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Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione III
Disegni e modelli
Art. 31.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu' componenti che
possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del
prodotto.
Art. 32.
La novita'
1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato
divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla
data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Art. 33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che
suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato
divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in
considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel
realizzare il disegno o modello.
Art. 34.
Divulgazione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si
considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di
registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o
altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti
nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data
di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il
solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o
implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso
accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo
avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti
compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data
di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la
priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione degli
articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile
al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o
la data di priorita', se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un
abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
5. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in
esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione
concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928,
e successive modificazioni.
Art. 35.
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto
complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale
soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane
visibile durante la normale utilizzazione e cioe' durante l'utilizzazione da
parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza
e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se' i
requisiti di novita' e di individualita'.
Art. 36.
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla
funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente
riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al
prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di
essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun
prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono costituire oggetto
di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e
del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la
connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Art. 37.
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla
data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della
durata per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque
anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Art. 38.
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai
suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano
opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta
al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere
riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome
nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la
relativa documentazione e' resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la
domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le
eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il richiedente non abbia escluso
nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore a
trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorita'.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del
disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata notificata a cura del
richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale
notifica.
Art. 39.
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per piu disegni e
modelli, purche' destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti
nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e
modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno
dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio
1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa la domanda
concernente piu' registrazioni ovvero una sola registrazione per piu' disegni e
modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi
invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte
ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti disegni e modelli,
altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere limitata su
istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non
presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' essere
mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica
che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita'. La
modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare
o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari
la parziale nullita' della registrazione stessa.
Art. 40.
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita' ed al tempo
stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere
chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la
registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono
venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno
gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita',
e' applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2,
apportando le necessarie modifiche.
Art. 41.
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo
consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione,
l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di
un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato,
ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si
estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore
informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di
liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.
Art. 42.
Le limitazioni del diritto su disegno o modello
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si
estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici,
purche' siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non
pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia
indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non
sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea
immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello
Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla
riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
Art. 43.
Nullita'
1. La registrazione e' nulla:
a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 31, 32,
33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o
al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge
o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore
non si sia avvalso delle facolta' accordategli dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello precedente
che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si
rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto
esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione
comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa
domanda;
e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe violazione di un
segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per
la protezione della proprieta' industriale testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e
stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato.
2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di
diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promosa
unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che costituisce
utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni,
emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato,
puo' essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.
Art. 44.
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali
protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del
venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei
coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con cadenza
periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere
depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
riferimento al titolo, aula descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al
domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonche' ad
ogni altra annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel
Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolov189 del presente codice.
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