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REGOLAMENTO (CE) N. 12/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas

 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 5 del 7.1.2005)

La commissione delle comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano[1], e in particolare il suo articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. A motivo della natura severa di tali norme, sono state previste misure transitorie.

(2) Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio[2], accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(3) Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas[3], accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas.

(4) La Commissione ha richiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per consentire la fissazione di norme alternative di trasformazione per impianti di compostaggio e di produzione di biogas. L’EFSA dovrebbe emettere il suo parere per la fine del 2004. In attesa del parere dell’EFSA, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per evitare perturbazioni del mercato.

(5) Occorre, pertanto, prolungare ulteriormente la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, affinché gli Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le norme nazionali in materia trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione di biogas.

(6) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 809/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

Articolo 2

All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 810/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.


 

[1] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

[2] GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.

[3] GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.

 

 

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