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Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
Art. 87.
Oggetto della tutela
1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale
semiconduttore;
b) che contiene uno o piu' strati composti di materiale conduttore, isolante o
semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una
funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' una serie di disegni
correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un
prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua
fabbricazione.
Art. 88.
Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti
dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o
familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie
risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purche'
nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
Art. 89.
Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che
presentano i requisiti di proteggibilita' spettano all'autore e ai suoi aventi
causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro
dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta,
salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la
topografia.
Art. 90.
Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono
nella facolta' di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la
topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di
commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a
semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale e' costituito dalla vendita, l'affitto, il
leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per
tali scopi.
Art. 91.
Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si
estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate,
incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni
compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di
analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei
sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie
create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformita'
al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilita'.
Art. 92.
Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia
stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia
richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo
sfruttamento, purche' tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta.
A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in
condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore
distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga
secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e
che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di
registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona
giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati
nell'articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di
quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della
topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in
una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per
sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in
condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).
Art. 93.
Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di
tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una
qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di
registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima,
in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta
sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende
quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo
le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).
Art. 94.
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno
possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia e' stata oggetto di
sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla
topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la
rivendicazione della titolarita' sulla topografia o l'intenzione di chiedere la
registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento
commerciale.
3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la domanda di
registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo
sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata
definitivamente.
Art. 95.
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi
sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso
del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a
semiconduttori;
c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di
commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto
a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la
commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti,
effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza
dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione dell'attivita'
intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma
il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo
corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato
l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente.
In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di
pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano
le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.
Art. 96.
Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui
che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli
atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle
disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento
commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la
registrazione della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere solo
un equo compenso al titolare della topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95
avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a
semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia
registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha
diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il
titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione
di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla
determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso
di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una
ragione valida di ritenere che il prodotto e' tutelato da registrazione, ha
diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli
atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il
prodotto a semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo
compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli
stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende
quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo
le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.
Art. 97.
Nullita' della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullita' della
registrazione della topografia puo' essere promossa in qualsiasi momento e da
chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta assolutamente
incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati
all'articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto
all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattisi di topografie il cui
sfruttamento commerciale sia iniziatonel biennio precedente il 18 marzo 1989, la
registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita
dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.
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