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Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
Art. 117.
Validita' ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni
circa la validita' e l'appartenenza dei diritti di proprieta' industriale.
Art. 118.
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo' presentare una
domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla
registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi puo', se il titolo di proprieta' industriale non
e' stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione,
rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui
decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima
domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda
iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del
marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui
il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima
domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la
quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e' stata
effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' in
alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure
dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione concessi a nome di
chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione
del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta'
vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della
topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia
valso di una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta
valere da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di
disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio
aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, puo'
essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da
parte dell'autorita' di registrazione.
Art. 119.
Paternita'
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della
designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la legittimazione del
richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni
internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il
richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia
legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata solanto su
istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente
designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare
del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di
quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza
esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della
registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo
annota sul registro e ne da' notizia nel Bollettino Ufficiale.
Art. 120.
Giurisdizione e competenza
1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o
in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorita' giudiziaria dello
Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti.
Se l'azione di nullita' e' proposta quando il titolo non e' stato ancora
concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza
rispetto a domande presentate in data anteriore.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria
del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono
sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto
nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora
ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza,
domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di
brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo,
ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di
procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il
domicilio cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale appartiene ai
tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi
dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del
regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore
possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata ci
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
Art. 121.
Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta'
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto
dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La
prova della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi
mezzo comprese le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne
disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo'
ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei
prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di
rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio puo'
ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora
prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte puo'
nominare piu' di un consulente.
Art. 122.
Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 188, comma 4, l'azione diretta ad
ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di
procedura civile, l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio.
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un marchio per la
sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
diritto esclusivo di terzi, oppure perche' il marchio costituisce violazione del
diritto al nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio
e' stata effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente
diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un disegno o
modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma
1, lettera d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata effettuata a nome
del non avente diritto oppure perche' il disegno o modello costituisce
utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale -
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n.
424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse
pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente esercitata soltanto dal
titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto
oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale e'
esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel
registro quali aventi diritto.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un titolo di
proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di
diritti di proprieta' industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita'
giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito,
dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia
di ogni sentenza in materia di diritti di proprieta' industriale.
Art. 123.
Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo di proprieta'
industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con
sentenza passata in giudicato.
Art. 124.
Sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta'
industriale puo' essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio
e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta'
industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la
violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente
diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della
cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Nel caso della violazione di
diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio ma puo' comprendere le
confezioni e, quando l'autorita' giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i
prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi, se cio' sia
necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti
in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in
proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli
oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua
durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del
caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino
all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli
oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo
tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo,
un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non
si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto
l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo
articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure
anzidette.
Art. 125.
Risarcimento del danno
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni
degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e'
valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione
del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di
parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della
causa e alle presunzioni che ne derivano.
Art. 126.
Pubblicazione della sentenza
1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza
che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola arte dispositiva, tenuto conto della
gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del
soccombente.
Art. 127.
Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato
oggetti in violazione di un titolo di proprieta' industriale valido ai sensi
delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa
fino a 1.032,91 euro.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al
vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o
modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue
sia stato registrato, e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a
516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo,
chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione
e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita'
dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del
commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
Art. 128.
Descrizione
1. Il titolare di un diritto industriale puo' chiedere che sia disposta la
descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei
mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti
la denunciata violazione e la sua entita'.
2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata
del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.
3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di
comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del
decreto.
4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la
descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela
delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni
degli oggetti di cui al comma 1.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede sull'istanza con decreto, motivato, in deroga a quanto
previsto al comma 3.
5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.
6. Il provvedimento perde di efficacia se non e' eseguito nel termine di cui
all'articolo 675 del codice di procedura civile.
7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo 669-undicies del
codice di procedura civile.
Art. 129.
Sequestro
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere il
sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale
diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi
di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo
caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il procedimento di sequestro e' disciplinato dalle norme del codice di
procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma
soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto
di proprieta' industriale, finche' figurino nel recinto di un esposizione,
ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o
siano in transito da o per la medesima.
Art. 130.
Disposizioni comuni
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con
l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche
a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono
essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma
non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta
salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui
confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed
il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti
sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni
dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 131.
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia
disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto
costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 132.
Anticipazione della tutela cautelare
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi
anche in corso di brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia stata
resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda
sia stata notificata.
Art. 133.
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria
dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo
trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla
prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
Art. 134.
Norme di procedura
1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono
neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale,
nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta'
industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e
82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale
in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che
presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi
I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni
caso l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5.
2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli
articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle
disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella
competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di
indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui
conosce il giudice ordinario.
Art. 135.
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono
totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione
oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli alti casi
previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento
alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, e' composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri
scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere
d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori
di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal
preidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
durano in carica due anni. L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti
dal presidente tra i professori delle universita' e degli istituti superiori e
tra i consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine aventi una
comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole
questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei tecnici, puo'
cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo,
ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere
effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui componenti
sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con
decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i
funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico
e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o
contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle
attivita' produttive nella materia della proprieta' industriale. Tale funzione
viene esercitata su richiesta del Ministero delle attivita' produttive. Le
sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente
la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della
Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 136.
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e
marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o
di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento
impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrerte
intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di
trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o
inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della
Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo
unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera
quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la
facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un
numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine cli deposito
del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto
dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche'
gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso
citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente.
Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti
assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, puo'
nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori
in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle
repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione puo' disporre i mezzi
istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalita' della loro assunzione.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria,
puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non
siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa
la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con
l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.
9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi
chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo
utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere
ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente puo' stare in
giudizio personalmente o puo' farsi assistere da un legale ed anche da un
tecnico. L'Ufficio puo' costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente
con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro
ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio,
da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, puo'
presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione,
emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati
alle parti.
12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda
opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso, di ordinare il differimento
della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il
ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo
rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.
15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere
la sentenza esponendo i motivi della decisione.
16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria
della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la
facolta' della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate
integralmente nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima e
quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere
ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari che
appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale
da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio,
il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata
istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione
dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure
cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in
assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del
Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di
Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione
dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e
dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo'
definire il giudizio nel merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle
misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte
interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere
alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione
dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato,
di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare
indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Art. 137.
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare oggetto di
esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile
per l'esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue con atto
notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta' industriale, previa
menzione degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del
sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale, anche per quanto
riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della
notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprieta'
industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva
attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le
norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle
citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non
abbia domicilio o residenza nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio,
la notificazione e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In
quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita
nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale deve essere
trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la
trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale, e
finche' il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente
trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale pignorati
sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile
in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi se non siano
trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve
decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita
stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'
industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga
alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice puo' stabilire
che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti
di proprieta' industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di
proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprieta'
industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai
creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e
il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori
devono depositare, nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le
loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare dette domande e
i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8, il giudice,
su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporra' lo stato di
graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli
eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle
disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla
distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori
ed alla destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I
crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme
del codice civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha diritto di
ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo
corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia
del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto
versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione
delle trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di concessione o di
registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro
si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal
presente articolo ed altresi' quelle sul sequestro, stabilite dal codice di
procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti
di proprieta' industriale si propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello
Stato competente a norma dell'articolo 120.
Art. 138.
Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o
in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano
o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o
diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli
anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai
diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta'
industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di
procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a),
b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le
sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in
margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre
essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza
risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le
sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le
relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale
nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente
articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono
alla data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di
trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto
pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata
autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 195.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita' formale degli
atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione
della domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle
domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto
che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto
si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.
Art. 139.
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze
indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finche' non siano
trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta'
industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il
suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia,
sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze
anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione
del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della
aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le
sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei
trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte,
ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a
condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti
europei.
Art. 140.
Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale devono essere
costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine
delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in
seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione
autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in
giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia
a seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per la
trascrizione.
Art. 141.
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta' industriale,
ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere
espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per
altre ragioni di pubblica utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello
Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto
compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della
difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di
titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il
diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.
Art. 142.
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri,
se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi,
la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese,
quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di
registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto
sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262 del codice
penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante al titolare
del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di
mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei ricorsi.
5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' e' ammesso
il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il
quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale
di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 143.
Indennita' di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita' fissata ai
sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e
l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata da un collegio di
arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di
priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in
merito all'espropriazione, e' concesso un equo indennizzo, osservate le norme
relative all'indennita' di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di
proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
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