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Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 201.
Rappresentanza
1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e
giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato
o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo
205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda,
oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita
lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o
in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con
esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in
ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare
riferimento alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo
all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale.
5. Il mandato puo' anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in
possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in
materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in
proprieta' industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro
dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione
che nell'attivita' svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo
professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua
originale, e che l'attivita' di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata
esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione,
comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e
al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attivita' di controllo del rispetto delle
condizioni per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza professionale
previste in questo articolo.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo
professionale.
Art. 202.
Albo dei consulenti
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche
o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti
abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e
denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione
brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia
di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove
varieta' vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai
consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri
segni distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero
delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 203.
Requisiti per l'iscrizione
1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia
persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione
europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione
europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito
della residenza in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati
extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a
corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia
superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta'
industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una
istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui
al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attivita'
di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti
all'albo dei consulenti in proprieta' industriale ai fini dell'esercizio dei
diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale
in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.
4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio
professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere
domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del
presente codice.
Art. 204.
Titolo professionale oggetto dell'attivita'
1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato alle persone
iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella
sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in
brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il
titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le
sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona
fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i
servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per
modelli di utilita', per disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per
topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei
disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono
svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto
previsto nel comma 2.
4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi, salva diversa
disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a
piu' consulenti abilitati, costituiti in associazione o societa', l'incarico si
considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta
associazione o societa'.
Art. 205.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e
l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono
incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione
del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societa', uffici o servizi
specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o
imprese, e dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista
professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e
l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e'
compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma
1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa
professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano la loro
attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese,
ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare
esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione
essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui
e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione,
ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
Art. 206.
Obbligo del segreto professionale
1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto
professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di
procedura penale.
Art. 207.
Esame di abilitazione
1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti
ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato
con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della
stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e
tecniche, designati dal Ministro delle attivita' produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati, designati dal
consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o
imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c)
e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea
includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo
di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a
tempo parziale, in un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in
un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo
di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di
consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e
modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda
dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in
modo idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame
di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato
di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi,
a seconda dell'abilitazione richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e
rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali,
tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo
specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come a livello della
cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione
interessata, secondo le modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con
decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello
per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del
Ministero delle attivita' produttive.
Art. 208.
Esonero dall'esame di abilitazione
1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia' dipendenti del
Ministero delle attivita' produttive, abbiano prestato servizio, per almeno
cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i
cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Art. 209.
Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun
iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di
studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili
professionali oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla
prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 210.
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo
203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'articolo 205;
c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono
cessate le cause della cancellazione senza necessita' di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio
professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o
interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di
procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonche' in caso
di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla
data dell'accertato adempimento.
Art. 211.
Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di
lieve entita', alla sospensione per non piu' di due anni in caso di abusi gravi;
alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la
reputazione e la dignita' professionale.
Art. 212.
Assemblea degli iscritti all'Albo
1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del Consiglio
dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in seconda convocazione, che non
puo' aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno
un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la
presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza
assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un
altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo
partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate
con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 213.
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per
l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la
determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per
tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel
qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della
sua scadenza. 2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio
dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda per
iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli
iscritti all'albo.
Art. 214.
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a
maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da
eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu'
anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma
autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi
autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi
specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3,
dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con
piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad
essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la
votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e
di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
Art. 215.
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un Consiglio
che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri con non meno di tre
anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per
qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella
graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti,
ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine continua a
funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parita'
prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'ordine
delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.
Art. 216.
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale
ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva
ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti
attribuzioni a lui conferite dal presente codice.
2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di
segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice presidente, il
quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega
dello stesso per singoli atti.
Art. 217.
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle
sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata
comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta'
industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni
che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della
professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere
sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per
le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che
concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il
perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo
funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo
207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che
operano nel settore della proprieta' industriale o che svolgono attivita' aventi
attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attivita'
produttive che abbiano carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli
previsti dal presente codice.
Art. 218.
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e
mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte
consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati
decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita' produttive, se
non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti piu' di
quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi
irregolarita'.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un
commissario nominato dal Ministro delle attivita' produttive. Il commissario
provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento
delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre
sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.
Art. 219.
Sedute del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni
sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta
dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono
verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Art. 220.
Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una
delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i
membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni
l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti,
delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voti prevale
la decisione piu' favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva
si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo
impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e
l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati
dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto
applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza
depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri
possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad
astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Art. 221.
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso
davanti alla commissione dei ricorsi.
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita'
dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni
irregolarita' constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla
data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 222.
Tariffa professionale
1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio decreto, le
modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio
dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
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