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Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione II
Misure contro la pirateria
Art. 144.
Atti di pirateria
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di
pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprieta'
industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.
Art. 145.
Comitato Nazionale Anti contraffazione
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito il Comitato
Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in
materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale, nonche' di
proprieta' intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e
di studio delle misure volte ad contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese
per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma
1 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle
politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le
attivita' culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la
finanza pubblica.
Art. 146.
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala
alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di
sua competenza, i casi di pirateria. 2. Fatta salva la repressione dei reati e
l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di
competenza dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente
al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro
amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua
distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facolta' di
conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della sezione
specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e' compiuto l'atto di
pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto
il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 e'
proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data
di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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