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Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE
PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
Art. 147.
Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati
menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e
presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le
modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad
altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del
ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i
successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa
attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le
misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti
per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano
cessato di appartenere al loro ufficio.
Art. 148.
Ricevibilita' ed integrazione delle domande
1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'articolo 147, comma 1,
non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e'
raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la
riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevitilita',
salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le
necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento
tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata
che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato
un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte
della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in
sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui
non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il
deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della
descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la riproduzione grafica o
fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne consenta
l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti
prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui
al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di
ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente.
Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui
al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa
rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2,
lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del
comma 1.
4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2,
l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti,
quella di ricevimento dell'integrazione e ne da' comunicazione al richiedente.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli
atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua
diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se
la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione
in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
Art. 149.
Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini
dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una
copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana,
nonche' degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo
dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
Art. 150.
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio
militare brevetti del Ministero della difesa, e' manifestamente non suscettibile
di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a
cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti
nel piu' breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del
loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a
norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il
richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha
facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto
italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni
interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di
priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2
ai servizi centralidegli altri Stati indicati nella richiesta medesima,
allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
Art. 151.
Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o
la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione
delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in
qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26
maggio 1978, n. 260.
2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della
domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione
in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio
europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi
dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale
della proprieta' intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le
disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.
Art. 152.
Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato
di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge
26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda
deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in
lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di
quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un
originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi a spese del richiedente.
Art. 153.
Segretezza della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende
accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la
pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la
comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la
copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti
mesi dalla data di priorita'.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di essere stato
designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo
dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.
Art. 154.
Trasmissione della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e
all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale
entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la
trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato
dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del
vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo
ad osservare l'obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, puo'
essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda
nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la
trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.
Art. 155.
Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o
una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente prezzo
l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito
internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e
successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito
chiamato: Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere
inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6, comma 2,
dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo
e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni
amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua
francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
Art. 156.
Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui
decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di
precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del
protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a
contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui
all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio
1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai
sensi dell'articolo 201.
Art. 157.
Domanda di registrazione di marchio collettivo
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai
documenti di cui all'articolo 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui
all'articolo 11.
Art. 158.
Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un
solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante
domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi,
puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono
ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di
registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il
marchio.
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e,
se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato
dall'ufficio.
Art. 159.
Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal
titolare o dal suo avente causa.
2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere
depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del
decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione puo'
essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione
di una soprattassa.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai
sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una
domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi
del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di
trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi
dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge
12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della
rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di
marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.
5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda di
rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad
una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato,
la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui
trattasi.
Art. 160.
Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne
esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di
un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto
che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu'
rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba
formare oggetto del brevetto.
Art. 161.
Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad
una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni,
altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato
dall'Ufficio.
Art. 162.
Procedimento microbiologico
1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara' considerata descritta qualora:
a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al piu' tardi il giorno
stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di
tali colture;
b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il
richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di
colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata
depositata, nonche' con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva
la facolta' per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della
ricevuta di deposito.
2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento
di un brevetto europeo o un autorita' internazionale riconosciuta in forza di
convenzione ratificata dall'Italia.
3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro
un termine di due mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda di
brevetto. La comunicazione di questa indicazione e' considerata quale consenso
irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura
depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui
la domanda di brevetto e' resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al
centro di raccolta presso il quale il microrganismo e' stato depositato.
4. La richiesta di cui al comma 3 dovra' essere notificata al titolare della
domanda o del brevetto e dovra' essere completata dalle seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del
titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la
cultura a qualsiasi terzo;
c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto
qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino
alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il
brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno
qualsiasi possibilita' di reintegrazione in forma specifica a favore del
richiedente o del titolare del brevetto.
5. L'esperto designato per l'utilizzazione e' responsabile solidalmente per gli
abusi commessi dal richiedente.
Art. 163.
Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento alla
autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati
concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche'
indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in
commercio nella comunita'.
Art. 164.
Domanda di privativa per varieta' vegetale
1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la
varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di
fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta' ibrida, a
richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici
non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle sue
cartteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della
domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente
gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua
straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme
dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per
la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione.
3. I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono essere
depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito
della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c) e g), possono essere
presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di
coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale
maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o
fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del comma 4
dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se trattasi di varieta'
geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica
genetica.
Art. 165.
Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una
nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della
suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varieta' vegetali
eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei
termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa della varieta' destinato a consentire l'esame della stessa;
d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di protezione in altri
Stati e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico
alla denominazione proposta per la varieta'.
Art. 166.
Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varieta':
a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione
dell'ufficio comunitario delle varieta' vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon
costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
Art. 167.
Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente
l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei
prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto
esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti
industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del
disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
Art. 168.
Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a
semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale,
corrispondere alla topografia esistente in detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in
conformita' alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento
commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della
domanda di registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da chi ha
effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il
rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.
3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso
corrente nel settore specifico.
Art. 169.
Rivendicazione di priorita'
1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si
deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del
richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di proprieta' industriale e la
data in cui il deposito e' avvenuto.
2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la
prova di essere successore o avente causa del primo depositante.
3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse,
per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare
il diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un tutto
unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano
rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno
stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1,
e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie
parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita' puo' essere rivendicato
con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che con una sola
domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva,
alle nuove domande separate e' applicabile l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea
dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione
del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti
di priorita' per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla
domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o
della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo
regolamento.
6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della
priorita', qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non
vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le
invenzioni e i modelli di utilita' il termine per deposito di tali documenti e'
di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la
priorita', se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni
internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprieta'
industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data
di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora
priorita' sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.
Art. 170.
Esame delle domande
1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 1 quando si tratta di
marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come
marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma
1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui
all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia
conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di
validita', fino a quando non sara' disciplinata la ricerca delle anteriorita'
con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente
evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente
oppure sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle
prescrizioni dell'articolo 31;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione
VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere
vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La
Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito
regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti,
il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al
suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario
per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda
sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di
validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto
ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima
trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette
l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci
giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
Art. 171.
Esame dei marchi internazionali
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi
nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa
essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione
da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai sensi dell'articolo
5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o
del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996,
n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione
internazionale e ne da' comunicazione all'Organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un anno per le
registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo
Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate
Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di
quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato
comunicato all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto
provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo'
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di
opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale
ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia
nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui
all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di
opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione
internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia
dell'atto di opposizione secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.
7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale
della proprieta' intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi
internazionali designanti l'Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid
sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di
proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di
registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con
l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione
territoriale concernente l'Italia.
9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla
data di radiazione della registrazione internazionale e puo' riguardare solo i
prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.
Art. 172.
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame
e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che
l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del
titolo.
2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad
una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in
cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facolta' di correggere,
negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni
altra istanza ad essa relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per
invenzione o modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare
la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel
caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi
originariamente elencati.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve
completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza
del diritto di proprieta' industriale o per meglio determinare l'ambito della
tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1,
lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il
richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della
varieta' e, nel caso di varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche
la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti
designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro
consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente o
qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito
processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e
gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su richiesta del titolare
della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi
per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi
responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare
della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato
trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui
risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la
descrizione ufficiale della varieta'. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle
politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al
costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione
relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle
modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalita' cautelare.
Art. 173.
Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono
essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la
risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della
domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono comunicati all'interessato
con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel
caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata
da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla
lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i
rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato, di cui
all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle
domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al
richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la
domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare
della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento.
Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita',
la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle
politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi
dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa
da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1,
lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e' accolta o se
essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo
quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa
connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma
1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due
mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state
presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26
maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni
e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore
a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione
dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22
del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende
ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti
e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la
scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il
parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su
dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e
dei singoli disegni ad esse allegati.
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