.  Cio' mette in chiara
evidenza    il    cruciale   ruolo   del   servizio   intermedio   di
interconnessione   nelle   dinamiche   del  mercato  dell'accesso  ad
Internet.  In  data  26 giugno 2002, con la propria delibera 9/2/CIR,
l'Autorita'  ha  dato  puntuale  adempimento  a  tale disposizione di
legge.
  La  successiva  disposizione  (contenuta dal medesimo art. 1, comma
1),  che richiede l'aggiornamento, a cura dell'Autorita', della lista
dei  soggetti  notificati  come  detentori di significativo potere di
mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, e' il corollario logico
della  norma  appena richiamata e mira, tra l'altro, ad individuare i
soggetti  ai  quali imporre i richiamati obblighi di pubblicazione di
un offerta di riferimento; una corretta e completa applicazione della
norma   rende   dunque  imprescindibile  una  attenta  analisi  delle
dinamiche   del  mercato  dei  servizi  intermedi  d'interconnessione
(altrimenti  definiti  "all'ingrosso",  ovvero  wholesale, secondo le
nozioni   equivalenti  richiamate  nelle  note  della  Commissione  e
dell'Autorita' garante). Confortano tale interpretazione la lettura e
l'analisi dei lavori parlamentari preparatori della legge e l'analisi
delle dinamiche di mercato riportata al successivo paragrafo 3.
  Per le ragioni sopra richiamate, si ritiene in ogni caso necessario
prevedere fin da ora la conclusione, alla data del 25 luglio 2003, di
una analisi del mercato dell'accesso ad Internet di cui alla legge n.
59/2002, applicando le procedure e gli strumenti indicati all'art. 16
della  2002/21/CE  e, piu' specificamente, gli orientamenti di cui al
comma 2, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo
potere  di  mercato ai sensi del nuovo quadro normativo europeo, e la
raccomandazione  di  cui  al  comma  3  recante  la lista dei mercati
rilevanti   ai   sensi   del   nuovo  quadro,  entrambi  di  prossima
pubblicazione.

2. L'iter del procedimento.
  La designazione di un operatore come avente significativo potere di
mercato  si  fonda su una preliminare attivita' di analisi economica,
articolata nei seguenti passaggi:
    a) identificazione  del  mercato  rilevante,  sia  in  termini di
prodotto/servizio,  sia  in  termini  geografici, e valutazione della
eventuale  rilevanza  di  mercati  intermedi  rispetto  ai  quali una
eventuale  posizione  di significativo potere di mercato sia in grado
di influenzare le condizioni del mercato rilevante;
    b) definizione   del   parametro   di   misurazione  del  mercato
complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori;
    c) calcolo  delle  quote  di  mercato degli operatori nei singoli
mercati di riferimento;
    d) valutazione  degli  eventuali impatti di criteri diversi dalla
quota di mercato definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.
  Nella   definizione   dell'iter   procedimentale,   l'Autorita'  ha
attribuito  una  particolare  importanza  alla  necessita' di rendere
compatibili  i termini particolarmente stringenti fissati dalla legge
n.  59/2002  con  le  garanzie  di  contraddittorio, partecipazione e
trasparenza   previste   per  il  procedimento  amministrativo  dalle
disposizioni vigenti e dalle norme procedurali interne.
  In  tale  ottica,  contestualmente  all'apertura  del procedimento,
l'Autorita'  ha disposto lo svolgimento di una consultazione pubblica
finalizzata ad acquisire commenti e informazioni sui temi oggetto del
procedimento  da parte di tutti i soggetti interessati; ai fini della
massima  accelerazione  dell'iter,  l'Autorita'  si  e' avvalsa della
possibilita' prevista dal punto 6 dell'Allegato alla propria delibera
278/99,  di  fissare  in  trenta  giorni,  per  i casi di particolare
urgenza,  il termine per la ricezione dei contributi di risposta alla
consultazione  pubblica. Alla consultazione, conclusasi, il 29 maggio
2002,  hanno  risposto  13  soggetti:  @iip,  Albacom,  Assoprovider,
Atlanet, Edisontel, H3G, Omnitel, SEAT Pagine Gialle, Telecom Italia,
TIM, Tiscali, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni.
  In  data  7  giugno  2002,  l'Autorita' ha richiesto agli operatori
informazioni e dati quantitativi relativi all'anno 2001, in merito ad
un'ampia   gamma   di   segmenti   di  mercato  finali  ed  intermedi
potenzialmente riconducibili alla nozione di "mercato dell'accesso ad
Internet", recata dalla legge n. 59/2002.
  In   considerazione   dei  riflessi  concorrenziali  connessi  alla
definizione  dei  criteri  di identificazione dei mercati rilevanti e
delle relative quote di mercato, nonche' dei potenziali impatti della
definizione di nuovi mercati sui mercati identificati dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997,  l'Autorita',  come gia'
indicato,   ha   provveduto   ad   informare  la  direzione  generale
concorrenza  della  Commissione  europea  e l'Autorita' garante della
concorrenza  e del mercato circa i criteri e gli strumenti utilizzati
per la identificazione dei mercati rilevanti.
  Al  fine  di garantire ai soggetti interessati un ulteriore momento
di  confronto  con l'Autorita' in merito ai temi in discussione nell'
ambito  del  procedimento,  l'Autorita'  ha  fissato  due giornate di
audizioni,  nei  giorni 19 e 24 giugno 2002. In tale sede, i soggetti
partecipanti  hanno  rappresentato  i  rispettivi  punti  di vista in
merito  agli obiettivi del procedimento, alla definizione dei mercati
rilevanti  e  dei  criteri per il calcolo delle quote di mercato e al
portato   regolamentare   connesso  all'individuazione  di  eventuali
posizioni  di  significativo  potere  di  mercato. Essi hanno inoltre
fornito  chiarimenti  e  integrazioni  alle informazioni quantitative
precedentemente  comunicate all'Autorita'. A tale ultimo riguardo, si
e'   riscontrata,   in  alcuni  casi,  una  diversita'  di  approccio
metodologico  tra  i  vari  soggetti nelle risposte alla richiesta di
dati  quantitativi  avanzata dall'Autorita' (diversita', tra l'altro,
comprensibile,  attesa  la novita' del mercato oggetto dell'analisi);
cio' ha reso necessaria una integrazione dei dati trasmessi a cura di
alcuni  operatori.  Alcuni  soggetti hanno inoltre integrato i propri
contributi  al  procedimento,  mediante  l'invio  di note e documenti
contenenti le proprie posizioni sul procedimento in corso.
  In   base  alle  risultanze  dell'analisi,  l'Autorita'  ha  quindi
provveduto   alla   individuazione  dei  mercati  rilevanti  ai  fini
regolamentari,  al  calcolo  delle  relative  quote di mercato e alla
analisi  degli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente, ai
fini  della  applicazione  dell'istituto  del significativo potere di
mercato  e  della  definizione  dei  conseguenti  obblighi  di natura
regolamentare,  cosi'  come definiti agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 318/1997, secondo quanto
previsto dalla legge n. 59/2002.

3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento.
  L'identificazione  del  mercato  rilevante  e  la valutazione della
eventuale   rilevanza  a  fini  regolamentari  di  mercati  intermedi
costituisce  il  primo  passaggio per la effettiva operativita' della
nozione di significativo potere di mercato.
  La teoria economica e la prassi applicativa consolidata inducono ad
effettuare  l'individuazione  del "mercato rilevante" in relazione ai
due   tradizionali  concetti  di  mercato  "di  prodotto/servizio"  e
"mercato-geografico".

3.1.  L'identificazione  del  mercato  di  riferimento  in termini di
prodotto/servizio.
  L'art. 1, comma 1, della legge n. 59/2002 individua, attraverso una
formula   necessariamente   generale,  il  "mercato  dell'accesso  ad
Internet" come mercato rilevante ai fini dell'eventuale aggiornamento
dell'elenco  degli  operatori aventi significativo potere di mercato,
attribuendo   all'Autorita'   le   competenze  ai  fini  di  una  sua
specificazione applicativa.
  Un approfondimento di tale definizione appare ineludibile, anche in
considerazione   delle   peculiari  caratteristiche  del  mercato  in
questione:  le  molteplici  soluzioni  tecnologiche  di fornitura dei
servizi  di  accesso  ad Internet alla clientela finale e le numerose
articolazioni  dei  flussi  economici  tra  operatori coinvolti nella
catena  industriale  di costruzione dei detti servizi rendono infatti
necessaria:
    a) in  primo  luogo,  una  analisi  e  una  definizione di natura
teorica  di  tutti  i  segmenti  di  mercato di riferimento in cui e'
scindibile  la  nozione generale di "servizio di accesso ad Internet"
fornita dalla legge n. 59/2002;
    b) una   valutazione  a  fini  regolamentari  dei  mercati  sopra
individuati   basata   su  una  pluralita'  di  elementi  (condizioni
concorrenziali   e   grado   di   sviluppo   dei  mercati,  grado  di
consolidamento  delle tecnologie, regime regolamentare vigente), onde
verificare   quali  tra  essi  debbano  essere  considerati  "mercati
rilevanti", ai fini della legge n. 59/2002.
  In  termini  concettuali,  il  servizio  di  accesso ad Internet e'
percepito   dalla  generalita'  degli  utilizzatori  finali  come  la
fornitura  di  prestazioni  che  consentono  al cliente lo scambio di
contenuti  con la rete Internet. Uno sguardo piu' attento alla catena
industriale  su  cui si basa la funzione di tali prestazioni da parte
del  cliente  finale evidenzia peraltro che il servizio di accesso ad
Internet  si  compone  di  una  pluralita'  di  prestazioni  tra loro
collegate   verticalmente   e   differenziabili  orizzontalmente,  in
relazione alle particolari infrastrutture e tecnologie utilizzate per
realizzare il collegamento tra l'utente ed Internet.
  Sotto  il  profilo  regolamentare,  in termini generali, si e' gia'
fatto  riferimento  alla  possibilita',  da  parte dell'Autorita', di
procedere  ad  una  segmentazione dei mercati di riferimento, qualora
cio'  si  renda  necessario  ai fini di una adeguata disciplina degli
stessi.  In tal senso, oltre al richiamo ai fondamenti logici e, piu'
specificamente, alle considerazioni gia' formulate in occasione della
delibera  n.  197/1999,  risultano  dirimenti  le indicazioni fornite
dalla  commissione  circa la possibilita' da parte degli Stati membri
di  sottoporre  a  regolamentazione  attivita'  e  mercati diversi da
quelli individuati dalla direttiva 97/33/CE.
  Con  specifico  riferimento al mercato dell'accesso ad Internet, e'
d'altro  canto  utile un richiamo agli obiettivi e ai contenuti della
legge  n.  59/2002,  a  supporto della necessita' di procedere ad una
segmentazione  di  tale nozione a fini regolamentari; al riguardo, si
ricorda  che  e'  la stessa legge a focalizzare la sua attenzione sui
segmenti  di  mercato intermedi e sottesi alla fornitura del servizio
alla   clientela  finale;  cio'  accade  non  soltanto  (ed  in  modo
esplicito)  in relazione alla disposizione che consente agli Internet
Service  Providers  di  accedere  all'offerta  di interconnessione di
riferimento,   ma   anche,  in  modo  altrettanto  chiaro,  ancorche'
implicito,  in relazione alla norma che dispone l'aggiornamento della
lista dei soggetti aventi significativo potere di mercato.
  In  conclusione,  l'esigenza  di  un'ulteriore  segmentazione della
nozione  di  cui alla legge n. 59/2002 e' stata unanimemente messa in
evidenza  da tutti i soggetti interessati, nelle diverse occasioni di
partecipazione al procedimento.

3.1.1. Segmentazione del mercato dei servizi finali.
  Una  prima  segmentazione  puo'  essere  effettuata  tra servizi di
accesso ad Internet da rete fissa e servizi di accesso ad Internet da
rete mobile. Dal lato della domanda, le due tipologie di servizio non
sono  facilmente  sostituibili,  in  quanto  rispondono  a differenti
condizioni   di  utilizzo  (staticita'  verso  mobilita),  richiedono
differenti  apparati  (modem  o terminale mobile) e si caratterizzano
per  diverse caratteristiche tecnologiche (in termini di velocita' di
trasmissione  e stabilita' della connessione), nonche' per differenze
di  costo  e  di  possibilita'  di  accesso  in navigazione. Dal lato
dell'offerta,   il   mercato   dell'accesso   da   reti   mobili   e'
caratterizzato  dal  peculiare  regime  autorizzatorio  proprio della
telefonia  mobile  (che impedisce agli operatori di rete fissa e agli
ISP   sprovvisti   di   licenza  mobile  di  poter  concorrere  nella
originazione   delle   chiamate  da  rete  mobili),  unitamente  alla
indisponibilita' di servizi di accesso indiretto da rete mobile.
  Cio'   premesso,   i   dati   emersi  dall'istruttoria  evidenziano
l'esistenza  di  un  separato  mercato dei servizi di accesso da rete
mobile  ancora  di  dimensioni  ridotte  (pari  a  meno  dell'1%  del
corrispondente mercato di accesso da rete fissa) ed in fase di avvio,
in   cui,  peraltro,  debbono  ancora  stabilizzarsi  i  processi  di
carattere   tecnologico   (scarsa  qualita',  protocolli  in  via  di
consolidamento). Tali elementi suggeriscono di rinviare ad un momento
successivo la valutazione di un intervento di natura regolamentare in
tale mercato.
  Nell'ambito   del   mercato   dell'accesso   da   rete  fissa,  una
segmentazione consolidata a livello scientifico ed acquisita ormai, a
livello  internazionale, anche in ambito regolamentare, e' quella tra
i  servizi  di  accesso in modalita' cd. dial up (con cui si indicano
comunemente i servizi di accesso commutato su rete PSTN o ISDN fino a
128 Kbit/s) ed i servizi di accesso ad Internet realizzati attraverso
altre  soluzioni  tecniche  innovative  (si pensi, in primo luogo, ai
servizi  di  accesso  a  larga  banda in tecnologia DSL, ma anche, in
misura residuale, alle opzioni accesso mediante collegamenti in fibra
ottica, ovvero mediante linee affittate e tecnologie satellitari). Le
due   tipologie   di   accesso   presentano,   infatti,   una  scarsa
sostituibilita'.  Dal  lato  della  domanda,  i servizi di accesso in
modalita' dial-up sono caratterizzati da una velocita' di connessione
inferiore a quella garantita dalle modalita' di accesso non commutato
(limitando  la  gamma  di  contenuti  fruibili)  e  non soddisfano in
maniera  ottimale  l'esigenza  di connessioni di tipo always on; cio'
condiziona fortemente la percezione di tali categorie di servizi come
non  sostituibili tra loro da parte della clientela finale. A cio' si
aggiunga che, mentre i servizi di accesso commutato sono diffusamente
disponibili  sull'intero  territorio  nazionale, i servizi di accesso
basati  su  altre modalita' tecniche (si pensi, ad. es, ai servizi in
tecnologia  DSL o alla fibra ottica), ancorche' in via di diffusione,
sono  disponibili  solo  su  una  porzione  limitata  del  territorio
nazionale.  Dal  lato  dell'offerta,  radicali differenze si rilevano
nella  struttura  dei costi sottostanti alla fornitura dei servizi di
accesso  nelle  due modalita', nelle conseguenti relazioni economiche
intercorrenti   fra   gli  operatori  nei  vari  stadi  della  catena
produttiva,  nonche' nella dotazione infrastrutturale e di patrimonio
tecnologico degli operatori.
  L'Autorita'  non  ritiene  d'altro  canto  opportuno individuare il
mercato  dei  servizi di accesso ad Internet da rete fissa attraverso
le   soluzioni   tecniche   innovative   sopra   richiamate  (ed,  in
particolare,  attraverso  soluzioni  in  tecnologia DSL) come mercato
rilevante  ai  sensi  della  legge  n.  59/2002;  cio', sulla base di
considerazioni  relative  al grado di maturita' delle tecnologie e al
regime  regolamentare  vigente per tali servizi. Se e' vero che anche
nel  caso  di  servizi di accesso ad Internet in tecnologia DSL (come
per  i  servizi  di  accesso  da rete mobile) si e' in presenza di un
segmento  di  mercato  innovativo,  e' parimenti vero che il grado di
maturita'  ed affidabilita' delle tecnologie DSL fa si' che i servizi
basati  su tali tecnologie (in termini di qualita' delle prestazioni,
di tempi di roll-out e di livelli di prezzi) sono da considerare come
opzioni  gia'  presenti  sul mercato, caratterizzate da condizioni di
forte  collegamento orizzontale con l'offerta tradizionale di servizi
di  accesso ad Internet in dial up ed esposte a rischi di pre-emption
da  parte dei soggetti che detengono il controllo sulla clientela dei
servizi tradizionali.
  Tale  preoccupazione  e' stata peraltro immediatamente percepita, a
livello internazionale, in una fase antecedente all'avvio commerciale
delle  offerte di servizi DSL; sia le Istituzioni comunitarie, sia le
principali  Autorita'  di  regolamentazione  europee  (tra cui quella
italiana)  hanno infatti definito una serie di vincoli e controlli in
capo   all'operatore   storico   (per  sua  natura,  titolare  di  un
significativo potere di mercato sui mercati tradizionali), proprio al
fine  di assicurare uno sviluppo concorrenziale del nuovo segmento di
mercato  dei  servizi  di  accesso  a larga banda. In particolare, in
Italia,  vige una specifica regolamentazione, secondo il criterio del
retail  minus,  per  l'offerta  wholesale  di servizi DSL da parte di
Telecom  Italia,  mentre  la  catena  impiantistica necessaria per la
realizzazione di tali servizi da parte degli operatori concorrenti e'
regolata,  secondo  i  rigidi  principi  dell'orientamento  al costo,
nell'ambito  della  disciplina  dell'accesso  disaggregato  alla rete
locale.  In  considerazione  della disciplina vigente ed in attesa di
possibili  ulteriori  evoluzioni  del  mercato,  non si ravvisa, allo
stato,  l'esigenza  di  un'ulteriore disciplina in capo all'operatore
storico con riferimento all'offerta di servizi finali.
  Alla   luce  di  quanto  detto,  l'Autorita'  ha  individuato  come
rilevante ai fini del presente procedimento il mercato finale mercato
dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa.

3.1.2. Segmentazione del mercato dei servizi intermedi.
  Una  completa  e  corretta  percezione  delle dinamiche del mercato
finale  dei  servizi  di  accesso commutato ad Internet da rete fissa
richiede  peraltro  una  attenta  analisi  anche  lungo la dimensione
verticale  dei  mercati intermedi dei servizi di accesso alla rete; i
soggetti  fornitori  di  servizi  finali,  siano  essi indipendenti o
integrati   con   operatori  di  rete,  necessitano  comunque  di  un
approvvigionamento   in   termini   di   infrastrutture,  elementi  e
prestazioni  intermedie  per  la  costruzione  dei propri servizi. E'
pertanto  chiaro  che una posizione di forza nella fornitura di uno o
piu'  dei servizi a monte del servizio finale, nella misura in cui si
risolva  in  un trattamento discriminatorio tra i diversi fruitori di
tali  servizi  (ed, in particolare, in un diverso trattamento tra ISP
integrato  o  controllato,  e  ISP  indipendenti)  e' suscettibile di
influenzare  le  dinamiche  concorrenziali  nel  mercato finale. Tali
considerazioni  di  ordine generale, assumono un particolare rilievo,
ai  fini  dell'equilibrato  perseguimento  della ratio della legge n.
59/2002  (consistente  nella  equiparazione  degli ISP agli operatori
titolari   di   licenza   individuale),   alla   luce  della  attuale
articolazione  del  novero  dei  soggetti  operanti  sul  mercato dei
servizi   finali,   che  vede  alcuni  ISP  integrati  con  operatori
licenziatari,   o   controllati   da   essi,   confrontarsi  con  ISP
indipendenti.  In  tale  contesto,  la  parita'  di trattamento tra i
soggetti  operanti  sul  mercato  dei  servizi finali nella fruizione
degli  input intermedi e' la condizione preliminare per una effettiva
concorrenza sul mercato dei servizi finali.
  La  legge  stessa, d'altro canto, disponendo (con una norma diversa
rispetto a quella su cui si fonda il presente procedimento, contenuta
nel  medesimo  art. 1, comma 1), il diritto per gli ISP di accedere a
parita'  di  condizioni con gli operatori licenziatari all'Offerta di
interconnessione  di riferimento, evidenzia il ruolo fondamentale del
mercato   dei   servizi   intermedi  rispetto  all'obiettivo  di  una
equilibrata  concorrenza  sul  mercato  finale.  Gli  stessi soggetti
partecipanti   al   procedimento  hanno  d'altro  canto  espresso,  a
larghissima  maggioranza,  l'esigenza  di  una completa analisi delle
dinamiche di mercato dei servizi accesso ad Internet, con particolare
riferimento  ai  diversi  servizi  di rete intermedi necessari per la
fornitura del servizio finale.
  Con    riferimento    alla   tradizionale   segmentazione   propria
dell'interconnessione,  e'  possibile  individuare i seguenti mercati
intermedi:
    a) mercato  intermedio  dell'originazione: si intende il servizio
di   trasporto  delle  chiamate  Internet  lungo  la  tratta  che  va
dall'utente   al   punto   di   interconnessione   tra  operatore  di
originazione  (sulla  cui  rete  e' fisicamente collegato l'utente) e
operatore  di  terminazione  di  tipo Internet (il quale si occupa di
consegnare  all'ISP  il traffico destinato ad Internet), ovvero ad un
terzo  operatore  che  si  occupa  solo  del trasporto della chiamata
all'operatore  di  terminazione.  Il  soggetto economico che offre il
servizio   e'  l'operatore  di  rete  fissa  sulle  cui  numnerazioni
telefoniche  sono  attestati gli utenti finali. La domanda di mercato
e'  costituita  dagli  operatori  di  rete  che consentono al cliente
finale  l'accesso  ad  Internet  in  carrier selection o preselection
(ovvero, degli operatori che espletano mere funzioni di trasporto).
  Su tale mercato, Telecom Italia detiene, ed e' destinata a detenere
ancora,  nel  medio periodo, un significativo potere di mercato (come
peraltro  riconosciuto  dalla  stessa  Telecom  Italia nei contributi
prodotti nell'ambito del procedimento). E tuttavia tale condizione si
risolve,   nel  vigente  quadro  regolamentare,  in  una  puntuale  e
stringente disciplina ex ante delle condizioni di interconnessione di
raccolta  della generalita' del traffico e, piu' recentemente (con la
delibera  25/01/CIR), nella imposizione a Telecom Italia di specifici
obblighi di fornitura di servizi di raccolta del traffico Internet in
modalita'  forfetaria.  Pertanto, in tale mercato, che non e' oggetto
del presente procedimento, permangono in capo a Telecom Italia, quale
operatore  notificato nel mercato dell'interconnessione, gli obblighi
attualmente  applicabili  alla  originazione  e raccolta del traffico
interconnesso.
    b)  mercato intermedio della terminazione: si intende il servizio
di  consegna  del  traffico Internet al POP (Point of Presence) di un
ISP.  Il  soggetto che offre il servizio e' l'operatore di rete fissa
sulla  cui  rete  e'  attestato  il  POP  verso  cui  e' destinata la
chiamata.  La  domanda di mercato e' costituita dall'operatore presso
la  cui rete la chiamata e' originata o trasportata. L'evoluzione del
mercato  dei  servizi di interconnessione di terminazione, negli anni
intercorsi  dalla piena apertura dei mercati di telecomunicazioni, ha
subito  una  forte  evoluzione,  proprio  in  ragione delle dinamiche
legate  ai  servizi  di  accesso  ad  Internet;  in  particolare, gli
operatori  licenziatari  hanno utilizzato le risorse di numerazione a
loro  disposizione per concentrare sulle proprie reti la terminazione
di traffico Internet diretto verso una pluralita' di ISP, alimentando
cosi'  il  modello  di business cd. free internet (nel quale i ricavi
degli  operatori  licenziatari  erano  assicurati  per  l'appunto dai
ricavi  di  terminazione, al netto delle somme corrisposte agli ISP a
titolo  di  revenue  sharing). In tale ambito, alcuni operatori hanno
successivamente   provveduto  ad  integrare  al  proprio  interno  le
funzioni  di  ISP  e,  in misura diversa a seconda della capillarita'
delle  rispettive  reti,  a  svolgere  anche funzioni di trasporto (e
conseguente  terminazione  interna)  del traffico Internet mediante i
servizi  di  Carrier  Selection  e Preselection. Da cio' discende una
situazione   del   mercato  della  terminazione  nella  quale  alcuni
operatori  presentano un controllo pressoche' totale della catena dei
servizi  intermedi,  integrando  sia  le  attivita'  di  raccolta del
traffico Internet (in ragione delle quali sottoscrivono contratti con
la  clientela  finale  e  svolgono attivita' di fatturazione), sia le
funzioni di ISP. Tali operatori hanno pertanto una notevole facilita'
a  trasferire  sul mercato dei servizi finali tale posizione di forza
del mercato dei servizi intermedi.
  Per  tali  ragioni,  il  mercato  della  terminazione  si pone come
mercato rilevante, ai fini dell'applicazione della legge n. 59/2002.

3.1.3.    Identificazione    dei   mercati   rilevanti   in   termini
regolamentari, ai sensi della legge n. 59/2002.
  Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte,  l'Autorita'  ha
individuato,  allo  stato  attuale  dello  sviluppo  dei  mercati  di
telecomunicazioni,    due    mercati    di    riferimento   al   fine
dell'identificazione  di  operatori  aventi  significativo  potere di
mercato  e  del  conseguente  aggiornamento  del  relativo elenco, di
seguito descritti:
    1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da
rete  fissa:  si tratta del servizio di accesso alla rete Internet in
modalita' dial up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s. Il soggetto
economico che offre tale servizio e' l'Internet Service Provider, sia
esso indipendente o titolare anche di una licenza di telefonia fissa.
La domanda di mercato e' costituita dagli utenti finali;
    2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate
ad  Internet  in modalita' dialup: si intende il servizio di consegna
del  traffico  Internet  al  POP degli ISP. Il soggetto economico che
offre  il  servizio  e'  l'operatore  di rete fissa sulla cui rete e'
attestato  il POP dell'ISP destinatario della chiamata. La domanda di
mercato  e'  costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata
e' originata o transitata.

3.2.   Identificazione   del   mercato   di  riferimento  in  termini
geografici.
  L'Autorita'  ritiene  che  la  dimensione  geografica  dei  mercati
rilevanti individuati coincida con il territorio nazionale.
  La  dimensione  nazionale  e'  infatti  coerente  con le condizioni
osservate  in  entrambi  mercati  rilevanti  individuati.  Per quanto
concerne  il  servizio  di  terminazione  da  parte  degli  operatori
licenziatari,  le  condizioni  di  fornitura  risultano  omogenee sul
territorio  nazionale.  Altrettanto  omogenea  e  capillare a livello
nazionale e', sotto il profilo dell'offerta alla clientela finale, la
diffusione  di  POP da parte degli ISP; se ne ricava il profilo di un
mercato strutturato su scala nazionale.
  Tale  orientamento  e'  risultato  condiviso  dalla generalita' dei
soggetti partecipanti al procedimento, nonche' dall'Autorita' garante
della  concorrenza e del mercato in precedenti provvedimenti (n. 7978
del  28  gennaio  2000;  n.  8141 del 13 luglio 2000 e n. 9142 del 23
gennaio   2001);   la   sostanziale   omogeneita'   delle  condizioni
concorrenziali  non determina d'altro canto, almeno nell'attuale fase
di sviluppo del mercato, la necessita' di individuare dei sub-mercati
a livello regionale o locale.

3.3.  Parametri utilizzati per misurare la dimensione del mercato, il
grado di concorrenza e le relative posizioni degli operatori.
  In coerenza con l'approccio seguito in occasione delle attivita' di
notifica  di  cui  alla  delibera  n.  197/1999, e tenuto conto degli
orientamenti  consolidati  della Commissione europea e dell'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato, l'Autorita' ha ritenuto
opportuno effettuare una valutazione della dimensione di ciascuno dei
mercati  individuati e delle relative quote degli operatori a partire
dai dati in valore (ricavi registrati nel mercato di riferimento), in
quanto  questo  indicatore  risulta  piu'  appropriato ad individuare
l'effettiva  forza  di mercato delle imprese. In tal senso, peraltro,
si e' espressa la quasi totalita' delle imprese che hanno partecipato
alla consultazione pubblica.
  Tuttavia,  per  il  mercato  dell'interconnessione di terminazione,
sono stati anche considerati i volumi di traffico; l'utilizzazione di
entrambi   i   criteri  -  evidenziando  eventuali  differenze  nella
concentrazione  del  mercato  (ove  calcolata  sulla  base dei volumi
rispetto  all'applicazione  del  tradizionale  criterio dei ricavi) -
puo' infatti fornire ulteriori elementi di riflessione circa il reale
assetto   concorrenziale  dei  mercati  sottoposti  ad  indagine.  In
particolare,  qualora dovesse emergere una sostanziale differenza fra
la  quota  di  mercato di un operatore calcolata in termini di volumi
rispetto  alla  quota calcolata in termini di valore (in particolare,
nella  circostanza  in  cui la seconda risulti maggiore della prima),
cio'  potrebbe  condurre  ad  ipotizzare  l'adozione  di  pratiche di
selezione  della  clientela  piu' pregiata da parte dell'operatore in
questione,  volte  ad acquisire i clienti piu' remunerativi lasciando
agli altri operatori quelli meno remunerativi.
  Piu'   specificamente   e   con  riferimento  all'anno  2001  (dati
dell'ultimo esercizio), i parametri considerati sono stati:
    per  il  mercato  finale  dei  servizi  di  accesso  commutato ad
Internet  da  rete  fissa:  i  ricavi  registrati  dagli operatori di
telecomunicazione  (licenziatari  ed  ISP),  distinguendo i ricavi da
canone dai ricavi da traffico. Nel caso degli operatori licenziatari,
sono  state  detratte  le  quote  di  ricavo  riversate agli ISP (cd.
reverse charge);
    per  il  mercato  intermedio  della  terminazione,  i  ricavi  da
terminazione  di  traffico  Internet  sui  POP  degli ISP, nonche' la
relativa   quantita'  di  traffico.  Al  fine  di  una  piu'  precisa
individuazione  dell'effettivo  potere di mercato degli operatori, si
e'  deciso  di  prendere  in  considerazione  anche  la  terminazione
interna,  in  termini  di minuti e di valore. Nel caso dell'operatore
dominante,  tenuto  a pubblicare le tariffe di terminazione, i ricavi
da terminazione interna sono stati ottenuti moltiplicando i minuti di
terminazione  interna  per  una  media  ponderata  delle  tariffe  di
terminazione  peak  ed  off-peak  a  livello di SGU che tenesse conto
della  differente  distribuzione del traffico nelle due fasce orarie.
Nel  caso  di  altri  operatori,  non tenuti alla pubblicazione della
tariffa di terminazione, tale tariffa e' stata valorizzata sulla base
del  rapporto  fra  i  ricavi  ed i minuti da terminazione esterna. I
ricavi da terminazione interna, cosi' calcolati, sono stati sommati a
quelli da terminazione esterna per formare, per ciascun operatore, il
valore  totale  dei  ricavi  da  terminazione. Tali ricavi sono stati
utilizzati per trarne le quote di mercato.
  Tutti  i dati utilizzati per la determinazione della dimensione dei
mercati  rilevanti  e  per il calcolo delle relative quote sono stati
richiesti formalmente dall'Autorita' ai soggetti operanti sui mercati
interessati in data 7 giugno 2002.

3.4. Utilizzo di criteri diversi dalla quota di mercato.
  Il  potere di mercato, secondo una definizione comunemente accolta,
e'  la  capacita'  di un'impresa di fissare il prezzo al di sopra del
livello concorrenziale per un periodo di tempo non transitorio, senza
che  questo comporti una riduzione delle vendite tale da rendere tale
strategia   non   profittevole.  La  quota  di  mercato  detenuta  da
un'impresa  nel  mercato di riferimento costituisce una misura tipica
dell'influenza   che  l'impresa  in  questione  puo'  esercitare  sul
mercato.  In  tal  senso,  allorche'  la quota di mercato detenuta da
un'impresa  raggiunga livelli particolarmente elevati, puo' ritenersi
che  questo  riscontro  conduca  di  per se' all'individuazione di un
significativo   potere   di   mercato  in  capo  all'impresa  stessa.
Viceversa,  in  tutti i casi in cui il livello della quota di mercato
sia  notevole  (attorno al 25% o superiore), ma non raggiunga livelli
particolarmente  elevati,  si  ritiene  opportuno  che,  al  fine  di
accertare  la sussistenza di una notevole forza di mercato in capo ad
un'impresa,  il  criterio  della  quota  di  mercato venga affiancato
dall'analisi di altri elementi. Pertanto, in coerenza con l'approccio
seguito  in  passato  dall'Autorita'  ed  in  sintonia con la pratica
applicativa  antitrust, per le imprese che appaiono caratterizzate da
una  notevole  forza  di  mercato, sono analizzati i seguenti criteri
addizionali:
    la capacita' di influenzare le condizioni mercato;
    il fatturato commisurato alla dimensione mercato;
    il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali;
    le possibilita' di accesso alle risorse finanziarie;
    l'esperienza nella fornitura prodotti/servizi sul mercato.

3.5.   Valutazione   delle  posizioni  degli  operatori  nei  mercati
rilevanti.

3.5.1. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato finale
dell'accesso commutato ad Internet.
  La  dimensione economica del mercato del servizio finale di accesso
commutato  ad  Internet  da  rete  fissa e' rappresentata dalla spesa
complessiva  degli  utenti,  cui  corrispondono  i seguenti introiti,
necessari al computo delle quote di mercato dei diversi operatori:
    a) ricavi  da  traffico percepiti dagli operatori licenziatari al
netto della quota riversata agli ISP (reverse charge);
    b) ricavi da reverse charge degli ISP;
    c) ricavi da abbonamenti.
  L'analisi delle quote di mercato degli operatori attivi nel mercato
finale   dell'accesso   commutato   ad  Internet  da  rete  fissa  ha
evidenziato  la  presenza  di un solo operatore che detiene una quota
superiore  al  25%  dell'intero  mercato  e,  quindi, suscettibile di
notifica quale operatore avente significativo potere di mercato. Piu'
precisamente,  in  termini  di  ricavi,  la  societa'  Telecom Italia
detiene  una  quota  pari  a  circa  i  3/4  del  mercato:  il  66,7%
direttamente,  mentre  1'11,1% e' detenuto dalla societa' controllata
SEAT Pagine Gialle. Peraltro, il principale concorrente supera appena
il  15%,  mentre  il  restante  7%  risulta  frazionato  tra  diversi
operatori licenziatari ed ISP.
  Il  livello  davvero  elevato  della  quota  di mercato detenuta da
Telecom  Italia,  congiuntamente  alla  presenza  di  un numero assai
limitato  di  concorrenti  con  quote di mercato apprezzabili (ovvero
almeno  superiori  all'1%), inducono a ritenere che il criterio della
sola   quota  di  mercato  risulti  in  questo  caso  sufficiente  ad
identificare  una posizione di notevole forza di mercato in capo alla
stessa Telecom Italia. Peraltro, a titolo meramente supplementare, si
sottolinea  come,  nel  caso  di  questa impresa, ricorrano tutti gli
ulteriori  elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato.
In  particolare,  oltre  alla  acclarata leadership di Telecom Italia
sull'intero   settore  delle  telecomunicazioni,  rilevabile  sia  in
termini  di  fatturato che di capitalizzazione, questa impresa appare
certamente  in  grado  di  influenzare  le  condizioni del mercato in
questione, come denotano, tra l'altro:
    il  suo  elevato grado di integrazione verticale, che la porta ad
essere  presente  in  tutti gli stadi della filiera di produzione dei
servizi di accesso ad Internet;
    l'elevatissimo  grado  di  concentrazione del mercato in oggetto,
per  cui  si  registra un indice di concentrazione C2 (quota cumulata
dei primi due operatori indipendenti) pari al 93%;
    il  ruolo  cruciale  rivestito da Telecom Italia nella fissazione
dei  prezzi  finali,  con riferimento alle tariffe telefoniche per il
collegamento  ad  Intemet.  A  questo  riguardo, e' appena il caso di
osservare   che   -   dato   il  sostanziale  monopolio  nel  mercato
dell'accesso  telefonico  - Telecom Italia e' l'impresa che definisce
il  prezzo  del  traffico  Internet  per  una larga maggioranza della
clientela Internet.
  In  termini  di  accesso  alle  risorse  finanziarie Telecom Italia
S.p.a.  e'  una  delle principali societa' per capitalizzazione della
borsa  italiana,  con  possibilita'  di  accedere sia direttamente al
mercato dei capitali, sia al mercato obbligazionario.
  Infine, indiscutibile e con pochi equivalenti nel sistema economico
italiano e' l'esperienza di Telecom Italia nella fornitura di servizi
e  la  sua  capacita'  di  controllare i mezzi di accesso agli utenti
finali. Con riguardo a questo ultimo aspetto, si richiamano - tra gli
altri   -   due   elementi:   a)   la   capillarita'  della  rete  di
telecomunicazioni,   con   oltre  27  milioni  di  linee  attive;  b)
l'importanza  della rete commerciale, diretta ed indiretta, anch'essa
fortemente ramificata su tutto il territorio nazionale.

3.5.2.  Valutazione  delle  posizioni  degli  operatori  nel  mercato
intermedio della terminazione.
  Il   valore   del   mercato  complessivo  dell'interconnessione  di
terminazione  delle  chiamate  ad Internet e' determinato dalla somma
dei  ricavi  di  terminazione  degli  operatori  licenziatari, cui va
aggiunta  la c.d. terminazione interna, valorizzata secondo i criteri
sopra  richiamati.  In base a tale modalita' di computo, nel suddetto
mercato  si  registra  la presenza di due operatori che detengono una
quota  superiore  al  25%  e  quindi  suscettibili  di notifica quali
soggetti aventi notevole forza di mercato.
  In  termini  di  ricavi,  la  societa'  Wind  Telecomunicazioni (di
seguito,  per  brevita',  Wind)  detiene  una  quota  pari al 42% del
mercato,  mentre  Telecom  Italia  detiene  il  33%.  Segue  un terzo
operatore  (Tiscali),  con  una  quota  del 17%; agli altri operatori
spetta il restante 8%.
  Una  valutazione  basata sui volumi di traffico conduce a risultati
sostanzialmente  analoghi,  con una quota ancor piu' elevata per Wind
(47%),  cui  corrisponde  una quota in diminuzione per Telecom Italia
(31%).
  Premesso  che  il  criterio del valore, per le considerazioni sopra
richiamate,  risulta  di  applicazione prioritaria, si rileva in ogni
caso che entrambi i criteri conducono a valori delle quote di mercato
significativamente superiori al 25% per le due imprese menzionate. In
questo  caso, a differenza di quanto registrato per il mercato finale
dei  servizi  di  accesso, il livello delle quote di mercato induce -
tuttavia  - a dare maggiore rilievo agli altri criteri che concorrono
ad individuare una notevole forza di mercato in capo alle imprese.
  In  primo  luogo,  sia  Wind che Telecom Italia hanno dimensioni di
fatturato  complessivo sensibilmente elevati rispetto alla dimensione
dello  specifico  mercato  della  terminazione  Internet  (circa  320
milioni  di  euro): il fatturato di Telecom Italia S.p.a. nel 2001 e'
stato  di  17.309  milioni  di  euro  (30.818  milioni di euro per la
capogruppo), mentre Wind ha fatturato 3.300 milioni di euro.
  In  secondo  luogo, appare fuori discussione la capacita' delle due
imprese  di  influenzare  il  mercato in oggetto. Difatti, si e' gia'
osservato  che il mercato risulta fortemente concentrato: i primi tre
operatori  detengono  oltre  il 90% del mercato ed i primi due ben il
75%. Peraltro, Telecom Italia e Wind sono gli unici due operatori che
operano  a  livello  di  SGU  (Stadio  di  Gruppo Urbano) sull'intero
territorio  nazionale  e,  quindi,  in  grado  di offrire agli ISP la
possibilita'  di  attestarsi  ad  un  livello  di rete piu' vicino al
cliente  finale.  In  aggiunta,  si  consideri che la rilevanza degli
investimenti  necessari  ad  un  operatore  per  potersi dotare di un
numero  di  punti  di  presenza sul territorio italiano sufficiente a
raccogliere   volumi   di  traffico  significativi,  rappresenta  una
importante  barriera  all'ingresso nel mercato della terminazione del
traffico  Internet.  Entrambe  le imprese denotano inoltre un elevato
livello  di  integrazione, essendo impegnate in tutti gli stadi della
filiera  di  produzione  di  Internet,  e sono in grado di realizzare
considerevoli   economie   di   scopo,   in  conseguenza  della  loro
contemporanea  presenza  anche  sugli  altri  principali  mercati  di
telecomunicazione  (reti e servizi di telefonia fissa, reti e servizi
di  telefonia  mobile,  linee  affittate).  Per  queste  ragioni, sia
Telecom   Italia,   sia  Wind  possono  vantare  una  notevole  forza
contrattuale nei confronti degli altri operatori di telecomunicazione
(ISP  ed operatori di licenziatari), con particolare riferimento alla
definizione   delle  tariffe  di  interconnessione  per  le  chiamate
destinate ad Internet.
  In terzo luogo, in termini di esperienza nella fornitura di servizi
sul mercato, il fatto stesso che Telecom Italia sia l'unico operatore
tenuto  da  cinque  anni  a predisporre un'offerta di riferimento per
tutti  i  servizi di rete necessari ai propri concorrenti attribuisce
all'ex  monopolista  la massima esperienza nella fornitura di servizi
intermedi  agli  operatori di telecomunicazione (siano essi operatori
licenziatari  o  ISP).  Per  quanto riguarda Wind, l'esperienza nella
fornitura  di  servizi ad altri operatori e' certamente piu' recente,
tenuto  conto  che solo negli ultimi anni la societa' ha cominciato a
formulare  offerte  wholesale.  Tuttavia, con specifico riguardo agli
ISP,  si  deve  osservare come - da informazioni fornite dalla stessa
azienda  -  siano  oramai oltre un centinaio gli ISP che si avvalgono
della rete del secondo operatore.
  In  quarto  luogo,  circa  la possibilita' di accedere alle risorse
finanziarie,  per  Telecom Italia valgono le considerazioni svolte al
paragrafo precedente, mentre, nel caso di Wind, e' sufficiente notare
che analoghe valutazioni possono essere espresse con riferimento alla
societa'  che  ne  detiene  la  quota  di  maggioranza,  Enel  S.p.a,
anch'essa quotata in Borsa.
  Da  ultimo,  in  relazione  al  controllo  dei  mezzi di accesso ai
clienti,  appaiono  elementi  di  particolare  rilievo  la richiamata
capillarita' della rete di telecomunicazioni, che nel caso di Telecom
Italia si estende fino a comprendere i circa 27 milioni di doppini in
rame  (attivi)  della rete d'accesso. In termini di clientela, le due
imprese  sono di gran lunga quelle con il maggior numero di abbonati:
mentre per Telecom Italia e' sufficiente ricordare che questa impresa
detiene  ancora  il  monopolio  sostanziale  dell'accesso  e quote di
mercato  attorno  all'80%  con  riferimento  ai  ricavi  da  traffico
telefonico, nel caso di Wind, soprattutto in seguito all'acquisizione
della  societa'  Infostrada, il numero di abbonati ai diversi servizi
(telefonia  vocale  nelle  modalita'  della carrier selection e della
carrier  preselection, telefonia mobile, Internet) si avvicina oramai
ai  20 milioni, secondo informazioni rese note dalla stessa societa'.
Anche  in  termini di espansione della rete commerciale (sia diretta,
destinata alle imprese di maggiori dimensioni, sia indiretta, rivolta
prevalentemente  alla clientela residenziale ed alle piccole imprese)
e  di  spese pubblicitarie, i dati relativi a Wind e a Telecom Italia
denotano  una  capacita'  di accedere alla clientela finale di queste
due  imprese  che  non  trova riscontro tra i concorrenti. Cosi', nel
caso  dell'impresa  da  meno  tempo  sul mercato ovvero Wind, si puo'
valutare  in  circa  5.000  il  numero  di  punti vendita, mentre dal
bilancio  si apprende che le spese pubblicitarie e per l'acquisizione
del  cliente  sfioravano  i  200  milioni  di  euro  nel 2001 (6% del
fatturato totale).
  In  conclusione,  l'elevato livello delle quote di mercato detenute
da  Wind  e  da  Telecom  Italia nel mercato dell'interconnessione di
terminazione  per  le  chiamate destinate ad Internet, congiuntamente
agli  altri elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato
in  questione,  inducono  a  conferire  ad  entrambe  le  imprese  la
caratteristica  di operatore con notevole forza di mercato e, quindi,
a provvedere alla relativa notifica.
  Udita   la  relazione  del  commissario  avv.  Alessandro  Luciano,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'.
                              Delibera:

                               Art. 1.

  1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
    a) mercato  dei  servizi di accesso commutato ad Internet da rete
fissa:  il  servizio  di accesso alla rete Internet in modalita' dial
up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;
    b) mercato   della   terminazione  delle  chiamate  destinate  ad
Internet  in  modalita' dial up: il servizio di consegna del traffico
Internet al POP (point ofpresence) di un Internet Service Provider.
  2.  Per quanto non altrimenti disciplinato dalla presente delibera,
si  intendono  applicabili  le  definizioni recate dalle disposizioni
vigenti.

                               Art. 2.

  1. Telecom Italia S.p.a. e' societa' avente significativo potere di
mercato nei seguenti mercati:
    a) mercato  dei  servizi di accesso commutato ad Internet da rete
fissa;
    b) mercato   della   terminazione  delle  chiamate  destinate  ad
Internet in modalita' dial up.
  2.  Alla  societa'  Telecom  Italia S.p.a. continuano ad applicarsi
tutti  gli  obblighi  ai  quali  essa  e'  soggetta, in ragione della
qualifica  di  operatore notificato nei mercati identificati ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.
                               Art. 3.

  1.  Wind  Telecomunicazioni S.p.a. e' societa' avente significativo
potere di mercato nel seguente mercato:
    a) mercato   della   terminazione  delle  chiamate  destinate  ad
Internet in modalita' dial up.
                               Art. 4.

  1.  Ai  soggetti  designati  come  aventi  significativo  potere di
mercato  ai  sensi degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si
applicano  gli  obblighi  di  cui  agli  articoli  4, 5, 7, 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alle  societa' Telecom
Italia  S.p.a.  e  Wind  Telecomunicazioni  S.p.a. e alla Commissione
europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli operatori.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 10 luglio 2002
                                                 Il presidente: Cheli