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Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione V
I modelli di utilita'
Art. 82.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di
impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in
genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione
delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai modelli che
conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Art. 83
Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilita' ed ai
suoi aventi causa.
Art. 84.
Brevettazione alternativa
1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi
del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per
modello di utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia
accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o viceversa,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un
termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data
di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche
un'inverzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.
Art. 85.
Durata ed effetti della brevettazzione
1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di
presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati
conformemente all'articolo 53.
Art. 86.
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a
tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilita',
in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita' le
disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
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