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Capo V
PROCEDURE SPECIALI
Art. 194.
Procedura di espropriazione
1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio italiano
brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli
atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che
hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti
dall'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene.
All'amministrazione stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento
dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprieta'
industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei
decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti
decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino
ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di
proprieta' industriale deve essere indicata la durata dell'utilizzazione
espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del
diritto di proprieta' industriale, la brevettazione e la registrazione, nonche'
la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura
ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da corrispondersi per
l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa,
provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di
disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma.
Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito
professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta' industriale. Si
applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del codice
di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo
conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto
espropriato.
5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli
onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresi' su chi ed in
quale misura debba gravare l'onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso,
sull'espropriato quando l'indennita' venga liquidata in misura inferiore a
quella offerta inizialmente dall'amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari puo' essere impugnata davanti alla
sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione
dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e' di sessanta giorni a decorrere
dal momento in cui la determinazione dell'indennita' viene comunicata alle
parti.
Art. 195.
Domande di trascrizione
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui
uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta
trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e
del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della
trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui
il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello
Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo e serio.
Art. 196.
Procedura di trascrizione
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o dell'atto che
costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di
garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di
cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove
occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita'
competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di
avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei
diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di
rinunzia sottoscritta dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme
all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica
competente.
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda piu'
diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi alla
stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarita'
o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso
per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in
questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede,
se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio
del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle
stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le domande di trascrizione.
Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario
convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sara'
fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e' stata
concessa.
Art. 197.
Annotazioni
1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda
indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e
notificazioni da farsi a norma del presente codice.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta'
industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza
dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere
redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di
attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di
proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome
o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.
6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di
proprieta' industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono
essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino
ufficiale.
Art. 198.
Procedure di segretazione militare
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza
autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, depositare
esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o
l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale in qualita' di ufficio ricevente, le loro domande di concessione
di brevetto per invenzione, modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle
presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del
deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla
osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza
che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve
intendersi concessa.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione delle
disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o
con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata
negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione
del servizio militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto
per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per topografie di prodotti
a semiconduttori ad esso pervenute.
4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o
modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla
sezione stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere
visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle
domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a
brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti
all'obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il
Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il
differimento della concessione del titolo di proprieta' industriale e di ogni
pubblicazione relativa. L'Ufficio da' comunicazione della richiesta
all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero
competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia
indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere
all'espropriazione, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione
del titolo di proprieta' industriale. Nel termine predetto, il Ministero della
difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di
proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o
il suo avente causa ha diritto ad un'indennita' per la determinazione della
quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 puo'
essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della
domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il
Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni,
il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa
all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi
assoggettate a vincolo di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della
richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche'
durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo
porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso previsto dal
comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di
promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'articolo 262 del codice
penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di brevetto per le
invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute
segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il
Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma
6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su
domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua
alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero
della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere
a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per
l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha
facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e
trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti
funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi
ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente
stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del
Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del
divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza
dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di
esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti
siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza,
peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per
gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa
militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti
dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel
presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili
dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00
euro a 13.000,00 euro.
Art. 199.
Procedura di licenza obbligatoria
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71
del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di
modello di utilita' deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, indicando la misura e le modalita' di pagamento del compenso
offerto. L'Ufficio da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano
acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il
titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti
trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero
dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso.
L'opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del
brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati.
L'atto di convocazione e' inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche' siffatte
modalita' garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della
comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve
comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento
della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il
tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita' produttive concede la
licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni,
decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Art. 200.
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata
dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura
stabilita dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di cui
all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza
volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di
protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal
Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio
attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione
in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.
3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione,
dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul
brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti
trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda,
prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base
di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe
modalita', al Ministero delle attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni
successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato possibile
raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui al comma 15.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio decreto, una
commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per
le quali non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti.
7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di
cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti,
procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo
finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo,
comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria,
mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono
conto delle necessita' di competizione internazionale dei produttori di principi
attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non
venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive, ove ne ravvisi i
presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
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