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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure perfavorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma
8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente
modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25
ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre
2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati,
espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in
data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta'
vegetali.
Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediantebrevettazione,
mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta'
industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove
varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie
dei prodotti a seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi
diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le
indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di
accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di
nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Art. 3.
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per
la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione
mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette
Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale,
e' accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento
accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varieta' vegetali, il
trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di uno
Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle
novita' vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge
23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori,
il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un
altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini
italiani e' analoga a quella prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di Unione di
Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne' della Organizzazione
mondiale del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove varieta' vegetali,
della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali, e'
accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai
cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate
dall'italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le
materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai
cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la
registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al
quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del
marchio all'estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente
nazionalita'.
Art. 4.
Priorita'
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di
una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto
di priorita', una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprieta'
industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a
decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di
brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio,
secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i
modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli
ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi
deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioe' idoneo a stabilire
la data alla quale la prima domanda e' stata depositata, a norma della
legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi
bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Art. 5.
Esaurimento
1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un
diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che i prodotti
protetti da un diritto di proprieta' industriale siano stati messi in commercio
dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio
di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con
riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare
stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare
quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in
commercio.
3. Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta' protetta e
delle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non
sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, al costitutore delle
varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al
costitutore delle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta' protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne
sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della
raccolta e,
d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o
commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio
economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova
riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione
del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che
non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene,
salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.
Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu' soggetti, le
facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle
disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.
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