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Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE
PROCEDURE
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi
Art. 174.
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma
1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di
cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia,
possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle
norme di cui ai successivi articoli.
Art. 175.
Deposito delle osservazioni dei terzi
1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte
nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve
essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due
mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta
registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in
giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda
non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la
pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation
Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales.
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le
proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui
all'articolo 170, comma 1, lettera a).
Art. 176.
Deposito dell'opposizione
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di
inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine
perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere
a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati.
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o registrazione di
marchio, deve contenere a pena di inammissibilita':
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del
richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti
ed i servizi contro cui e' proposta l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del
marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed
e), nonche' dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del
diritto di cui all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei
diritti di opposizione entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due
mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di
conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e'
basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e,
se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di
preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua
italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata
in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare
opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro
tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un
mandatario.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del
marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per
una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione,
e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di
cui all'articolo 8.
Art. 177.
Legittimazione all'opposizione
1. Sono legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un
marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.
Art. 178.
Esame dell'opposizione e decisioni
1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita'
dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due
mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui
all'articolo 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con
l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di
conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su
istanza comune delle parti.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto
.a documentazione di cui all'articolo 176, comma 2, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato
dall'Ufficio.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso
fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle
allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore
registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale
marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso,
per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione.
In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso,
ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per
quella parte di prodotti o servizi.
5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del
marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime
deduzioni ai sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni
successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in
tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la
totalita' o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella
domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo
parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
Art. 179.
Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai
sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta
un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata pubblicata, la
pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che
tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento
dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
Art. 180.
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione
di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non
siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione
avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi
procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame
in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si
sia concluso il relativo procedimento di riesame;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale
si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione
a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza,
laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma
1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e
d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di
marchio o la registrazione del marchio internazionale.
Art. 181.
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o
decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione
definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma
dell'articolo 177.
Art. 182.
Ricorso
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara
inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro
trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facolta' di presentare
ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.
Art. 183.
Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni
con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva
o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in
giurisprudenza.
2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1,
rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da
organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e' inadeguato
in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche
funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attivita' produttive, a
parita' di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della
materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni
non puo' superare le trenta unita'.
Art. 184.
Entrata in vigore della procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo
decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita'
di applicazione.
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