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Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
Art. 223.
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in
materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente
del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero
delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e
gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con
gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede
alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli
organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori
compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni
brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della
tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica
amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della
innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la
professione di consulente in proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i
potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in
ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla
materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per
l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con
amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi
internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a
richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il
ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni,
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e
privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
Art. 224.
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri
compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di
bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle
attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi
resi in materia di proprieta' industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente
il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio
europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'articolo 30 della convenzione di
Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri
compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da
organismi internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia partecipa e
con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'.
Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita' produttive al fine
dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le
opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di
bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui
determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di
tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di
registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o
nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono
la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura
del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di
un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
Art. 226.
Termini e modalita' di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al
presente codice e' effettuato nei termini e nelle modalita' fissati dal Ministro
delle attivita' produttive, con proprio decreto.
Art. 227.
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a
quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal
precedente pagamento.
2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi
successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e'
determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti
solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il
Ministro delle attivita' produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di
concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi
cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in
vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche
quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Art. 229.
Diritti rimborsabili
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la
registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono
rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto
previste per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione
dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attivita'
produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da
rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto
definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il
rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta
al Ministero delle attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si
riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle
domande.
Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato
incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
di cui all'articolo 223 puo' ammettere come utile l'integrazione o la
regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta,
l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza
del diritto di proprieta' industriale.
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