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Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione II
Indicazioni geografiche
Art. 29.
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che
identificano un paese, una regione o una localita', quando siano adottate per
designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o
caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente
geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Art. 30.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni
internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti
in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di
indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di
qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino
o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero
luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie
dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione
geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita'
economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attivita'
medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
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