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Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione VIII
Nuove varieta' vegetali
Art. 100.
Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme
vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi
integralmente o meno alle condizioni previste per il conferiniento del diritto
di costitutore, puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa
combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno
dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entita rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in
modo conforme.
Art. 101.
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta';
b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha
commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Art. 102.
Requisiti
1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e' nuova, distinta,
omogenea e stabile.
Art. 103.
Novita'
1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di
costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un
prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto
a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della
varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della
domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti,
da oltre sei anni.
Art. 104.
Distinzione
1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni
altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e'
notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente conosciuta quando:
a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale,
purche' detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di
costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varieta';
b) e' presente in collezioni pubbliche.
Art. 105.
Omogeneita'
1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi
caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della
variazione prevedibile in conseguenza delle particolarita' attinenti alla sua
riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
Art. 106.
Stabilita'
1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai
fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive
riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di
riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Art. 107.
Contenuto del diritto del costitutore
1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in
relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta'
protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al
comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere
e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali
di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il
costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta, quando questa
non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata;
b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta
conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta'
protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta' e'
essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta' iniziale,
quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da una varieta' che a sua
volta e' prevalentemente derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le
espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla
combinazione dei genotipi della varieta' iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per quanto concerne
le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varieta'
iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o
dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale.
5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro,
mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante
somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della
varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso
l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la
concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione
da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta
conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.
Art. 108.
Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato,
a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti
compiuti allo scopo di creare altre varieta', nonche', ove non siano applicabili
le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo
107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varieta'.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere
alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da
varieta' oggetto di privativa per nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione al titolare del diritto.
Art. 109.
Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni
a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale
diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata
degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi
descrittivi, e' stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della
privativa decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 110.
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta' vegetale puo'
essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai
discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai
genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di
questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 111.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta' vegetali, tranne il
diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
Art. 112.
Nullita' del diritto
1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla distinzione non erano
effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla stabilita' non
sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente
sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva diritto e
l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.
Art. 113.
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni
relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente
soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte
dell'amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti
o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta';
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta'
successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
Art. 114.
Denominazione della varieta'
1. La varieta' deve essere designata con una denominazione destinata ad essere
la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'. Essa non puo'
consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita
per designare talune varieta'. Essa non deve essere suscettibile di indurre in
errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla
identita' della varieta' o alla identita' del costitutore. In particolare, essa
deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di
uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV),
una varieta' preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione non abbia
assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in uno degli
Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV)
per designare la stessa varieta'.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4
e' registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonche' le relative variazioni sono
comunicate alle autorita' competenti degli Stati aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varieta' anche dopo
l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle
disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano
a tale utilizzazione.
8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un
nome commerciale o una simile indicazione, purche' la denominazione varietale
risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
Art. 115.
Licenze obbligatorie ed espropriazione
1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze obbligatorie non
esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto
compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia
di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla
determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso
di opposizione.
3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista
all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu' licenziatari, non pone a
disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di
propagazione e di moltiplicazione della varieta' vegetale protetta in misura
adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.
4. Con le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi',
indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costitutore,
essere concesse in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al
titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non
esclusive, per l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono
servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o
per la produzione di medicinali.
5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del
Ministero delle politiche agricole e forestali, che si pronuncia sulle
condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
6. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il
titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di
propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni della sezione
IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
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