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Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sezione II
Misure contro la pirateria
Art. 144.
Atti di pirateria
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprieta' industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.



Art. 145.
Comitato Nazionale Anti contraffazione
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale, nonche' di proprieta' intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica.



Art. 146.
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. 2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e' compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 e' proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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