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Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I Marchi
Art. 7.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i
segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita'
cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese.
Art. 8.
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il
consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e
dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri
ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti
fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono
essere registrati come marchi, purche' il loro uso non sia tale da ledere la
fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facolta' di subordinare la
registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione
non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui
prescelta.
3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o
con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona,
i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo,
le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non
aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.
Art. 9.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del
prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,
o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.
Art. 10.
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni
stesse, nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un
interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione
politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del
marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate,
o competenti, per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel
comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di provvedere ai termini
del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere
contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3,
esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi respinge la domanda.
Art. 11.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione
per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di concedere
l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le
relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le
modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti
allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi
stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in
segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la
provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la
registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di
ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche,
categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del
marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a
vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla
funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente
codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
Art. 12.
Novita'
1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito
della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio
corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo
di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza
tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il
marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi
per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso
il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato
attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non
importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la
novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio,
anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante
la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a
causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra
l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o
importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del
segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione;
d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita'
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;
f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini,
quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello Stato,
di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta'
industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le
condizioni di cui alla lettera g);
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita' il marchio
anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un
marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi
dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di
nullita'.
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono
assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.
Art. 13.
Capacita' distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima
della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma
oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere
distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo
titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o
comunque servizio o abbia perduto la sua capacita' distintiva.
Art. 14.
Liceita'
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza
geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare
circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo
e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i
prodotti o servizi per i quali e' registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Art. 15.
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della
domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di
scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione
esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione
stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della
domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi
di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
Art. 16.
Rinnovazione
1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con
riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza,
testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n.
243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato oggetto di
trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente
dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione
per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra.
Art. 17.
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni
vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid,
concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo
Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo
1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede
la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali
dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili
alle domande di marchi nazionali.
Art. 18.
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere
accordata, mediante decreto del Ministro delle attivita' produttive, una
protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali
inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o
internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio
dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione, a
favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del
prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per
l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia
depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre
sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un
termine piu' breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro
questo termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini
presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio
per il quale e' stata depositata prima la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e
menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 19.
Diritto alla registrazione
1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si
proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la
domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
Art. 20.
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella
facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui
esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita'
o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare
vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di
offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno
nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in
vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da
cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Art. 21.
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di
vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione
del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di
un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in
specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri
segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da
indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto
in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la
relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita'
comporta la illiceita' dell'uso del marchio.
Art. 22.
Unitarieta' dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno
uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Art. 23.
Trasferimento del marchio
1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la
totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato
e per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in
caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad
usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli
corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto all'uso
esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni
del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del
marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa,
al territorio in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
Art. 24.
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte
del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve
essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato
uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso
dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo,
nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro
confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o
con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere qualora fra la scadenza del
quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di
decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il
titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del
marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non
effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di
decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente
alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il titolare del
marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi
simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione
per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
Art. 25.
Nullita'
1. Il marchio e' nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno
degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e
19, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
Art. 26.
Decadenza
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
Art. 27.
Decadenza e nullita' parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa sussistono
soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e'
registrato, la decadenza o nullita' riguardano solo questa parte dei prodotti o
servizi.
Art. 28.
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il
titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i
quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a
conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non
possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne'
opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il
detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato
in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di
quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in
violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
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